Associazione Bianchi Bandinelli

Istituto di studi ricerche e formazione fondato da Giulio Carlo Argan

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LA BIBLIOTECA DI GIANO

Libri del passato per guardare al futuro dei Beni Culturali e Ambientali

 

Giulio Carlo Argan

 

Marisa Bonfatti Paini

 

Giuseppe Chiarante

 

 

 

Dodici leggi

per i Beni Culturali

 

 

Roma, marzo 1992

220 pagine

 

(Editing by Agint Service, finito di stampare nel mese di marzo 1992)

 

 

Commento (a cura della redazione di www.bianchibandinelli.it )

 

Il volume raccoglie "dodici proposte legislative di ambito nazionale che i gruppi parlamentari comunisti (poi comunisti - PDS) hanno presentato nel corso della decima legislatura, dall'87 al '92, intorno ai temi della politica dei Beni culturali e ambientali. Sono proposte che delineano, nel loro insieme, un progetto organico di norme e di interventi per la tutela, la valorizzazione, l'arricchimento del patrimonio culturale del Paese" (dalla Introduzione di Chiarante e Bonfatti Paini). In appendice sono riprodotti gli articoli scritti da Argan come responsabile del Ministero dei Beni culturali e ambientali nel cosiddetto "governo ombra".

 

Del volume riproduciamo il SOMMARIO, la PREFAZIONE di Argan e la relazione di presentazione del DISEGNO DI LEGGE per la Revisione delle norme di tutela e l'Istituzione di una Amministrazione autonoma dei Beni culturali e ambientali.

 

© divieto di riproduzione dei testi 

 

SOMMARIO DEL VOLUME

 

G.C. Argan, Prefazione (da «L'Unità», 10 agosto 1991)

 

G. Chiarante e M. Bonfatti Paini, Introduzione

 

Proposte di Legge

Revisione delle norme di tutela e istituzione dell’amministrazione autonoma dei Beni culturali e ambientali

Norme sui funzionamento e sui poteri del Consiglio Nazionale per i Beni culturali e ambientali

Programma quadriennale di interventi per un‘inventariazione sistematica dei Beni culturali

Istituzione delle scuole-laboratorio per la formazione dei restauratori di Beni culturali, e del relativo albo professionale

Norme per l’incentivazione della redazione ed attuazione dei piani paesistici regionali e per il loro finanziamento

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l’erogazione di contributi statali ad enti culturali

Competenze del Ministro per i Beni culturali e ambientali per opere di natura statica e strutturale sul patrimonio storico-artistico

Norme sull’autonomia amministrativa delle Biblioteche pubbliche statali e degli Archivi di Stato e incremento dei servizi offerti al pubblico

Programma decennale di interventi per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Promozione e sviluppo delle istituzioni di arte contemporanea e altri interventi per agevolare la produzione artistica

Nuove norme per l’autonomia delle soprintendenze e dei musei e per la promozione del sistema museale

Istituzione degli albi professionali di storico dell’arte, archeologo, archivista, bibliotecario

 

Una battaglia per la cultura

Undici articoli e un ‘intervista di Giulio Carlo Argan

Nuovo concordato. Opere d’arte d’interesse religioso ma anche pubblico, in «L'Unità», 17 agosto 1984

Il Ministro-Presidente Andreotti garantisca l’autonomia dei tutori del nostro patrimonio culturale, in «L'Unità», 16 maggio 1991

Salviamo la raccolta Torlonia, in «L'Unità», 24 maggio 1991

La società dei consumi uccide i valori e quindi la creatività. L’arte? È senza speranza, in «L'Unità», 7 giugno 1991

L’auditorium socchiude un occhio, in «L'Unità», 12 giugno 1991

E ora mettiamo la cultura in un laboratorio, in «L'Unità», 25 giugno 1991

Lettera a De Michelis. Nella CEE difendiamo l’arte dall’attacco dei mercanti, in «L'Unità», 3 luglio 1991

Abolite quel ministero non serve [intervista], in «L'Unità», 17 luglio 1991

Arte sacra e laica, in «L'Unità», 2 ottobre 1991

Stato, Chiesa e arte, in «L'Unità», 10 ottobre 1991

Attenzione a quei prestiti interminabili, in «L'Unità», 12 novembre 1991

Caro Andreotti, schediamo l’arte prima che la rubino, in «L'Unità», 15 novembre 1991

[N.B. gli articoli di Argan sono stati riediti nell'ANNALE n. 12 dell'Associazione Bianchi Bandinelli]

 

 

Prefazione

di Giulio Carlo Argan

 

Benedetta la Corte dei conti, a strillare che i patrimoni culturali vanno in malora: non siamo più solo noi oche infuriate d’un Campidoglio dormiente. Ma poiché siamo alla resa dei conti, confessiamo che anche noi studiosi abbiamo la nostra parte di colpa. Vero, contiamo come il due a briscola, ma difendere i valori della cultura era nostro dovere, e non perché politici e burocrati ci minacciassero di morte non l’abbiamo fatto, semplicemente non volevamo essere distratti dai nostri pensieri. Peggio, abbiamo avuto il potere e l’abbiamo ceduto. Mancammo verso le nostre discipline che impongono agli studiosi di prendersi cura delle cose che studiano; mancammo verso il paese perché non siamo eremiti, viviamo nel mondo, abbiamo compiti, doveri e responsabilità; mancammo verso i nostri scolari, che quelle cose dovranno domani strenuamente difendere e non li abbiamo armati. Di quel lascito storico il logorio del tempo è il male minore, più devastante è l’agguato d’occhiuti nemici che stolide leggi autorizzano e coprono. Oggi strilliamo, ma nessun altro più di noi era tenuto a convincere lo Stato che la cultura è un affare di Stato, cemento dell’unità nazionale, dunque bene comune che i singoli non debbono poter affettare e trafficare per il proprio profitto.

Darci da fare era dovere civile, ma anche esigenza di metodo delle nostre discipline. Sono nate e cresciute insieme con la concezione liberale e democratica dello Stato, hanno vissute in proprio le rivoluzioni del secolo scorso e del nostro. Anch‘esse hanno combattuto l’assolutismo e il privilegio, imposto o almeno sospinto il trapasso delle raccolte regie e patrizie ai pubblici musei. L’estatico culto del bello diventava pensiero critico della storia. È vero, il primo decreto limitativo della proprietà di cose della cultura fu d’un cardinale, Bartolomeo Pacca, ma quel suo gesto illuminato scalfiva l’avita fede nella sacralità del possesso, apparteneva già a una morale laica e liberale. Sono retrivi gli studi che puntano alla gemmea singolarità delle cose, le vogliono magnificate sui mercati, ne confondono lo stabile valore col mutabile prezzo, avanzati invece gli studi per cui le opere sono i punti d’un tessuto storico unitario e globale. Di esso dovrebbero essere soli consegnatari e gerenti, nell’interesse della collettività, gli studiosi che, invece sono impiegati subalterni o consulenti facoltativi di politici e dirigenti a cui rimane il potere di decidere gli statuti, il destino, l’uso, anche improprio, di antichità, monumenti, opere d’arte. Ora si comincia a vedere che questo regime è malsano per non dire letale. Per obbligo deontologico e solidarietà professionale difendo quanti sacrificano l’amata ricerca per darsi tutti a conservare le cose che i “puri” studiosi decantano e non toccano. Ben più faticoso è il loro lavoro, più pesante la responsabilità, meno brillante il successo. Non per questo sono tutti angeli e pozzi di scienza: c’è stato un calo del loro livello culturale e professionale medio. Per ottenere l’autonomia decisionale che chiedono dovranno avere una maggiore autorità scientifica: ma si può dire che lo Stato la procuri, fornisca e garantisca? Fà e disfa, giudica e manda, sposta e destina i funzionari tecnico-scientifici secondo criteri di grado, anzianità, opportunità e opportunismo, mai secondo la preparazione specifica, gli interessi di studio, le maturate esperienze. Quali sono gli organi di autogoverno di quella categoria di studiosi burocratizzati?

Le attività delle soprintendenze e dei musei sono tante e complicate, ma in definitiva si riducono alla conservazione non materiale soltanto ma dei problemi che gli antichi valori pongono alla coscienza degli attuali. La conservazione ha un aspetto tecnico ed uno giuridico: consiste nell’individuare le cose, poi nel prevenire i danni e porvi rimedio. Per queste attività maestre esistono da molto tempo due istituti centrali e piloti: catalogo e restauro. Hanno o avrebbero il compito di sperimentare i mezzi e le procedure d’intervento nonché di orientare in modo coerente il lavoro dei tecnici delle varie parti d’Italia. I due istituti hanno avuto momenti d’attività intensa e di alto prestigio scientifico, ma sono scaduti a uno stato di stentata sopravvivenza: il ministero non ammette nulla di centrale all’infuori di sé. Erano il nerbo scientifico dell’azione di tutela nonché la base della formazione del personale tecnico. Infatti l’università non basta, occorre un tirocinio in contatto diretto con le cose e i problemi. Diciamo allora che l’università ha la sua parte di colpa, pensa solo a se stessa, prolifica più docenti che dotti. Basterebbe che formasse bravi archeologi e storici dell’arte, gli studiosi sanno organizzare e finalizzare i loro studi anche sul piano pratico. Invece si sono inventati corsi di laurea e addirittura facoltà universitarie in Beni culturali senz’altro sbocco professionale che una modesta carriera in un servizio statale di non più d’un migliaio di addetti. Sarebbero bastati, e c’erano, i corsi di specializzazione: le specialità non fanno discipline a sé, s’inquadrano nelle già esistenti. Da quei corsi che si moltiplicano come rane in uno stagno non usciranno studiosi consapevoli delle implicazioni pratiche e utili delle loro discipline, ma funzionari dotati d’una certa informazione scientifica. Si è così, assurdamente, codificata una diversità istituzionale e gerarchica tra scienza pura e scienza applicata e sarà un danno per l’una e per l’altra. Come nei Vangeli così nei nostri studi vi saranno Maddalene splendide e adoranti, ma inutili, e Marte affannate a rappezzare i panni del Signore, ma modeste e bruttine. Insomma, che cosa si vuole: esimere dai rigori della ricerca chi ha la responsabilità della tutela oppure dalla morale della tutela chi pratica i rigori della ricerca? O fabbricare studiosi costituzionalmente disposti ad obbedire agli ordini superiori? Ma via, Cavalcaselle, Venturi, Toesca furono grandi storici e fecero catalogo. Così i creatori della famosa scuola di Vienna, Wickhoff Dvorák, Riegl. Brandi fu critico finissimo, filosofo, scrittore e poeta; del restauro pittorico costruì teoria e metodo, e li praticò: eppure amministrò benissimo l’Istituto centrale del restauro negli anni in cui fu scuola all’Europa.

Ma equo è lo Stato, non tollera che le Marte sgobbino in cucina mentre le Maddalene studiano in biblioteca. Più nessuno andrà in biblioteca né studiosi né studenti né cultori. Di specializzata per l’archeologia e storia dell’arte ce n’era una in tutta Italia, in palazzo Venezia a Roma, contro tre tedesche. È in coma. Le biblioteche crescono smodatamente quella di palazzo Venezia è scoppiata: era da anni inservibile e inagibile. Tre ministri accolsero l’implorazione di noi derelitti studiosi, costretti a negare la biblioteca ai nostri allievi, che è come strappare i neonati dal seno materno. C’era una sola soluzione ragionevole e praticabile: trasferire subito la morente biblioteca nel Collegio Romano, che per essere biblioteca era nato. Poi se lo prese il ministero per i Beni culturali, ma oramai s’è trasferito in luogo più acconcio, là rimangono solo due direzioni generali. Inamovibili, però: e dire che per spiegare come i ministeri debbano andar via dal centro storico, quasi non Io sapessimo s’è fatto venire un famoso urbanista dal Giappone. Non avendo più dove studiare, eruditi e benisti saranno in condizione di parità. E sarà sfatata la presunzione che la burocrazia sia da meno della scienza e debba cederle il passo. Il ministero per i Beni culturali non esiste per far esistere i beni culturali, sono i beni culturali che esistono perché possa esistere il relativo, superiore ma non proprio competente ministero.

 

(da «L'Unità», 10 agosto 1991)

 

Riproduciamo qui di seguito la Relazione che illustra il disegno di legge proposto da Argan, Chiarante e Bonfatti Paini nel 1989 (pp. 23-41 del volume; il testo è stato emendato da alcuni refusi tipografici). Il disegno di legge vero e proprio è stato riedito anche nell'ANNALE n. 12 dell'Associazione Bianchi Bandinelli. [per aprire e scaricare il solo "Disegno di legge" (senza la relazione) in formato Pdf 66kb (tratto dal sito archivi.beniculturali.it), clicca qui]

 

 

REVISIONE DELLE NORME DI TUTELA

E ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

 

Disegno di Legge d’iniziativa dei senatori Chiarante, Argan, Nocchi, Alberici, Vesentini, Maffìoletti, Arfe’, Callari Galli, Longo, Strehler, Barca, Margheri, Mesoraca, Nespolo, Spetic e Sposetti

comunicato alla Presidenza il 5 ottobre 1989

e

Proposta di Legge d’iniziativa dei deputati Bonfatti Paini, Nicolini, Bassanini, Soave, Boselli, Bordon, Fachin Schiavi, Sangiorgio, Cordati Rosaia, Di Prisco, Pinto, Masini, Gelli, Bulleri, Sapio

presentata il 19 ottobre 1989

 

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono ormai trascorsi quasi trent’anni da quando il riconoscimento della necessità di procedere a una radicale riforma sia della normativa per la tutela dei beni culturali e ambientali sia dell’Amministrazione pubblica incaricata di assicurar tale tutela è diventato uno dei temi ricorrenti nel dibattito politico e culturale italiano.

Già l’Assemblea costituente del resto, aveva posto proprio tra i princìpi fondamentali della nuova Costituzione - nel secondo comma dell’articolo 9 - l’impegno per la Repubblica di tutelare “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”; e una simile formulazione avrebbe dovuto comportare, sin da allora, il rapido avvio di una concreta azione riformatrice. Era infatti evidente, per chiunque avesse una conoscenza anche superficiale di questi problemi, che la solennità di quel principio non trovava riscontro né nella precarietà delle strutture amministrative (nelle quali avevano operato e operavano, in qualità di funzionari, non pochi studiosi ed esperti di riconosciuto valore, ma che nel complesso erano povere di personale, di mezzi, di reale capacità di intervento) né nella mediocrità (che molto spesso diventava indifferenza, incuria, colpevole negligenza) dell’effettiva azione di governo.

Ma negli anni del dopoguerra l’insensibilità per questi temi fu pressoché totale nella classe dirigente dell’epoca: e ciò benché non mancassero le denunce, anche molto aspre, dello stato di grave abbandono in cui si trovavano i beni culturali. Basti ricordare, a testimonianza di tali denunce, quella autorevolissima di uno studioso quale Ranuccio Bianchi Bandinelli, che era stato chiamato nel 1945 dal Governo di unità antifascista a ricoprire l’incarico di direttore generale delle antichità e belle arti; ma che si vide costretto due anni dopo a presentare le dimissioni a causa dell’assoluta indifferenza dimostrata per i problemi di questo settore - con l’argomento che essi interessavano solo un numero molto limitato di elettori - dal Ministro democristiano dell’epoca (1).

 

(1) Il resoconto di questa vicenda si può leggere in: Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, “AA. BB. AA. e BC.”, Bari, De Donato, 1974, pagg. 13-24.

 

 

L’avvio del dibattito sulla riforma e la Commissione Franceschini.

 

Solo agli inizi degli anni Sessanta, in un mutato clima politico e culturale e quando anche altri temi riguardanti le strutture civili e sociali si imposero con più forza all’attenzione dell’opinione pubblica (come la scuola, la ricerca scientifica, la sanità, l’urbanistica, il sistema previdenziale e assistenziale, eccetera), la questione dei beni culturali entrò ufficialmente a far parte dell’agenda delle “riforme da fare”; e cominciò ad essere ricordata nei programmi di Governo. Nel 1964, anzi, la riforma sembrò ormai imminente: il Parlamento decise infatti all’unanimità di dar vita ad una Commissione di indagine formata da parlamentari e da esperti (rimasta nota come “Commissione Franceschini”, dal nome del deputato democristiano che ne fu il presidente) con l’incarico di studiare la situazione del nostro patrimonio storico-artistico e di formulare proposte sia per un nuovo ordinamento sia per una revisione delle leggi di tutela. La commissione svolse con diligenza i compiti ad essa affidati, concluse entro due anni i suoi lavori e consegnò al Parlamento alcuni densi volumi di analisi, di documentazione e di proposte. È con amarezza che si deve oggi constatare che fra le indicazioni contenute nelle conclusioni e raccomandazioni finali ve ne sono alcune che potrebbero oggi essere riproposte (ma nel frattempo tanta parte del patrimonio culturale del Paese è stato distrutto, deturpato, compromesso) quasi nell’identica formulazione: come quelle relative all’urgenza della difesa ambientale (in particolare per i centri storici, i fiumi, le coste) o alla priorità da assegnare alla catalogazione dei beni culturali: oppure quella riguardante l’ipotesi - che è al centro, sia pure con diversa articolazione, della proposta di legge che qui presentiamo - della costituzione non di una struttura ministeriale, ma di un’Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali.

Non è comunque questa la sede nella quale riaprire la discussione (che fu assai viva, in quegli anni, negli ambienti scientifici interessati) su ciò che di valido o di meno valido era contenuto nelle conclusioni dell’indagine parlamentare. Si deve notare, invece, che, quando la Commissione Franceschini terminava la sua attività, i propositi riformatori della coalizione di centro-sinistra si erano già sostanzialmente esauriti. Così, al pari della riforma della scuola secondaria o dell’università, dell’urbanistica o della ricerca scientifica, anche quella dei beni culturali andò presto a finite nel “libro dei sogni”. Le proposte della Commissione di indagine rimasero perciò senza seguito. E solo per dovere di cronaca occorre ricordare che in sede ministeriale furono costituite due successive commissioni (entrambe chiamate “commissioni Papaldo”, dal nome del funzionario che le presiedeva), che prepararono - nello stile del più assoluto grigiore burocratico e lasciando ovviamente cadere gli aspetti più innovativi delle proposte della Commissione parlamentare - due bozze di disegno di legge, che però non giunsero mai né all’esame del Consiglio dei ministri né al confronto tra le forze politiche, così che alla fine furono sepolte nei cassetti del Ministero.

 

 

La nascita delle regioni.

 

Nel 1970, con la costituzione delle regioni a statuto ordinario, la situazione subì un primo cambiamento. Ciò soprattutto per due motivi. Il primo motivo era la necessità di avviare un processo di redistribuzione di funzioni e competenze: l’articolo 117 della Costituzione, infatti, riconosceva alle regioni come competenza concorrente materie che direttamente (i musei e le biblioteche di enti locali) o indirettamente (l’urbanistica, l’agricoltura e foreste) occupano uno spazio fondamentale in una politica dei beni culturali. Il secondo motivo era che con la nascita delle regioni entrava sulla scena un soggetto politico che poteva aspirare a rappresentare (almeno nel caso delle regioni meglio amministrare e con maggiore tradizione di impegno in questo campo) l’interesse delle popolazioni e degli studiosi per una più attiva azione di difesa e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. E infatti proprio negli anni di avvio dell’esperienza regionaIista - che furono anche anni di forte sviluppo del movimento per le autonomie e per una più consapevole partecipazione democratica - furono promosse da alcune regioni iniziative di grande significato: come la costituzione, in Emilia-Romagna, dell’Istituto regionale per i beni culturali (1), che ha svolto e viene tuttora svolgndo un’attività di grande rilevanza, in collaborazione sia con le soprintendenze sia con gli enti locali; o come l’elaborazione - da parte di una commissione nominata dalla regione Toscana e della quale facevano parte esperti e studiosi come Ranuccio Bianchi Bandinelli, Eugenio Garin, Alberto Predieri, Giovanni Previtali, Roberto Abbondanza, Emanuele Casamassima, Salvatore D’Albergo, Italo Insolera - di una proposta di riforma ispirata a criteri di ampio decentramento.

Tale proposta (che è stata uno dei punti di partenza anche dell’elaborazione dei progetti legislativi predisposti dal gruppo comunista nelle scorse legislature) fu formalmente presentata al Parlamento nel 1973 dalla regione Toscana; e fu fatta propria anche da altri consigli regionali, che l’assunsero come piattaforma in vista dell’ulteriore trasferimento di funzioni e competenze alle regioni previsto dalla legge delega 22 luglio 1975, n. 382. Quando però si giunse alla discussione del decreto del Presidente della Repubblica che doveva operare tale ulteriore trasferimento (il decreto 24 luglio 1977, n. 616), il riemergere di forti resistenze burocratiche e centralistiche impedì, per quel che riguarda i beni culturali, il raggiungimento di un accordo; e non fu possibile trovare altro sbocco se non il rinvio a una legge successiva, per la cui emanazione fu fissata la scadenza del 31 dicembre 1979 (2).

 

(1) Un’ampia analisi e documentazione sull’Istituto per i beni culturali dell’Emilia-Romagna si trova in: Andrea EMILIANI, “Una politica dei beni culturali”, Einaudi, Torino, 1974.

(2) L’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 così specificava: “Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979”

 

 

La costituzione del nuovo Ministero.

 

Nel frattempo, però, il Governo aveva proceduto (col decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, e poi col decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805) all’istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, che ebbe come primo titolare Giovanni Spadolini. Dando vita al nuovo Ministero si cercava, da parte governativa, di supplire in qualche modo all’assenza di un’azione riformatrice. In realtà, l’esperienza di questi anni ha dimostrato (confermando la critica che noi comunisti formulammo sin dal momento della discussione della legge istitutiva) che non basta costituire un Ministero apposito perché vi sia una politica efficace e adeguata ai bisogni del settore. Anzi, per diversi aspetti (anche se la dotazione finanziaria è certamente cresciuta, ma per lo più seguendo - come vedremo - la strada perversa del potenziamento dell’intervento straordinario a detrimento dell’azione costante e continuativa di manutenzione e di tutela) la situazione è peggiorata. Il nuovo Ministero non ha infatti assunto in alcun modo una configurazione “atipica”, essenzialmente “tecnico scientifica”, come era negli enunciati e nelle promesse di Spadolini; al contrario, in assenza di una riforma, esso si è inevitabilmente modellato secondo gli schemi tradizionali della pubblica amministrazione e ha perciò portato più ad appesantire i controlli e i diaframmi burocratici che a potenziare gli strumenti tecnici e scientifici e le reali capacità di programmazione e di intervento. Inoltre, la costituzione del Ministero non è neppure servita ad assicurare una diversa considerazione nel quadro degli impegni complessivi dei Governo - a partire dalle scelte sull’uso delle risorse o sull’organizzazione delle città e dl territorio - per i problemi della tutela dei beni culturali: al contrario, tali problemi hanno continuato ad essere strettamente sottovalutati (a prescindere da qualche affermazione retorica sulla “risorsa Italia” o sul “valore inestimabile” del nostro patrimonio di civiltà) così sotto il profilo politico e culturale come sotto quello economico e finanziario.

Una conferma di questa persistente sottovalutazione è costituita dal fatto stesso che nel momento dell’assegnazione dei compiti ministeriali per la formazione di un nuovo Governo quello per i beni culturali e ambientali è stato quasi sempre considerato come un Ministero residuale o marginale, da attribuire non in base a criteri di autorevolezza o di competenza, ma come compensazione per quel partito o per questa o per quella corrente. Si è così giunti a nomine di Ministri per le quali, più di una volta, si è gridato allo scandalo. Ma sarebbe forse ancor più giusto gridare allo scandalo per il fatto che, in quasi quindici anni, il nuovo Ministero non è riuscito a ottenere il varo di una sola legge di rilievo per incrementare realmente la tutela dei beni culturali e promuoverne la valorizzazione; e non è riuscito a portare la dotazione ordinaria di bilancio al di là di un livello irrisorio, che si aggira ormai da anni attorno allo 0,20 o allo 0,25 per cento della spesa totale dello Stato.

Anche l’aumento dell’intervento straordinario che si è verificato nel periodo più recente è per lo più avvenuto per ragioni estranee ad una rigorosa impostazione scientifica di politica della tutela (basta pensare ai famosi «itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno» o agli ancor più discussi “giacimenti culturali”); e ha così portato non solo ad una dispersione di mezzi finanziari, che avrebbero potuto essere molto più razionalmente utilizzati (per esempio se la dotazione per i “giacimenti culturali” fosse stata fin dall’inizio indirizzata ad un’opera coerente e coordinata di censimento e di catalogazione scientifica, come da parte dei comunisti e di altre forze si era proposto), ma ha avuto l’effetto - solo apparentemente paradossale - di deprimere e depotenziare, in molti casi, le effettive capacità di iniziativa dell’amministrazione preposta istituzionalmente all’opera di tutela. Il rovesciamento dei rapporti tra intervento straordinario ed intervento ordinario, anziché favorire una più incisiva programmazione e assicurare una maggiore efficienza, ha in sostanza reso impossibile - proprio perché nella motivazione dell’intervento straordinario prevalevano, quasi sempre, ragioni esterne alla logica della tutela - l’elaborazione di un serio discorso di programma e di chiare scelte prioritarie; e ha prodotto un vero e proprio stravolgimento della politica dei beni culturali, che deve avere come fondamento- per essere davvero produttiva ed efficace - non l’intervento eccezionale, ma l’azione continua e costante di conoscenza, manutenzione, valorizzazione (3)

 

(3) L’effetto stravolgente che la prevalenza dell’intervento straordinario ha avuto e sta avendo sulla politica e sull’amministrazione dei beni culturali e ambientali è stata più volte denunciata, negli ultimi tempi, nei documenti dell’Associazione dei funzionari scientifici e tecnici che operano in questa amministrazione. È stato in particolare rilevato che le competenze scientifiche e tecniche e le capacità di programmazione e di intervento dell’amministrazione vengono ridotte e mortificate nel momento in cui essa è privata delle risorse e dei mezzi più elementari per provvedere alla politica di conservazione, agli interventi di manutenzione e restauro, alla promozione della conoscenza; e ciò mentre più frequente diventa il ricorso alla concessione (e quindi il trasferimento ai privati di funzioni eminentemente pubbliche) per l’esecuzione delle opere di maggior rilievo e impegno. Questa politica è tanto più deleteria in quanto rischia di disperdere un patrimonio di competenze, di conoscenze, di qualità tecniche e scientifiche di cui per tradizione era particolarmente ricca - come documentano i riconoscimenti internazionali - l’amministrazione italiana dei beni culturali.

 

 

Un bilancio sostanzialmente negativo.

 

In conclusione, sono ormai trascorsi circa quindici anni dall’istituzione del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali e sono passati dieci anni dalla scadenza per il varo di una nuova legge di settore indicata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 - per non parlare del mezzo secolo che ci separa dalla legge Bottai (legge 1° giugno 1939, n. 1089), che resta tuttora il testo normativo fondamentale che disciplina la tutela del patrimonio artistico e culturale, e dei venticinque anni a cui risale la già citata costituzione di una Commissione parlamentare di indagine - senza che si sia neppure avviata quell’azione riformatrice di cui si discute da decenni e che proprio l’esperienza negativa compiuta col Ministero rende sempre più indispensabile. È bene aggiungere che non avere ancora posto mano a questa riforma non significa soltanto aver perso tempo e aver lasciato peggiorare la situazione. Infatti, anche nel campo dei beni culturali e ambientali, come in altri campi, in questi decenni le cose non sono restate ferme: al contrario, sono avvenute modificazioni profonde che - se certamente hanno prodotto un accresciuto interesse per il patrimonio culturale e hanno stimolato una più acuta sensibilità dell’opinione pubblica, creando così una condizione essenziale per lo sviluppo di una politica riformatrice - hanno però anche aggravato molti problemi, hanno dato luogo a fenomeni nuovi e di non facile soluzione, soprattutto hanno reso sempre più rapido un processo di degradazione che ha cause molteplici e che ha determinato danni (e situazioni di vera e propria devastazione) in molti casi ormai irreparabili.

Non c’è certamente bisogno, a questo riguardo, di ricordare episodi o citare esempi. Il singolo episodio, per quanto grave (come, per ricordare solo alcuni dei fatti di cui più si è parlato in questi ultimi mesi, il crollo della torre campanaria di Pavia, il cedimento di una parte del tetto di un edificio illustre come l’Accademia di Firenze, l’allarme per il concerto dei Pink Floyd a Venezia, la denuncia dello stato di degradazione di un recinto archeologico tanto importante come quello degli scavi di Pompei, ecc.) rischia sempre di dare solo un’immagine parziale e molto riduttiva della reale entità dei guasti che incombono o già si sono prodotti e dell’effettiva dimensione dei problemi che si debbono affrontare.

 

 

L’intreccio tra vecchi e nuovi problemi.

 

La vera e fondamentale questione sta nel fatto che, con un’accelerazione che non ha precedenti nella storia, si sono venuti intrecciando negli ultimi decenni una serie di fattori che rischiano di avere - e in larga parte hanno già avuto - conseguenze devastanti per il patrimonio storico e culturale. Ricordiamo alcuni (almeno i principali) tra tali fattori:

- l’uso speculativo e di rapina delle città, del suolo urbano, del territorio, che ha già portato e minaccia ogni giorno di portare, in assenza di una rigorosa disciplina urbanistica e di una razionale programmazione dei rapporti tra sviluppo e ambiente, a distruzioni irreparabili e senza possibilità di recupero non solo di singole testimonianze del passato (anche di notevole valore artistico), ma di gran parte del paesaggio e delle coste italiane, di zone estese o comunque di aspetti qualificanti dei centri storici, di interi complessi monumentali o ambientali; il degrado che condizioni ambientali caratterizzate da un alto tasso di inquinamento dell’aria e delle acque, dalla congestione del traffico non solo nelle grandi città, dalla crescente cementificazione del suolo, producono su opere e monumenti che, dopo aver resistito abbastanza bene all’usura dei secoli, appaiano già oggi irriconoscibili anche soltanto rispetto a venti o trent’anni or sono;

- l’impatto che lo stesso sviluppo del turismo di massa, sinora non adeguatamente disciplinato e orientato, sta avendo su beni che - come i beni culturali - sono quasi sempre per loro natura facilmente deperibili, fino a creare problemi di non facile soluzione anche per grandi complessi museali e per intere città, come Venezia e Firenze;

- la pressione che le nuove dimensioni assunte dal mercato artistico esercitano (ben al di là dei pur numerosi episodi di furti o di esportazioni clandestine) nel senso di favorire una massiccia dispersione del patrimonio culturale italiano, dispersione che può diventare tanto più grave qualora non si prendano adeguate misure - innanzitutto estendendo il censimento e la catalogazione ed escludendo l’equiparazione del bene culturale a merce - in vista della liberalizzazione dei mercati europei alla fine del 1992;

- i molteplici problemi che derivano dalla stessa entità e vastità del patrimonio da tutelare e dalle difficoltà - con la scarsa dotazione di uomini, mezzi e finanziamenti finora posti a disposizione - sia di provvedere ordinatamente all’azione complessiva di catalogazione e di conservazione sia di stabilire, d’altra parte, ragionevoli criteri di priorità nel programmare gli interventi di maggior rilievo.

Alle questioni di portata generale qui sommariamente indicate si aggiungono problemi di carattere più specifico e che sono tuttavia, anch’essi, di non facile soluzione: come la difficoltà (che vale non solo per i musei o i complessi monumentali, ma, in misura certamente non minore, anche per biblioteche e archivi) di rispondere, con finanziamenti che proporzionalmente sono rimasti quelli di un tempo o addirittura sono diminuiti, da un lato alla domanda di un’utenza fortemente accresciuta, dall’altro all’esigenza di dotarsi di strumenti moderni di informazione e catalogazione; o la necessità di attrezzarsi di personale e strutture adeguati per tutelare categorie di beni (si pensi ai musei scientifici) sinora generalmente trascurati; o l’urgenza di adottare strumenti legislativi (la legge 2 agosto 1982, n. 512, è un primo passo in questa direzione, ma è un passo ancora largamente inadeguato) per sollecitare un maggior intervento dei privati a favore della tutela del patrimonio culturale, assicurando al tempo stesso alle strutture pubbliche gli strumenti per controllare e orientare tale intervento; o la crescente sofisticazione delle ricerche e della strumentazione tecnologica che sono oggi indispensabili per gli interventi di manutenzione, di restauro, di recupero di beni estremamente delicati quali sono i beni culturali.

 

 

Un patrimonio di civiltà in pericolo.

 

È chiaro che, di fronte a questo insieme di problemi, nessuno può sottovalutare o considerare con faciloneria l’entità, anche finanziaria, dell’impegno che si richiede per una politica dei beni culturali che sia all’altezza dei nuovi compiti che oggi si impongono. Tanto più che sono necessarie, perciò, una razionale programmazione degli interventi, una struttura amministrativa di sicura funzionalità ed efficienza, la piena mobilitazione delle reali disponibilità pubbliche e private, la massima valorizzazione di capacità, competenze, spirito di iniziativa. Si deve tuttavia valutare, al tempo stesso, che quello dei beni culturali e ambientali è un tipico caso in cui il danno di un mancato o tardivo intervento rischia di essere - per la distruzione di risorse e per la dispersione di ricchezza, materiale e immateriale, che determina - assai superiore al costo che l’intervento comporta; e che occorre far presto, se non si vuole che si giunga a un punto di non ritorno nella distruzione di un patrimonio di civiltà cui sono strettamente legate, per tanti aspetti, l’identità è la stessa vitalità del nostro Paese.

Il problema è in sostanza quello di invertire un processo che ha condotto, nel corso di questi anni, a tante conseguenze negative. A questo fine è indispensabile una riforma che, così sul piano normativo come sul piano degli ordinamenti, della formazione, della strumentazione scientifica e tecnica, sappia affrontare in modo adeguato i problemi della conoscenza, della tutela, del recupero, della valorizzazione dei beni culturali, considerandoli però non settorialmente ma in collegamento con una nuova politica delle città, del territorio, dell’ambiente. Ma perché una simile riforma sia concretamente realizzabile e abbia piena efficacia, è necessario che si affermi - è del resto un’esigenza più generale, per il bene del Paese - una diversa visione dello sviluppo, caratterizzata da scelte di priorità differenti da quelle che hanno dominato negli ultimi decenni. Non si può infatti non sottolineare che dietro l’incuria, la negligenza, la diffusa ignoranza dei problemi, lo scarso impegno organizzativo e finanziario che troppo spesso hanno caratterizzato la politica dei beni culturali, c’è qualcosa di più di un «ritardo» o di un «limite» settoriale: c’è una linea di sviluppo della società italiana che, nell’impostazione della politica governativa, ha costantemente attribuito un valore secondario ai problemi della crescita culturale; e c’è l’incapacità della tradizionale classe dirigente di intendere il ruolo che la cultura può e deve avere come “risorsa”, anzi come fattore decisivo per un autentico progresso umano e civile oltre che economico. È da qui, invece, che occorre partire, per una svolta radicale della politica in questo settore. È essenziale la presa di coscienza che il patrimonio culturale è, tanto più per un Paese come l’Italia, una risorsa fondamentale, anche in termini economici (basta pensare all’esigenza, messa drammaticamente in luce dalle vicende dell’Adriatico e del complessivo degrado dei nostri mari, di una sempre maggiore valorizzazione della componente culturale delle attività turistiche. Ma ancor più importante è non dimenticare mai che la più ampia partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla fruizione di tale patrimonio è e deve essere una delle finalità principali di uno sviluppo che sia qualitativamente più ricco e più liberante di quello sin qui realizzato; e che a questo riguardo l’Italia ha possibilità che è delittuoso sprecare.

 

 

Sei opzioni per la revisione della legge di tutela.

 

Quali devono essere le caratteristiche essenziali di una legge di riforma che corrisponda alle esigenze sin qui rapidamente richiamate?

È bene precisare subito che la proposta di legge che presentiamo affronta, contemporaneamente, sia il problema di una revisione della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (la legge Bottai) sia - soprattutto - quello di un nuovo ordinamento dell’amministrazione preposta all’attuazione della tutela.

Per quel che riguarda la legge 1089 (che non era, per quell’epoca, una cattiva legge, anche perché si basava, aggiornandola e sistemandola, su un’elaborazione legislativa che era già stata ampiamente sviluppata tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento e che in parte risaliva agli Stati preunitari) la revisione che proponiamo riguarda soprattutto quei punti nei quali più si manifesta l’usura del cinquantennio trascorso, in quanto si tratta di punti che esprimono una situazione di fatto ed orientamenti culturali e sociali ormai largamente superati. Le modifiche prospettate - certamente di rilevanza esenziale - hanno perciò come oggetto:

1) il superamento di una visione restrittiva del “bene culturale e ambientale”, che era frutto dell’ideologia umanistico-classicistica a lungo dominante e che in pratica si traduceva nel limitare sostanzialmente tale qualifica da un lato ai beni della tradizione archeologica, storico-artistica, filologico-libraria, dall’altro alle “bellezze naturali” care alla visione romantica del paesaggio. Nell’impostazione del nostro progetto di legge - senza comunque perdere di vista, in alcun modo, la centralità che il patrimonio archeologico, storico-artistico, archivistico, librario ha per il nostro Paese - la qualifica di bene culturale e l’azione di tutela vengono esplicitamente estesi (a partire dai primi articoli: si veda in particolare l’articolo 2) ad altre categorie di beni sino ad oggi non considerati o trascurati - per esempio quelli linguistici e demoantropologici, quelli scientifici e naturalistici, quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, gli orti botanici, i parchi naturali e così via - e in generale a tutti quei beni che costituiscono un “significativo documento” della storia della cultura e della civiltà. Di conseguenza anche l’ordinamento amministrativo e lo stesso Consiglio nazionale vengono modificati nella loro composizione e organizzazione, in modo da prevedere le strutture e le competenze necessarie per estendere la tutela anche a tali beni;

2) l’inserimento della tutela dei beni culturali e ambientali nel quadro della politica di salvaguardia e di qualificazione dell’assetto delle città e del territorio e nel complesso degli interventi per un diverso sviluppo dell’economia e della società e per il potenziamento dei servizi civili, sociali, culturali di cui il Paese ha bisogno. Tale inserimento in un più ampio e organico contesto (si vedano in particolare, al riguardo, gli articoli dal 30 al 34, che riguardano il rapporto tra tutela e assetto territoriale) è, per le ragioni già dette in precedenza, condizione fondamentale perché la politica di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali possa essere davvero più efficace di quel che oggi accada;

3) il passaggio da un’impostazione idealistica che considerava il bene culturale (anzi, l’“opera d’arte”) come fatto singolo, o tutt’al più come complesso monumentale esteso solo alle sue immediate adiacenze, a una visione che collega il singolo oggetto all’insieme di oggetti di cui organicamente fa parte, considera il monumento in rapporto all’ambiente urbano o paesistico in cui è inserito, privilegia il concetto di “insieme storico” (a partire dai centri storici) ed estende perciò notevolmente la possibilità di valorizzazione e di tutela. Sono numerosi gli articoli che, soprattutto nel titolo sesto della legge, introducono modifiche in questo senso;

4) la sottolineatura del patrimonio culturale come elemento costitutivo dell’identità nazionale e quindi come bene per la sua natura inalienabile. A questo riguardo la proposta di legge propone di rendere esplicito e vincolante un principio che, a nostro avviso, implicitamente è già a fondamento della legislazione vigente: ossia (articolo 2) che “i beni riconosciuti di interesse culturale o ambientale”, e quindi sottoposti ai vincoli previsti dalle relative leggi, debbono essere considerati “elementi costitutivi dell’identità culturale della nazione” e pertanto “non sono, anche per quel che riguarda il regime delle esportazioni e la disciplina della circolazione dei prodotti anche nell’ambito della Comunità europea, assimilabili a merci”. Per rendere operativa questa norma, nelle indicazioni programmatiche della proposta di legge si propone (articolo 52) di finalizzare la prima attuazione della legge all’“attuazione entro il 1992 in ogni regione del censimento sommario dei beni culturali e ambientali”, in modo da avere un quadro complessivo del patrimonio che deve essere tutelato e del quale occorre evitare la dispersione;

5) un più stretto collegamento tra azione di tutela e impegno per la conoscenza e per la fruizione, da parte dei cittadini, del patrimonio culturale e ambientale. Pur mantenendo fermo il principio del valore preminente della tutela, anche in considerazione dei molteplici fattori di usura e di deperimento cui i beni culturali sono già esposti, la proposta di legge mira in vario modo a sollecitare l’opera di promozione culturale ed educativa: sia indirizzando innanzitutto in questa direzione l’azione degli enti locali, sia agevolando con specifiche disposizioni, nel quadro del nuovo regime di autonomia che la legge prevede, la fornitura agli utenti - da parte di soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, ecc. di servizi aggiuntivi di sostegno culturale e didattico, come cataloghi ed altre pubblicazioni, fotoriproduzioni, prestito librario, corsi di lezione, mostre didattiche, ecc.;

6) infine - ci limitiamo, come si è detto, a richiamare sommariamente, in questa relazione, solo le revisioni fondamentali che sono suggerite nel testo da noi presentato - un rilievo accresciuto viene proposto, rispetto alla legge 1089 del 1939, per i problemi dell’arte contemporanea: sia nel senso di prevedere una specifica articolazione settoriale nell’ambito del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sia nel senso - per esempio - di accorciare il termine temporale di esclusione dai vincoli e di consentire, anche per opere più recenti ma che già siano di riconosciuto valore, interventi straordinari di tutela al fine di evitarne il deperimento o la distruzione.

 

 

Perché proponiamo un’Amministrazione autonoma.

 

Ma il nucleo fondamentale ed anzi decisivo della riforma che questa proposta di legge propone sta - ancor più che nelle modifiche della normativa di tutela - nel radicale mutamento che viene delineato per quel che riguarda l’ordinamento dell’amministrazione alla quale è affidato l’esercizio della tutela stessa. A questo riguardo siamo partiti dalla considerazione che l’esperienza sia qui compiuta ha ormai dimostrato in modo esauriente che, indipendentemente dal valore e dall’impegno delle singole persone, non è con una struttura di tipo burocratico-ministeriale che è possibile svolgere adeguatamente funzioni che richiedono una preminente qualificazione scientifica e culturale e che comportano autonomia, responsabilità, iniziativa. Finché resterà una struttura come l’attuale - vincolata in partenza alle rigidità delle decisioni, delle procedure, dei controlli centralistici, priva di qualsiasi flessibilità e autonomia nei tempi e nelle modalità della propria azione - è inutile prendersela con l’accumulazione dei residui passivi o porre a confronto i ritardi e le lentezze delle istituzioni pubbliche con il possibile dinamismo di istituzioni di tipo privatistico: tutto ciò che si lamenta è la conseguenza pressoché inevitabile e dunque voluta - di un modello di centralizzazione burocratica che in tutti i campi sta determinando conseguenze assai negative, ma che è particolarmente nefasta nel caso della scienza o della cultura.

Per questo, riprendendo la proposta già elaborata dalla Commissione d’indagine nominata dal Parlamento nel 1964 e tenendo presente l’esperienza di organismi come il Consiglio nazionale delle ricerche e le scelte recentemente compiute dal Parlamento per l’ordinamento delle università e degli enti di ricerca, proponiamo l’istituzione di un’Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali. Non si tratta - sia chiaro - di un’operazione di privatizzazione (più o meno scoperta) o di deresponsabilizzazione dei poteri pubblici rispetto ai compiti che sono ad essi propri: a operazioni di questo tipo siamo sempre stati, e restiamo, fermamente contrari. Si tratta, al contrario, di configurare la funzione pubblica in questo campo in modo che essa si realizzi attraverso un’istituzione che, senza perdere il suo carattere pubblico, operi però secondo un principio di autonomia: autonomia così di gestione economica ed amministrativa come di indirizzo e di programmazione scientifica e culturale, ovviamente nell’ambito dei compiti normativi propri del Parlamento e delle funzioni di indirizzo, di coordinamento, di programmazione generale che spettano al Governo.

La qualità scientifica, l’indipendenza di giudizio, il carattere democratico e non corporativo della gestione dell’Amministrazione autonoma dovranno essere garantite dalla collocazione, al suo vertice, di un Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali profondamente trasformato rispetto alla situazione attuale, sia per poteri come per composizione: un Consiglio nazionale costituito, in numero pari, da rappresentanti dei funzionari scientifici e tecnici operanti nel settore e da rappresentanti dei docenti universitari delle discipline interessate, e integrato da altre qualificate rappresentanze del mondo della cultura, della scienza, della tecnica. Sarà il Consiglio nazionale a nominare la direzione centrale dell’Amministrazione autonoma, col vincolo di scegliere direttore e vice-direttori nei ruoli dei funzionari scientifici e tecnici. L’ossatura fondamentale della nuova Amministrazione sarà costituita col trasferimento ad essa delle strutture e dei servizi - dagli istituti centrali alla soprintendenze territoriali, alle biblioteche statali, agli archivi di Stato centrali e periferici - oggi dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali: ma con l’introduzione delle indispensabili riforme e con un adeguato e concreto programma di potenziamento, qualificazione, valorizzazione.

Pressoché tutte le funzioni oggi svolte dal Ministero vengono dunque trasferite, secondo la nostra proposta di legge, all’Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali: e vengono esercitate sulla base del riconoscimento di ampi e concreti spazi di autonomia (per esempio per quel che riguarda le dotazioni finanziarie, i limiti di spesa, l’imposizione dei vincoli, ecc.) agli istituti centrali e alla soprintendenze territoriali o altri istituti assimilati. Al Governo resteranno in pratica solo le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di programmazione generale in materia finanziaria: nonché i compiti di vigilanza e di surroga, in caso di inadempienza da parte degli enti istituzionalmente incaricati. Per lo svolgimento di queste funzioni residue non ci sembra che sia opportuno il mantenimento di un Ministero specifico, tanto più che già oggi, con compiti ben più ampi, quello per i beni culturali e ambientali è considerato un Ministero marginale e di rilievo politico trascurabile. Proponiamo perciò alla discussione - ma è bene dire che è questo uno dei punti della nostra proposta che consideriamo in termini più problematici - un’unificazione con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: unificazione che ci pare consigliabile sia per analogia strutturale (tale Ministero è stato costituito sulla base del riconoscimento dell’autonomia costituzionale delle università e degli istituti di ricerca) sia per l’opportunità di rendere più stretto il rapporto - e più facile la mobilità, anche del personale - fra un settore come quello dei beni culturali e ambientali e i settori contigui della ricerca scientifica e tecnologica e dell’insegnamento universitario. Ma anche altre forme di accorpamento o di articolazione delle competenze a livello governativo possono essere concepite senza compromettere, per questo, il disegno d’assieme.

 

 

Autonomia, responsabilità, controllo pubblico.

 

È chiaro che la proposta della costituzione di un’Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali si inquadra armonicamente, per noi comunisti, in quell’impostazione generale della riforma della pubblica amministrazione che da diverso tempo proponiamo e che si basa sull’opportunità di una netta distinzione fra la responsabilità delle scelte politiche, che spettano agli organi elettivi e di governo, e i compiti di gestione, per i quali occorre invece responsabilizzare e valorizzare organi tecnici dotati di adeguata esperienza e competenza.

Ma nel caso dell’amministrazione dei beni culturali e ambientali si va oltre questa distinzione di carattere generale: si entra infatti in un campo dove assumono specifico rilievo anche altre questioni, come i princìpi costituzionali riguardanti la libertà culturale o l’autonomia riconosciuta alle istituzioni di alta cultura. Anche per questo ci sembra che vi sia un’oggettiva analogia con i casi riguardanti le istituzioni universitarie o gli enti di ricerca.

Anche in questo caso, comunque, l’autonomia dell’Amministrazione dei beni culturali e ambientali non può certamente essere concepita come una sorta di autogoverno settoriale o corporativo, al di fuori di una visione e di una responsabilità politica di carattere generale. Per questo la proposta di legge non solo insiste nel sottolineare che le scelte di fondo in materia di normativa, di programmazione finanziaria, di indirizzo e di coordinamento spettano, a seconda dei casi, al Parlamento o al Governo e attribuisce altresì compiti rilevanti alle regioni; ma pone anche in evidenza (prevedendo, allo scopo, anche un’adeguata struttura tecnica) che il Ministero dovrà svolgere un’azione di vigilanza ed anche di intervento cautelare e di surroga in caso di inadempienza da parte dell’Amministrazione. Sono così ulteriormente ribaditi il carattere e la responsabilità pubblica dell’Amministrazione stessa.

La soluzione da noi proposta ci sembra inoltre particolarmente opportuna anche perché consente di superare la contrapposizione, che negli anni trascorsi ha diviso e paralizzato lo schieramento delle possibili forze riformatrici, tra le ipotesi centraliste e quelle regionaliste. Troppe volte, in passato, i fautori dell’una e dell’altra linea hanno attribuito all’ipotesi da essi sostenuta un valore di per sé risolutivo che essa era ben lontana dal possedere. Per esempio i fautori dell’impostazione centralista hanno a lungo insistito nel presentare la concentrazione delle funzioni di tutela nelle mani dell’amministrazione statale come la condizione necessaria per garantire, contro le pressioni degli interessi privatistici e le visioni particolaristiche o municipalistiche, un’azione ispirata a imparzialità, obiettività e rigore: dimenticando, tuttavia, che l’esercizio da parte degli organi dello Stato di queste funzioni è la situazione che sino ad oggi è esistita, ma che questa situazione non ha affatto impedito, in tante ed anzi in troppe occasioni, la prevalenza dell’interesse privato su quello pubblico, il moltiplicarsi degli interventi clientelari e localistici, o, d’altra parte, la degradazione o addirittura la distruzione di testimonianze tutt’altro che irrilevanti del nostro patrimonio culturale. A loro volta, i sostenitori delle tesi regionaliste (o almeno molti di essi) assai di frequente hanno dato quasi per scontato che il decentramento delle funzioni e l’attribuzione di maggiori poteri a regioni ed enti locali potessero essere di per sé sufficienti per garantire un’azione più tempestiva ed efficace, una gestione più democratica, un più stretto rapporto con la domanda di cultura dei cittadini: trascurando, però, che molte regioni e molti enti locali non hanno affatto dato prova di queste capacità e che in realtà il conseguimento degli obiettivi sopra indicati richiede sia un’adeguata preparazione tecnica sia una chiara volontà politica.

 

 

Né centralismo né privatizzazione.

 

Ciò che nella pratica si è verificato, nel corso degli ultimi dieci anni, è che mentre il potenziale fronte riformatore si è diviso fra queste opposte tesi, di fatto si è avuta un’accentuazione della politica centralista e di una gestione di tipo burocratico, con tutte le lungaggini, le disfunzioni, le inefficienze che di tale gestione sono proprie; e che, come rimedio a centralismo e burocratismo, si è fatto ricorso in misura crescente a soluzioni di tipo privatistico (per esempio il ricorso allo strumento delle concessioni, soprattutto per le opere di maggior rilievo) e si è cominciata a teorizzare l’opportunità dell’affidamento a privati della gestione di istituzioni pubbliche, in particolare dei musei. In realtà, anche in questo campo, il centralismo burocratico da un lato e la tendenza strisciante o palese alla privatizzazione non sono che le facce opposte di una stessa medaglia.

È da questa spirale perversa che si può e si deve uscire attraverso l’istituzione di un’amministrazione con ordinamento autonomo, che al suo interno si articoli attraverso diversi livelli di autonomia. Naturalmente, perché l’autonomia sia reale occorre che essa sia sorretta da un’adeguata dotazione finanziaria: che, secondo la nostra proposta di legge, deve essere prevista nel quadro di una programmazione pluriennale e deve essere destinata in misura nettamente prevalente, secondo parametri oggettivi fissati dal Consiglio nazionale, alle diverse articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione (istituti centrali, soprintendenze, biblioteche, archivi, istituti assimilati) in modo che a ciascun livello il finanziamento sia disponibile fin dall’inizio dell’anno e possa essere gestito autonomamente, entro i limiti di spesa (assai più elevati degli attuali) che la proposta di legge prevede. L’autonomia è in sostanza la condizione per consentire all’istituzione pubblica di non essere condannata a un’irrazionale rigidità: ma di poter operare secondo criteri di funzionalità, di economicità, di tempestività degli interventi. Essa può inoltre consentire a musei ed altre istituzioni - come accade in altri paesi - di gestire una propria attività produttiva e di servizio e di raccogliere in varie forme contributi e finanziamenti da parte di enti e di privati.

 

 

Quale raccordo con le regioni e gli enti locali.

 

Ci sembra chiaro che un’Amministrazione autonoma così concepita può, assai meglio di quel che oggi accade, coordinare la propria attività con quella delle regioni e delle autonomie locali, di cui la proposta di legge che proponiamo valorizza e potenzia il ruolo (si vedano, in particolare, gli articoli 5, 7, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30), impegnandole, al tempo stesso, a dotarsi di adeguate strutture tecniche e scientifiche e a riconoscere a tali strutture un proprio ambito di autonomia. Particolare rilievo assumono, nell’assetto qui delineato, i compiti della regione in materia di tenuta dell’inventano e del catalogo, naturalmente in collaborazione con l’istituto centrale che si occupa specificamente di questa materia, nonché di promozione, assieme all’Amministrazione nazionale, dei centri regionali per il restauro e per la formazione dei restauratori. L’istituzione di questi strumenti è tanto più rilevante perché è in funzione della responsabilità, propria della regione, di raccordo tra la tutela dei beni culturali e ambientali e la politica dell’urbanistica e del territorio.

Per promuovere un più efficiente coordinamento fra i vari livelli e momenti della politica di tutela, nella proposta di legge sono oggetto di specifica regolamentazione o sono comunque meglio precisati, rispetto alla situazione attuale, la composizione, le funzioni, i poteri sia del Comitato nazionale di coordinamento tra lo Stato e le regioni, sia del Comitato regionale per i beni culturali e ambientali (quello che oggi è comunemente designato come comitato paritetico).

 

 

Il potenziamento delle strutture tecniche, scientifiche, amministrative.

 

Un ultimo punto che è importante richiamare prima di concludere questa relazione di carattere generale riguarda una questione sostanziale: non si può neppure immaginare che una qualsiasi riforma dell’attuale struttura amministrativa possa conseguire i risultati che ci si propone se non si opera, contemporaneamente, per un deciso potenziamento, per l’ammodernamento, per la qualificazione delle strutture, degli uomini, dei mezzi che saranno a disposizione dalla futura Amministrazione autonoma. Basta pensare, al riguardo, all’esiguità dei finanziamenti di cui oggi dispongono annualmente istituti centrali che svolgono un’attività di altissima qualificazione e ai quali sono affidati - è il caso dell’Istituto centrale per il restauro, dell’Istituto per il catalogo e la documentazione, dell’Istituto per l’informazione bibliografica e per il catalogo unico delle biblioteche, ecc. compiti di rilievo fondamentale per tutta la politica dei beni culturali. O basta pensare, anche, a che cosa è oggi la rete delle soprintendenze: generalmente ferma a una distribuzione per ambiti territoriali che risale a vari decenni addietro, costrette quasi sempre a fronteggiare con un numero esiguo di funzionari scientifici i problemi di intere regioni o comunque di più province, spesso paralizzate dall’assenza dei mezzi materiali o dei finanziamenti indispensabili per lo svolgimento dell’attività ordinaria, raramente fornite di strumenti di conoscenza e di informazione e di attrezzature tecnologiche che siano all’altezza dei problemi e delle possibilità di oggi.

La proposta di legge che proponiamo affronta quest’insieme di questioni in varie direzioni: prevedendo (articolo 17) la revisione e il potenziamento - per numero, strutture, personale - della rete delle soprintendenze; valorizzando al massimo il ruolo degli istituti centrali, ai quali - adeguatamente potenziati - spetta il compito fondamentale (certamente anche in collaborazione con le università e con altri centri di ricerca) di promuovere l’avanzamento e l’aggiornamento di metodologie e tecniche e di assicurare la necessaria omogeneità operativa (innanzitutto per l’inventariazione e per il catalogo) sul territorio nazionale; promuovendo la costituzione (con criteri e procedure che sviluppano e precisano ciò che era già previsto dalla famosa ma mai attuata “convenzione Vernola-Mayer”) dei centri regionali per il catalogo e dei centri regionali per il restauro e per la formazione dei restauratori; prevedendo una fase quinquennale di prima attuazione della legge (articolo 52), durante la quale una dotazione finanziaria aggiuntiva sarà destinata - oltre che a dar vita al nuovo ordinamento in forma autonoma dell’Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali - al rafforzamento e all’ulteriore qualificazione degli istituti centrali, all’istituzione di nuove soprintendenze sino a un numero massimo che non superi del cinquanta per cento quello attuale, al completamento e al potenziamento del servizio bibliotecario nazionale, alla creazione dei centri regionali per il restauro e per la catalogazione, all’attuazione entro il 1992 del censimento sommario in ogni regione dei beni culturali e ambientali.

 

 

L ‘articolazione della proposta di legge.

 

La struttura della proposta di legge è relativamente semplice e può essere riassunta molto rapidamente.

Il capo primo, dopo aver precisato le finalità (articolo 1) e fornito una più estesa definizione del concetto di bene culturale e ambientale, sottolineando altresì che tali beni non sono assimilabili a merci (articolo 2), prevede la costituzione dell’Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali (articolo 3) e successivamente stabilisce i compiti del Ministro competente (articolo 4), delle regioni (articoli 5 e 6), dei comuni e delle province (articolo 7), prevede altresì circostanze e modalità dell’esercizio dei poteri cautelari e di surroga da parte del Ministro (articolo 8) e istituisce il Comitato nazionale di coordinamento tra lo Stato e le regioni (articolo 9).

Il capo secondo è dedicato all’ordinamento e alle funzioni dell’Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali. Innanzitutto esso precisa, negli articoli dal 10 al 14, la composizione, le modalità di elezione, le strutture, i compiti degli organi centrali, cioè del Consiglio nazionale, della Giunta, dei Comitati di settore, della direzione nazionale; quindi ridefinisce e rafforza il ruolo degli istituti centrali (articolo 16); stabilisce che entro un anno vengano varati dal Governo, previo parere del Consiglio nazionale e col vaglio di un doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi per regolare il nuovo ordinamento centrale e periferico dell’Amministrazione (articolo 17); fissa norme sulla qualificazione, sull’ingresso nei ruoli, sullo status del personale (articolo 18); infine (articoli 19 e 20) indica i criteri generali per l’esercizio dell’autonomia così a livello nazionale come in sede periferica (soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali).

Il capo terzo (articoli dal 21 a 24) riguarda invece la ristrutturazione del Ministero in conseguenza del trasferimento dell’esercizio dei compiti di tutela agli organi dell’Amministrazione autonoma. Come si è già accennato, la soluzione proposta è quella della costituzione di un Ministero unico dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali: con la costituzione al suo interno di un Dipartimento per i beni culturali e ambientali, cui sarà preposto un dirigente proveniente dai ruoli scientifici e tecnici dell’Amministrazione (precisamente dagli ispettori centrali) ovvero dal ruolo dei docenti universitari.

Il capo quarto ha per oggetto le competenze delle regioni e in particolare propone le norme per la costituzione dei centri regionali per il catalogo e la documentazione (articolo 25), dei centri regionali per il restauro e per la formazione di addetti alla conservazione (articolo 26), per le deleghe ai comuni e la vigilanza sulle loro funzioni (articoli 27 e 28), per la composizione e i compiti del Comitato regionale per i beni culturali e ambientali (articolo 29).

Sui rapporti tra tutela e assetto territoriale (uno degli aspetti più innovativi della nostra proposta di legge) è invece concentrato il capo quinto. Particolarmente importante è l’articolo 30, che riguarda l’inventario e il catalogo regionale dei beni culturali e ambientali e che precisa anche il ruolo affidato al riguardo all’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione: presso il quale è fra l’altro istituita una struttura tecnica che opera come sistema informativo collegato con i centri regionali, al fine di verificare la coerenza e l’omogeneità dei criteri seguiti e “di garantire lo scambio e gli aggiornamenti dei dati raccolti e organizzati su scala nazionale”. Circa l’inventario è detto che esso sarà finalizzato in via prioritaria a un censimento del patrimonio da tutelare, in vista della scadenza del 1992-1993; nonché “all’acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l’individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per la delimitazione di aree di riserva per le preesistenze archeologiche”. L’articolo 31 riguarda invece le procedure e le competenze per la dichiarazione di bene culturale e ambientale; mentre gli articoli seguenti hanno per oggetto la tutela, il recupero, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali nell’ambito dell’elaborazione di strumenti urbanistici e piani di recupero (articolo 32), la redazione di “progetti d’area di valorizzazione storicoambientale” (articolo 33), i vincoli molto severi posti all’alienazione di beni di proprietà pubblica (articolo 34).

Il capo sesto prevede una serie di altre modificazioni della normativa di tutela, che riguardano in particolare: l’arte contemporanea (articolo 35); il rapporto tra il singolo bene e il contesto ambientale o la collezione di beni (articoli 36 e 37); vari aspetti della disciplina dei beni culturali e ambientali di proprietà di enti o privati (articoli 38, 39, 40, 41,42 e 43); la regolamentazione dell’importazione e dell’esportazione (articoli 44, 45 e 46); l’esercizio del diritto di prelazione, che viene esteso anche a regioni ed enti locali (articolo 47); infine, la redazione entro tre anni di un testo unico dalle norme di tutela (articolo 48).

La proposta di legge si chiude con il capo settimo, dedicato alle norme transitorie e finali: dove si prevede tra l’altro una disciplina della fase di transizione dalla situazione attuale al pieno funzionamento dell’amministrazione autonoma (articolo 49), si eleva con effetto immediato il limite di spesa da parte dei soprintendenti e dei responsabili degli altri istituti assimilati (articolo 50), si fissano norme per agevolare la gestione dei servizi aggiuntivi da parte di musei, biblioteche, archivi (articolo 51), si prefigura una prima fase quinquennale di attuazione della riforma, per la quale si dispone uno stanziamento aggiuntivo straordinario (articolo 52) e si indicano alcuni obiettivi prioritari che con tale stanziamento dovrebbero essere perseguiti.

 

 

 

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