Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

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L'articolo 9 della Costituzione negli Atti dell'Assemblea Costituente

 

 

L'articolo 9 della Costituzione

 

 

Costituzione della Repubblica Italiana

(approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre, pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 - edizione straordinaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1948)

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

 

Riportiamo qui di seguito stralci della discussione dell'Assemblea Costituente in merito a quello che sarebbe diventato l'articolo 9, così come riportata tra i materiali pubblicati negli Atti della Commissione Franceschini, vol. 2, pp. 9-14.

 

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

NEGLI ATTI DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

 

I - ASSEMBLEA COSTITUENTE - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

Prima Sottocommissione - Seduta del 30 ottobre 1946

PRESIDENTE. ... Pone in discussione l’ultimo articolo proposto dai relatori Moro e Marchesi, così formulato: «i monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato».

 

MARCHESI, relatore, ritiene che le ragioni del suddetto articolo siano così evidenti e di tanta imponenza da dispensarlo da particolari illustrazioni. Proporrebbe piuttosto una nuova formula più sintetica: «i monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».

 

MORO, relatore, accetta la nuova formula.

 

MASTROJANNI non è contrario alla nuova formula proposta, ma desidererebbe sostituire il termine vigilanza alla parola protezione, la quale, in ultima analisi, potrebbe determinare l’assurda interpretazione di dare diritto ai privati di pretendere dallo Stato la manutenzione dei monumenti artistici e storici di loro proprietà, dando così luogo anche ad eventuali speculazioni.

 

LUCIFERO si dichiara favorevole al termine protezione, che dà maggiormente l’idea dei compiti dello Stato in questo campo. Richiama l’attenzione sul fatto che per incuria dello Stato o mancanza della necessaria manutenzione da parte dei proprietari che non ne hanno la possibilità, stanno andando in rovina monumenti meravigliosi e opere d’arte di interesse nazionale di inestimabile valore. Ritiene perciò che sia anche nelle intenzioni dell’onorevole Marchesi che questo patrimonio comune della Nazione sia tutelato, chiunque ne sia il possessore. Per questo motivo, anzi, non sarebbe contrario a stabilire, in sede di legge speciale, che le opere d’arte di interesse nazionale che sono in godimento di privati che non hanno la possibilità di mantenerle, possono essere espropriate.

 

MARCHESI, relatore, è anch’egli dell’avviso che sia preferibile il termine protezione, perché lo Stato intanto è protettore dei monumenti artistici e storici, in quanto può imporre a coloro che ne hanno la proprietà e la possibilità di provvedere alla manutenzione e in caso contrario intervenire direttamente.

 

TOGLIATTI è d’accordo con l’onorevole Marchesi che lo Stato debba prendere le misure necessarie, perché o un quadro famoso di una collezione, o un palazzo storico, o qualsiasi altro monumento che appartenga a un privato, non vada distrutto per mancanza di mezzi o per trascuratezza. Con questo non si vuole però intendere che lo Stato debba assumersi il carico della manutenzione di tutti i tesori artistici e storici del Paese, anche se appartenenti a privati, ma che debba intervenire decisamente quando tale manutenzione non si attui in modo effettivo.

 

MASTROJANNI non ha nulla in contrario ad un intervento dello Stato, purché si dica esplicitamente che qualsiasi esproprio debba essere motivato specificatamente. La parola vigilanza gli sembrava il termine più sostanzialmente adatto nel senso anche di proteggere oltre che vigilare.

 

DE VITA non ritiene opportuno usare la parola vigilanza che esprime il concetto di vigilare su di una attività che in effetti non è esercitata dai privati. Crede perciò preferibile la parola protezione.

 

MORO, relatore, per maggior precisione proporrebbe la seguente dizione: «I monumenti storici, artistici e naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».

 

MARCHESI, relatore, è d’accordo.

 

PRESIDENTE mette ai voti la dizione proposta dall’onorevole Moro.

(È approvata all’unanimità).

 

II - ASSEMBLEA COSTITUENTE - PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

Testo coordinato dell’art. …:

I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica e a chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato.

 

III - ASSEMBLEA COSTITUENTE - COMITATO DI REDAZIONE

Testo dell’art. 27 predisposto dal Comitato:

I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.

 

IV - ASSEMBLEA COSTITUENTE - SEDUTA PLENARIA DEL 30 APRILE 1947

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 29:

«I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».

Gli onorevoli Codignola, Malagugini, Marchesi, Nobile hanno proposto il seguente emendamento: «All’articolo 29, sostituire la prima parte con la seguente:

Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato».

 

CODIGNOLA. Si tratta di garantire allo Stato che il patrimonio artistico del Paese sia sotto la sua tutela, resti cioè vincolato allo Stato. E patrimonio artistico non significa soltanto i monumenti artistici e storici, poiché comprende anche i beni mobili, i quadri, gli archivi, ecc. cioè, nei suoi vari aspetti, l’insieme degli oggetti e dei beni di valore artistico e storico.

Ora, per queste ragioni, io ritengo che sia necessario mantenere l’articolo 29, che rappresenta una garanzia anche rispetto al previsto ordinamento regionale. Tutti noi sappiamo che questo ordinamento regionale, se esteso a certe materie, tra cui anche quella delle belle arti, può diventare un esperimento molto pericoloso; e perciò ritengo necessario che, proprio prima di votare la questione delle autonomie regionali, stabiliamo in via di massima il principio che l’intero patrimonio artistico culturale e storico del nostro Paese — che è così importante — sia sottoposto alla tutela e non alla protezione dello Stato: lo Stato non protegge, ma tutela. Quindi, insisto sull’emendamento sostitutivo che, ripeto, suona così: «Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato». Mi è stato proposto da alcuni colleghi di mantenere anche l’inciso: «a chiunque appartenga e in ogni parte del territorio nazionale». Per conto mio, accetto questa aggiunta.

 

MARCHESI. ... Io ho proposto quell’articolo, accettato con voto unanime dalla Commissione, nella previsione che la raffica regionalistica avrebbe investito anche questo campo delicato del nostro patrimonio nazionale. È vano che io ricordi ai colleghi che l’eccezionale patrimonio artistico italiano costituisce un tesoro nazionale, e come tale va affidato alla tutela ed al controllo di un organo centrale. Al Governo non spetta soltanto la tutela delle opere d’arte, ma spetta anche il restauro monumentale, che non si fa più coi vecchi criteri empirici e fantastici, ma con criteri che riguardano, volta per volta, le singole opere d’arte e che non si possono raccogliere in quei princìpi generali, ai quali dovrebbe conformarsi la regione nell’esercizio della sua potestà legislativa di integrazione e di attuazione. Ricordo, d’altra parte, che il Governo, già da un pezzo, ha aperto la via al decentramento con l’istituzione delle Soprintendenze generali alle Belle Arti, le quali hanno dato e dànno ottimo frutto e devono, giornalmente quasi, lottare contro le esigenze locali che reclamano restauri irrazionali o demolizioni non necessarie. Io sono incaricato di comunicare ai colleghi un voto che l’Accademia dei Lincei ha espresso nell’adunanza dell’8 febbraio, e dedicato appunto agli onorevoli Deputati dell’Assemblea Costituente: «L’Accademia Nazionale dei Lincei, rilevando che il passaggio delle Belle Arti all’Ente Regione renderebbe inefficiente tutta l’organizzazione delle Belle Arti che risale ai primi del secolo, organizzazione che ha elevato la qualità della conservazione dei monumenti e delle opere d’arte e ha giovato a diffondere nel popolo italiano la coscienza dell’arte, fa voti perché l’Assemblea Costituente voglia modificare la proposta della Commissione dei Settantacinque che si riferisce all’Ente Regione, affinché siano conservati alla Nazione i massimi musei e gallerie d’Italia e non siano sottratti al controllo nazionale i grandi centri di scavo e di restauro ai monumenti». Io non voglio dubitare che questo voto della più antica e gloriosa Accademia italiana, voto che corrisponde a quello già espresso unanimemente dalla prima Sottocommissione e mantenuto dal Comitato di redazione, non debba essere anche il voto vostro, onorevoli colleghi. Nel 1945 la Francia sottopose al controllo nazionale quei grandi musei provinciali che erano stati fino ad allora autonomi; e noi adesso dovremmo sottoporre all’Ente Regione i grandi musei nazionali che sono nelle varie regioni ? ... In ogni modo non sarà male che l’Assemblea si pronunci su un argomento così importante, in via pregiudiziale. È stato citato lo Statuto siciliano. Io vengo recentemente dalla Sicilia e ho sentito quale turbamento ci sia tra gli uomini di cultura di fronte a questo pericolo. La Sicilia è tutta quanta un grandioso e glorioso museo onorevoli colleghi, e noi non dovremo permettere che interessi locali, che irresponsabilità locali abbiano a minacciare un così prezioso patrimonio nazionale... Nessuna regione potrà sentirsi menomata se sarà conservato sotto il controllo dello Stato, al riparo di sconsigliati e irreparabili interventi locali, quel tesoro che costituisce uno dei nostri vanti maggiori.

 

DI FAUSTO. Mi associo alle parole dell’onorevole Marchesi e al voto dell’Accademia dei Lincei. Aggiungo il voto della insigne Accademia di San Luca di Roma, il cui testo non ho sottomano. Comunque approvo che l’affermazione preliminare dell’articolo 29 sia mantenuta. La nuova Costituzione è entrata in lunghissimi particolari per materie anche secondarie. Parrebbe stranissimo che in essa non si facesse cenno del più grande patrimonio della nostra Nazione. I monumenti d’Italia sono d’importanza non solamente nazionale, ma mondiale. Occorre quindi che la tutela di queste opere sia fatta dal centro e con criteri unitari.

Quindi voterò per l’articolo 29, come è proposto dalla Commissione.

 

LUSSU Aderisco totalmente all’emendamento presentato dal collega onorevole Codignola, il quale dice: «Il patrimonio artistico e storico della nazione è sotto la tutela dello Stato».

Solo per evitare confusioni ed equivoci, pregherei l’onorevole Codignola di voler sostituire a «Stato», «Repubblica»...

 

BENEDETTINI. Mi associo in pieno alle dichiarazioni degli onorevoli Marchesi e Di Fausto, riconoscendo che, al di sopra di qualunque questione, queste dichiarazioni hanno basi giustissime. Mi permetto dissentire dalla proposta fatta dall’onorevole Lussu circa la sostituzione della parola Stato con la parola Repubblica, perché non ne vedrei la ragione.

 

GRONCHI. Noi intendiamo spogliare la questione da qualsiasi indirizzo politico o meno, e la consideriamo per quella che è. Pertanto al testo della Commissione noi vediamo più volentieri sostituito il testo, che a noi sembra più preciso e significativo in questo caso, dell’onorevole Codignola.

 

PRESIDENTE … Pongo in votazione la formula Codignola, sostitutiva della prima parte dell’articolo 29 nel testo definitivamente fissato dal proponente: «il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica».

(È approvato).

Pongo ai voti la seconda parte dell’articolo nel testo della Commissione:

«Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».

Dato l’esito incerto, indìco la votazione per divisione sulla seconda parte dell’articolo 29.

(È approvata).

L’articolo 29 resta, nel suo complesso, così formulato:

«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».

 

V - ASSEMBLEA COSTITUENTE - TESTO DEFINITIVO

Articolo 9 (dopo il coordinamento):

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.