Messaggio di
Giuseppe Chiarante
Presidente
dell’Associazione Bianchi Bandinelli
La coincidenza con sopraggiunti e
non rinviabili impegni politici lontano da Roma mi impedisce di intervenire a
questa importante iniziativa promossa da Italia Nostra.
Con questa
lettera, non voglio però limitarmi alle scuse per l’assenza, come è doveroso, e
neppure a formulare gli auguri di buon lavoro a nome dell’Associazione Bianchi
Bandinelli. Sia pure molto sinteticamente, voglio riassumere le poche cose che
avrei detto nel mio intervento. Poche cose perché, come più volte è stato
rilevato, la legislazione nazionale italiana è assai scarsa di indicazioni per
quel che riguarda i Parchi archeologici.
Anche il testo
normativo più recente, cioè il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio entrato
in vigore nel maggio dello scorso anno, si limita praticamente a definire che
cosa si intende per Parco archeologico distinguendolo dall’area archeologica.
L’articolo 101, al comma 2, definisce l’area archeologica come un “sito
caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di età antica”; mentre definisce come parco
archeologico un “ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze
archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all’aperto”.
Non mi soffermo sul carattere
approssimativo di queste formulazioni (se non per notare solo un punto: anche
l’area archeologica è normalmente attrezzata, o dovrebbe esserlo, come un “museo
all’aperto”), carattere approssimativo che pone in evidenza come sia sempre
molto difficile definire che cosa è un bene culturale: in realtà è solo la
conoscenza storica e scientifica che definisce in modo appropriato tale bene.
Ciò che mi pare
importante notare è che, da un lato, da questa definizione di area o di parco
archeologico non si fa derivare nel Codice (come del resto nel precedente Testo
Unico) alcuna specifica normativa di applicazione; ma che, d’altro lato, la
definizione di parco mette in evidenza un problema fondamentale al quale è bene
dare subito una precisa risposta. Infatti, definendo il parco come un’area
(evidentemente abbastanza vasta) in cui sono compresenti “valori storici,
paesaggistici, ambientali”, la questione che immediatamente si pone è quella del
rapporto tra funzioni di tutela e funzioni di valorizzazione: questione
diventata particolarmente complessa da quando tali funzioni sono state
attribuite per legge a soggetti distinti (la tutela allo Stato, la
valorizzazione alle Regioni) e da quando, soprattutto, nell’azione pratica di
valorizzazione è venuto sempre più prevalendo l’aspetto economico e mercantile.
È bene perciò
fissare con chiarezza alcuni principi e farne discendere una coerente azione
pratica. Poiché il parco archeologico è classificato, nell’art. 101 del Codice,
come un “bene culturale”, mi sembra chiaro che ne consegue che:
1)
la funzione di
tutela ha assoluta prevalenza rispetto a ogni altra funzione, e titolare dei
compiti di tutela è la Soprintendenza archeologica, che deve perciò disporre di
mezzi, attrezzature, personale qualificato adeguati. Ne discende l’esigenza di
invertire l’attuale tendenza che porta a un progressivo deperimento delle
Soprintendenze;
2)
appare inopportuno
affidare un parco archeologico a strutture come un Ente parco o una Fondazione,
in parte statale e in parte regionale, in parte pubblica e in parte privata.
Anche prescindendo dal fatto che nella sola Fondazione sinora costituita (quella
per il Museo Egizio di Torino) si assiste a una grave sostanziale emarginazione
del personale scientifico specialistico a favore di nomine di carattere
politico-burocratico, è evidente che la costituzione di strutture di questo tipo
porta inevitabilmente a una drastica limitazione del ruolo della Soprintendenza
archeologica nel cui ambito territoriale si trova il Parco;
3)
è essenziale che
il Parco si estenda su tutta l’area che scientificamente ne costituisce
l’inscindibile unità. Nei casi in cui ciò non accade, occorre operare (anche
mediante espropri) per acquisire i terreni che non rientrano nel Parco. È
inammissibile, per esempio, che il Porto di Traiano, qui a Fiumicino, continui a
essere per metà di proprietà privata, limitando drasticamente sia l’azione di
ricerca sia il godimento pubblico. Così pure, per citare solo alcuni esempi,
parchi come quelli di Paestum o di Aquileia vanno estesi a tutta l’area
archeologica scientificamente rilevante, eliminando le strade di attraversamento
e le costruzioni abusive o comunque improprie;
4)
per gli aspetti di
valorizzazione, in particolare paesaggistica e ambientale, a parte ciò che è
previsto dalla normale normativa sui servizi aggiuntivi, possono essere
stipulati accordi di programma con le Regioni e con gli Enti locali, ma
garantendo sempre che sia chiaramente ribadito che l’interesse di tutela, di cui
è titolare la Soprintendenza, deve prevalere su ogni altro interesse.
Per quel che riguarda il problema
specifico della tutela dell’interesse storico e archeologico di antiche vie come
la via Appia, che è l’argomento di grande interesse a cui è dedicato questo
convegno, non intervengo in merito sulle possibili soluzioni legislative, che
sono oggetto di altre relazioni. Voglio solo sottolineare che ovviamente, anche
in questo caso, i principi generali appena richiamati debbono essere
salvaguardati. Occorre evitare, in particolare, che i necessari accordi di
programma limitino, in qualche modo, le competenze scientifiche e istituzionali,
in materia di tutela, delle Soprintendenze archeologiche. Deve essere chiaro,
per esempio, che l’individuazione degli interventi di scavo, restauro,
conservazione, deve essere effettuata non dalla Regione, ma dalla Soprintendenza
competente; e che anche la realizzazione di tali interventi deve essere opera
della Soprintendenza, in collaborazione – ovunque possibile – con le Università
o con soggetti che la Soprintendenza stessa giudica qualificati a intervenire.
Occorre in sostanza stare attenti che anche un progetto mosso dalle migliori
intenzioni non finisca con l’andare nella direzione, di fatto, di quel
progressivo deperimento delle strutture tecnico-scientifiche delle
Soprintendenze territoriali che si è purtroppo verificata a causa della politica
praticata in questi anni.
Concludo infine
col sottolineare il grande interesse storico-culturale che (nonostante la
complessità dell’operazione, che interessa più regioni e più soprintendenze)
indubbiamente ha un piano di recupero, per quanto possibile, di ciò che ancora
costituisce una testimonianza delle principali vie consolari romane, a
cominciare dall’Appia, e delle grandi vie medievali come la Francigena. Rivolgo
perciò a Italia Nostra e al convegno i più vivi auguri di buon lavoro.