Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

Istituto di studi, ricerche e formazione fondato da Giulio Carlo Argan

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3 - 4 - 5 marzo 2005

La Tutela dell’Appia da Roma a Brindisi

Messaggio di Giuseppe Chiarante

 

Convegno Internazionale di studi organizzato da Italia Nostra

La Tutela dell’Appia da Roma a Brindisi

2.300 anni di comunicazione tra Oriente e Occidente

Roma, Palazzo Massimo 3-4-5 Marzo 2005

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Messaggio di Giuseppe Chiarante

Presidente dell’Associazione Bianchi Bandinelli

 

 

La coincidenza con sopraggiunti e non rinviabili impegni politici lontano da Roma mi impedisce di intervenire a questa importante iniziativa promossa da Italia Nostra.

 

Con questa lettera, non voglio però limitarmi alle scuse per l’assenza, come è doveroso, e neppure a formulare gli auguri di buon lavoro a nome dell’Associazione Bianchi Bandinelli. Sia pure molto sinteticamente, voglio riassumere le poche cose che avrei detto nel mio intervento. Poche cose perché, come più volte è stato rilevato, la legislazione nazionale italiana è assai scarsa di indicazioni per quel che riguarda i Parchi archeologici.

 

Anche il testo normativo più recente, cioè il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio entrato in vigore nel maggio dello scorso anno, si limita praticamente a definire che cosa si intende per Parco archeologico distinguendolo dall’area archeologica. L’articolo 101, al comma 2, definisce l’area archeologica come un “sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica”; mentre definisce come parco archeologico un “ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto”.

 

Non mi soffermo sul carattere approssimativo di queste formulazioni (se non per notare solo un punto: anche l’area archeologica è normalmente attrezzata, o dovrebbe esserlo, come un “museo all’aperto”), carattere approssimativo che pone in evidenza come sia sempre molto difficile definire che cosa è un bene culturale: in realtà è solo la conoscenza storica e scientifica che definisce in modo appropriato tale bene.

 

Ciò che mi pare importante notare è che, da un lato, da questa definizione di area o di parco archeologico non si fa derivare nel Codice (come del resto nel precedente Testo Unico) alcuna specifica normativa di applicazione; ma che, d’altro lato, la definizione di parco mette in evidenza un problema fondamentale al quale è bene dare subito una precisa risposta. Infatti, definendo il parco come un’area (evidentemente abbastanza vasta) in cui sono compresenti “valori storici, paesaggistici, ambientali”, la questione che immediatamente si pone è quella del rapporto tra funzioni di tutela e funzioni di valorizzazione: questione diventata particolarmente complessa da quando tali funzioni sono state attribuite per legge a soggetti distinti (la tutela allo Stato, la valorizzazione alle Regioni) e da quando, soprattutto, nell’azione pratica di valorizzazione è venuto sempre più prevalendo l’aspetto economico e mercantile.

 

È bene perciò fissare con chiarezza alcuni principi e farne discendere una coerente azione pratica. Poiché il parco archeologico è classificato, nell’art. 101 del Codice, come un “bene culturale”, mi sembra chiaro che ne consegue che:

 

1)                      la funzione di tutela ha assoluta prevalenza rispetto a ogni altra funzione, e titolare dei compiti di tutela è la Soprintendenza archeologica, che deve perciò disporre di mezzi, attrezzature, personale qualificato adeguati. Ne discende l’esigenza di invertire l’attuale tendenza che porta a un progressivo deperimento delle Soprintendenze;

2)                      appare inopportuno affidare un parco archeologico a strutture come un Ente parco o una Fondazione, in parte statale e in parte regionale, in parte pubblica e in parte privata. Anche prescindendo dal fatto che nella sola Fondazione sinora costituita (quella per il Museo Egizio di Torino) si assiste a una grave sostanziale emarginazione del personale scientifico specialistico a favore di nomine di carattere politico-burocratico, è evidente che la costituzione di strutture di questo tipo porta inevitabilmente a una drastica limitazione del ruolo della Soprintendenza archeologica nel cui ambito territoriale si trova il Parco;

3)                      è essenziale che il Parco si estenda su tutta l’area che scientificamente ne costituisce l’inscindibile unità. Nei casi in cui ciò non accade, occorre operare (anche mediante espropri) per acquisire i terreni che non rientrano nel Parco. È inammissibile, per esempio, che il Porto di Traiano, qui a Fiumicino, continui a essere per metà di proprietà privata, limitando drasticamente sia l’azione di ricerca sia il godimento pubblico. Così pure, per citare solo alcuni esempi, parchi come quelli di Paestum o di Aquileia vanno estesi a tutta l’area archeologica scientificamente rilevante, eliminando le strade di attraversamento e le costruzioni abusive o comunque improprie;

4)                      per gli aspetti di valorizzazione, in particolare paesaggistica e ambientale, a parte ciò che è previsto dalla normale normativa sui servizi aggiuntivi, possono essere stipulati accordi di programma con le Regioni e con gli Enti locali, ma garantendo sempre che sia chiaramente ribadito che l’interesse di tutela, di cui è titolare la Soprintendenza, deve prevalere su ogni altro interesse.

 

Per quel che riguarda il problema specifico della tutela dell’interesse storico e archeologico di antiche vie come la via Appia, che è l’argomento di grande interesse a cui è dedicato questo convegno, non intervengo in merito sulle possibili soluzioni legislative, che sono oggetto di altre relazioni. Voglio solo sottolineare che ovviamente, anche in questo caso, i principi generali appena richiamati debbono essere salvaguardati. Occorre evitare, in particolare, che i necessari accordi di programma limitino, in qualche modo, le competenze scientifiche e istituzionali, in materia di tutela, delle Soprintendenze archeologiche. Deve essere chiaro, per esempio, che l’individuazione degli interventi di scavo, restauro, conservazione, deve essere effettuata non dalla Regione, ma dalla Soprintendenza competente; e che anche la realizzazione di tali interventi deve essere opera della Soprintendenza, in collaborazione – ovunque possibile – con le Università o con soggetti che la Soprintendenza stessa giudica qualificati a intervenire. Occorre in sostanza stare attenti che anche un progetto mosso dalle migliori intenzioni non finisca con l’andare nella direzione, di fatto, di quel progressivo deperimento delle strutture tecnico-scientifiche delle Soprintendenze territoriali che si è purtroppo verificata a causa della politica praticata in questi anni.

 

Concludo infine col sottolineare il grande interesse storico-culturale che (nonostante la complessità dell’operazione, che interessa più regioni e più soprintendenze) indubbiamente ha un piano di recupero, per quanto possibile, di ciò che ancora costituisce una testimonianza delle principali vie consolari romane, a cominciare dall’Appia, e delle grandi vie medievali come la Francigena. Rivolgo perciò a Italia Nostra e al convegno i più vivi auguri di buon lavoro.