Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

Istituto di studi, ricerche e formazione fondato da Giulio Carlo Argan

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31 gennaio 2006 - Audizione sulle modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

 

Proposte di modifiche e osservazioni sul Codice dei Beni Culturali

Il 31 gennaio si è tenuta un'Audizione della VIIª Commissione del Senato, alla quale hanno partecipato l'Associazione Bianchi Bandinelli, l'Assotecnici e l'Associazione Italiana Biblioteche. Le tre Associazioni sono state ascoltate in merito alle proposte di modifica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In occasione dell'Audizione è stato presentato un documento di sintesi delle Osservazioni al Codice predisposto da Wanda Vaccaro Giancotti con la collaborazione del gruppo di lavoro designato dal Consiglio direttivo dell' Associazione Bianchi Bandinelli (al documento hanno aderito anche AIB e Assotecnici).

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ASSOCIAZIONE RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI

con l'adesione di AIB e ASSOTECNICI

 

vii commissione permanente senato

esame schema decreto legislativo codice dei beni culturali

Audizione

31 gennaio 2006

 

Osservazioni

 Questa Associazione, pur avendo elaborato proposte di modifiche concernenti l’intero Codice, portate a conoscenza di codesta Commissione, richiama l’attenzione su taluni aspetti ritenuti più rilevanti, come gli articoli 10, 29, 115, riletti sotto una prospettiva di ampio respiro che si collega più armoniosamente alla logica della normativa vigente.

 

L’art. 10, come ora configurato, classifica i beni culturali a seconda della loro appartenenza (soggetti pubblici, persone giuridiche senza fini di lucro, singoli soggetti privati o società per azioni), con particolare riferimento agli effetti che concretamente conseguono dalla loro individuazione.

In sostanza, appare opportuna tale diversa impostazione, poiché consente di sottoporre alla verifica stabilita dall’art. 12, non soltanto le cose indicate all’art. 10, comma 1, ma tutti i beni pubblici e appartenenti a soggetti non profit.

Non sono infatti comprese nella normativa oggi vigente: le collezioni pubbliche non esposte, i beni che abbiano interesse storico indiretto ovvero rappresentative di pubbliche istituzioni appartenenti a soggetti pubblici e non profit, le collezioni di proprietà di persone giuridiche senza fini di lucro. Tale situazione si ripercuote, naturalmente con effetti devastanti, sull’istituto dell’alienazione, essendo il pregio di tali beni considerato solo in rapporto all’avvenuto accertamento del particolare interesse previsto ai sensi dell’art. 13 del Codice.

Ma prima che avvenga tale accertamento quali garanzie sono offerte a tali beni?

In sostanza, l’impostazione attuale è quella già prevista nel ’39 prima, e nel ’99 poi, con il Testo Unico, laddove però (e questo è un particolare di non poco conto), vigeva il principio della inalienabilità assoluta dei beni culturali pubblici; pertanto, non era stato ritenuto indispensabile fornire troppe precisazioni, per esempio, in ordine alle collezioni che, comunque, risultavano protette come beni individui inalienabili.

Con l’avvento del Codice Urbani che ha capovolto il principio dell’inalienabilità dei beni demaniali, configurando come eccezionali le tipologie di beni per i quali sia vietato il trasferimento di proprietà a soggetti diversi da quelli pubblici territoriali, si rendono necessarie le modifiche proposte al fine di far sì che i predetti beni non possano essere venduti prima che si sia quantomeno verificato il valore indiretto del singolo bene o il pregio di esso nel suo complesso.

 

Art. 10, comma 4

Le modifiche ai beni di interesse numismatico introdotte dalle varie leggi che si sono susseguite a partire dall’estate 2005, sotto forma addirittura di provvedimenti di urgenza, costituiscono solo uno dei diversi  esempi della confusione oggi vigente sulla complessa materia dei beni culturali. Con la modifica al comma 4, si intende affermare che in ordine a tale categoria, vada sancito il principio correttamente affermato dal settore numismatico, che la serialità degli oggetti non costituisce elemento discriminante per la individuazione della peculiarità del bene; peculiarità che prescinde ai fini della valutazione del suo valore intrinseco, e quindi del pregio storico, dall’elemento di rarità che può non essere presente; pertanto la verifica o accertamento del valore va rilevato esclusivamente  attraverso la loro valenza storica, archeologica e/o artistica in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali nonché ai contesti di rinvenimento.

 

Articolo 29

Sull’articolo 29 che riguarda la conservazione, si intende sollecitare l’attenzione del legislatore verso le altre figure di tecnici non iscritte agli albi professionali, diverse dal restauratore che operano nel settore della conservazione e chiedere che venga conferita ad esse formalmente pari dignità giuridica in riferimento ai compiti da ciascuno svolti nell’ambito delle proprie competenze.

Si propone anche una norma di principio che sancisca l’applicazione uniforme, nei diversi settori pubblici, dei livelli di qualità professionale. Norma che in attuazione di quanto previsto negli articoli 117 e 3 della Costituzione e dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 165/01, dovrà essere recepita dalle regioni e dagli altri enti territoriali e costituire una disposizione di principio da applicare anche nei bandi di concorso dello Stato e degli enti pubblici, in riferimento alle modalità di accesso agli sbocchi professionali.

A tale proposito si richiede che i contratti di servizio che i soggetti pubblici stipulano in forma indiretta ai sensi dell’art. 115 del codice debbono prevedere nei bandi di gara che il contraente disponga, in attuazione della normativa comunitaria, di personale in possesso dei requisiti di qualità indicati ai sensi del comma 1 dell’art. 29ter e dell’art. 114 comma 3. 

Articolo 115

Si propone infine una lettura dell’art. 115 più adeguata alle finalità di valorizzazione del bene il cui progetto deve altresì indicare:

a)      la nuova destinazione d’uso del bene che deve essere compatibile con il suo carattere storico- artistico;

b)      le misure di conservazione;

c)      le modalità di fruizione che non possono limitare il godimento pubblico del bene se non per ragioni di tutela e comunque devono essere conformi alle precedenti situazioni;

d)      la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c. a carico dell’affidatario o concessionario;

e)      i livelli di qualità in generale e i livelli professionali degli addetti che non possono prescindere dalle disposizioni di cui agli artt. 104 (114) 29,29bis,29ter ;

f)       la clausola penale di cui all’art. 1382 del c.c. con la quale l’affidatario  o concedente si obbliga a versare, a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del valore del bene, salvo maggior danno.

Tali indicazioni debbono essere fatte valere  come norme di principio, ai sensi dell’art. 117  comma 2, lett. m), n) e comma 3, a cui devono attenersi anche le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ed istituzionali nonché i soggetti che abbiano la gestione dei beni ai sensi del presente articolo .

 

associazione ranuccio bianchi bandinelli

Aderiscono:

AIB (Associazione Italiana Biblioteche)

ASSOTECNICI (Associazione nazionale tecnici per la tutela beni culturali e ambientali)

 

 

RESOCONTO dell'intervento della senatrice ACCIARINI

 

Legislatura 14º - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 465 del 31/01/2006

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (n. 594)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale si augura che l'esame del provvedimento in titolo rappresenti l'occasione per affrontare alcuni profili critici della normativa, in ordine ai quali occorre intervenire ai fini di sistemazione.
Richiamando l'audizione svolta questa mattina dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con i rappresentanti dell'Associazione Bianchi Bandinelli, dell'Assotecnici e dell'Associazione italiana biblioteche (AIB), ella richiama anzitutto l'attenzione sull'esigenza di riconsiderare il regime giuridico di alcune categorie di beni (ad esempio, le collezioni pubbliche non esposte, i beni di interesse storico indiretto, le collezioni di persone giuridiche senza fini di lucro) alla luce del mutato contesto di tutela che, da un regime di inalienabilità assoluta dei beni demaniali, è passato ad un regime di alienabilità previo accertamento. I predetti beni, nella nuova disciplina, restavano tuttavia privi di tutela. In tal senso, è pertanto indispensabile classificare i beni culturali a seconda della loro appartenenza (a soggetti pubblici, persone giuridiche senza fini di lucro, soggetti privati singoli o societari), assoggettando così tutti i beni pubblici e appartenenti a soggetti no profit alla verifica prevista dall'articolo 12.
Con riferimento all'articolo 29, rileva indi l'esigenza di considerare anche le altre figure di tecnici non iscritte ad albi professionali, diverse dai restauratori. In assenza di una norma quadro, risulta infatti difficile l'applicazione uniforme dei livelli di qualità professionale nei diversi settori pubblici. Ciò, tanto più alla luce dei contratti di servizio stipulati dai soggetti pubblici, che non possono non prevedere l'accertamento dei requisiti di qualità del personale utilizzato dal contraente.
Passando all'articolo 115, ella conviene con i rappresentanti auditi questa mattina in ordine all'esigenza che il progetto di valorizzazione indichi fra l'altro: la nuova destinazione d'uso del bene, che deve essere compatibile con il suo carattere storico-artistico; le misure di conservazione; le modalità di fruizione, che non possono limitare il godimento pubblico del bene se non per ragioni di tutela; la clausola risolutiva espressa prevista dal codice civile; i livelli di qualità e professionali degli addetti; la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile.
Quanto ai beni librari, ella sollecita una diversa stesura dell'articolo 5 che faccia chiarezza sulle raccolte non appartenenti allo Stato. Inoltre, auspica l'introduzione nel Codice di un articolo appositamente dedicato all'istituto del deposito legale, in un'ottica di preservazione della memoria della comunità nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

 

Altri materiali sul "Nuovo Codice" presenti nel sito:

 

 

10 dicembre 2005 - Una scheda sull'ultimo libro di Settis

Abbiamo inserito, tra le novità editoriali, una scheda dedicata al volume di Salvatore Settis "Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto" (Electa 2005). Nella scheda è possibile leggere il comunicato stampa di presentazione, il sommario del volume e una lista di un centinaio di link ad articoli e interviste di Settis.  

Pagina con la scheda sul volume

 

 

 

17 novembre 2005 - Il commento di Giuseppe Chiarante contro la proposta per una gestione mercantilistica dei Beni culturali

Anticipiamo un commento di Giuseppe Chiarante (uscirà sull'Unità di domani) a proposito delle polemiche che si sono scatenate in questi giorni intorno a un documento della Presidenza del Consiglio per far "fruttare" i Beni Culturali. Nella pagina è possibile leggere anche l'articolo di Salvatore Settis (che ha denunciato per primo questa proposta di riforma dell'art. 115 del nuovo Codice), le repliche del Ministro Buttiglione, l'intervento di Vittorio Emiliani e altri articoli apparsi sulla stampa. Nel suo commento Chiarante ribadisce la proposta di una amministrazione autonoma dei beni culturali, che sia di alto profilo tecnico-scientifico e svincolata da logiche burocratiche e mercantilistiche.

Pagina con il commento di Chiarante e la Rassegna stampa

 

 

 

 

25 luglio 2005 - Osservazioni sul "Nuovo Codice"

L'Associazione Bianchi Bandinelli, Assotecnici e Italia Nostra hanno redatto un documento con proposte di modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è stato posto all’attenzione della Commissione per l’aggiornamento del Codice, e inviato al Ministro Rocco Buttiglione e all’Ufficio Legislativo del MiBAC.

Pagina con il documento (scaricabile anche in formato word)

 

 

 

24 maggio 2005 - Convegno "Beni Culturali bilancio in rosso"

L’Associazione Bianchi Bandinelli promuove un convegno sul tema "A un anno dal Nuovo Codice e dalla riforma del Ministero: Beni Culturali bilancio in rosso". L'iniziativa si terrà Martedì 24 maggio alle ore 9.00, nella Sala delle Conferenze di Palazzo Marini - via del Pozzetto 158 (angolo piazza San Silvestro).

Pagina sull'iniziativa (con l'aggiunta di alcuni interventi e documenti)  |  Programma in formato word (28 Kb)

 

 

 

Settembre 2004 - Quaderni giuridici: "Nuovo Codice e riforma del Ministero"

E' uscito il nuovo volume della Collana Giuridica, "Quaderni dell'Associazione Bianchi Bandinelli": "Beni Culturali. Nuovo Codice e riforma del Ministero", a cura di Giuseppe Chiarante e Umberto D'Angelo

Vai alla Scheda sul volume

 

 

 

Giugno 2004 - Atti del Convegno: "Prospettive e incognite del Nuovo Codice"

Sono usciti gli Atti del Convegno (Pisa, 6 novembre 2003) su "Beni culturali. Prospettive e incognite del Nuovo Codice", a cura di Gerardo de Simone e Emanuele Pellegrini, Edizioni Plus, Pisa 2004. Il volume contiene anche il testo integrale del Nuovo Codice e la Mozione promossa da Giuseppe Chiarante e Marisa Dalai Emiliani

Vai alla Scheda sul volume