ASSOCIAZIONE RANUCCIO
BIANCHI BANDINELLI
con l'adesione di AIB e ASSOTECNICI
vii commissione permanente senato
esame schema decreto
legislativo codice dei beni culturali
Audizione
31 gennaio 2006
Osservazioni
Questa Associazione, pur
avendo elaborato proposte di modifiche concernenti l’intero Codice,
portate a conoscenza di codesta Commissione, richiama l’attenzione su
taluni aspetti ritenuti più rilevanti, come gli articoli 10, 29, 115,
riletti sotto una prospettiva di ampio respiro che si collega più
armoniosamente alla logica della normativa vigente.
L’art. 10, come ora
configurato, classifica i beni culturali a seconda della loro
appartenenza (soggetti pubblici, persone giuridiche senza fini di lucro,
singoli soggetti privati o società per azioni), con particolare
riferimento agli effetti che concretamente conseguono dalla loro
individuazione.
In sostanza, appare opportuna
tale diversa impostazione, poiché consente di sottoporre alla verifica
stabilita dall’art. 12, non soltanto le cose indicate all’art. 10, comma
1, ma tutti i beni pubblici e appartenenti a soggetti non profit.
Non sono infatti comprese
nella normativa oggi vigente: le collezioni pubbliche non esposte, i
beni che abbiano interesse storico indiretto ovvero rappresentative di
pubbliche istituzioni appartenenti a soggetti pubblici e non profit, le
collezioni di proprietà di persone giuridiche senza fini di lucro. Tale
situazione si ripercuote, naturalmente con effetti devastanti,
sull’istituto dell’alienazione, essendo il pregio di tali beni
considerato solo in rapporto all’avvenuto accertamento del particolare
interesse previsto ai sensi dell’art. 13 del Codice.
Ma prima che avvenga tale
accertamento quali garanzie sono offerte a tali beni?
In sostanza, l’impostazione
attuale è quella già prevista nel ’39 prima, e nel ’99 poi, con il Testo
Unico, laddove però (e questo è un particolare di non poco conto),
vigeva il principio della inalienabilità assoluta dei beni culturali
pubblici; pertanto, non era stato ritenuto indispensabile fornire troppe
precisazioni, per esempio, in ordine alle collezioni che, comunque,
risultavano protette come beni individui inalienabili.
Con l’avvento del Codice
Urbani che ha capovolto il principio dell’inalienabilità dei beni
demaniali, configurando come eccezionali le tipologie di beni per i
quali sia vietato il trasferimento di proprietà a soggetti diversi da
quelli pubblici territoriali, si rendono necessarie le modifiche
proposte al fine di far sì che i predetti beni non possano essere
venduti prima che si sia quantomeno verificato il valore indiretto del
singolo bene o il pregio di esso nel suo complesso.
Art. 10, comma 4
Le modifiche ai beni di
interesse numismatico introdotte dalle
varie leggi che si sono susseguite a partire dall’estate 2005, sotto
forma addirittura di provvedimenti di urgenza, costituiscono solo uno
dei diversi esempi della confusione oggi vigente sulla complessa
materia dei beni culturali. Con la modifica al comma 4, si intende
affermare che in ordine a tale categoria, vada sancito il principio
correttamente affermato dal settore numismatico, che
la serialità degli oggetti non
costituisce elemento discriminante per la individuazione della
peculiarità del bene; peculiarità che prescinde ai fini della
valutazione del suo valore intrinseco, e quindi del pregio storico,
dall’elemento di rarità che può non essere presente; pertanto la
verifica o accertamento del valore va rilevato esclusivamente
attraverso la loro valenza storica, archeologica e/o artistica in
rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali nonché ai contesti di
rinvenimento.
Articolo 29
Sull’articolo 29 che riguarda
la conservazione, si intende sollecitare l’attenzione del legislatore
verso le altre figure di tecnici non iscritte agli albi professionali,
diverse dal restauratore che operano nel settore della conservazione e
chiedere che venga conferita ad esse formalmente pari dignità giuridica
in riferimento ai compiti da ciascuno svolti nell’ambito delle proprie
competenze.
Si propone anche una norma di
principio che sancisca l’applicazione uniforme, nei diversi settori
pubblici, dei livelli di qualità professionale. Norma che in attuazione
di quanto previsto negli articoli 117 e 3 della Costituzione e dell’art.
1, comma 3 del decreto legislativo 165/01, dovrà essere recepita dalle
regioni e dagli altri enti territoriali e costituire una disposizione di
principio da applicare anche nei bandi di concorso dello Stato e degli
enti pubblici, in riferimento alle modalità di accesso agli sbocchi
professionali.
A tale proposito si richiede
che i contratti di servizio che i soggetti pubblici stipulano in forma
indiretta ai sensi dell’art. 115 del codice debbono prevedere nei bandi
di gara che il contraente disponga, in attuazione della normativa
comunitaria, di personale in possesso dei requisiti di qualità indicati
ai sensi del comma 1 dell’art. 29ter e dell’art. 114 comma 3.
Articolo
115
Si propone infine una lettura
dell’art. 115 più adeguata alle finalità di valorizzazione del bene il
cui progetto deve altresì indicare: