Riportiamo qui di seguito
stralci della discussione dell'Assemblea Costituente in merito a quello
che sarebbe diventato l'articolo 9, così come riportata tra i materiali
pubblicati negli Atti della Commissione
Franceschini, vol. 2, pp. 9-14.
LA TUTELA DEI BENI
CULTURALI
NEGLI ATTI
DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
I - ASSEMBLEA COSTITUENTE -
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
Prima Sottocommissione -
Seduta del 30 ottobre 1946
PRESIDENTE. ... Pone in discussione
l’ultimo articolo proposto dai relatori Moro e Marchesi, così formulato:
«i monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono
patrimonio nazionale ed in qualsiasi parte del territorio della
Repubblica sono sotto la protezione dello Stato».
MARCHESI, relatore, ritiene che le
ragioni del suddetto articolo siano così evidenti e di tanta imponenza
da dispensarlo da particolari illustrazioni. Proporrebbe piuttosto una
nuova formula più sintetica: «i monumenti artistici, storici e
naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto
la protezione dello Stato».
MORO, relatore, accetta la nuova
formula.
MASTROJANNI non è contrario alla nuova
formula proposta, ma desidererebbe sostituire il termine vigilanza
alla parola protezione, la quale, in ultima analisi,
potrebbe determinare l’assurda interpretazione di dare diritto ai
privati di pretendere dallo Stato la manutenzione dei monumenti
artistici e storici di loro proprietà, dando così luogo anche ad
eventuali speculazioni.
LUCIFERO si dichiara favorevole al
termine protezione, che dà maggiormente l’idea dei compiti dello
Stato in questo campo. Richiama l’attenzione sul fatto che per incuria
dello Stato o mancanza della necessaria manutenzione da parte dei
proprietari che non ne hanno la possibilità, stanno andando in rovina
monumenti meravigliosi e opere d’arte di interesse nazionale di
inestimabile valore. Ritiene perciò che sia anche nelle intenzioni
dell’onorevole Marchesi che questo patrimonio comune della Nazione sia
tutelato, chiunque ne sia il possessore. Per questo motivo, anzi, non
sarebbe contrario a stabilire, in sede di legge speciale, che le opere
d’arte di interesse nazionale che sono in godimento di privati che non
hanno la possibilità di mantenerle, possono essere espropriate.
MARCHESI, relatore, è anch’egli
dell’avviso che sia preferibile il termine protezione, perché lo
Stato intanto è protettore dei monumenti artistici e storici, in quanto
può imporre a coloro che ne hanno la proprietà e la possibilità di
provvedere alla manutenzione e in caso contrario intervenire
direttamente.
TOGLIATTI è d’accordo con l’onorevole
Marchesi che lo Stato debba prendere le misure necessarie, perché o un
quadro famoso di una collezione, o un palazzo storico, o qualsiasi altro
monumento che appartenga a un privato, non vada distrutto per mancanza
di mezzi o per trascuratezza. Con questo non si vuole però intendere che
lo Stato debba assumersi il carico della manutenzione di tutti i tesori
artistici e storici del Paese, anche se appartenenti a privati, ma che
debba intervenire decisamente quando tale manutenzione non si attui in
modo effettivo.
MASTROJANNI non ha nulla in contrario ad
un intervento dello Stato, purché si dica esplicitamente che qualsiasi
esproprio debba essere motivato specificatamente. La parola vigilanza
gli sembrava il termine più sostanzialmente adatto nel senso anche
di proteggere oltre che vigilare.
DE VITA non ritiene opportuno usare la
parola vigilanza che esprime il concetto di vigilare su di una
attività che in effetti non è esercitata dai privati. Crede perciò
preferibile la parola protezione.
MORO, relatore, per maggior precisione
proporrebbe la seguente dizione: «I monumenti storici, artistici e
naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio
della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».
MARCHESI, relatore, è d’accordo.
PRESIDENTE mette ai voti la dizione
proposta dall’onorevole Moro.
(È approvata all’unanimità).
II - ASSEMBLEA COSTITUENTE - PRIMA
SOTTOCOMMISSIONE
Testo coordinato dell’art. …:
I monumenti artistici, storici e
naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica e a
chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato.
III - ASSEMBLEA COSTITUENTE -
COMITATO DI REDAZIONE
Testo dell’art. 27 predisposto dal
Comitato:
I monumenti artistici e storici, a
chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono
sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del
paesaggio.
IV - ASSEMBLEA COSTITUENTE - SEDUTA
PLENARIA DEL 30 APRILE 1947
PRESIDENTE. Passiamo all’esame
dell’articolo 29:
«I monumenti artistici e storici, a
chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono
sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del
paesaggio».
Gli onorevoli Codignola, Malagugini,
Marchesi, Nobile hanno proposto il seguente emendamento: «All’articolo
29, sostituire la prima parte con la seguente:
Il patrimonio artistico e storico
della Nazione è sotto la tutela dello Stato».
CODIGNOLA. Si tratta di garantire allo Stato che il patrimonio
artistico del Paese sia sotto la sua tutela, resti cioè vincolato allo
Stato. E patrimonio artistico non significa soltanto i monumenti
artistici e storici, poiché comprende anche i beni mobili, i quadri, gli
archivi, ecc. cioè, nei suoi vari aspetti, l’insieme degli oggetti e dei
beni di valore artistico e storico.
Ora, per queste ragioni, io ritengo che sia necessario mantenere
l’articolo 29, che rappresenta una garanzia anche rispetto al previsto
ordinamento regionale. Tutti noi sappiamo che questo ordinamento
regionale, se esteso a certe materie, tra cui anche quella delle belle
arti, può diventare un esperimento molto pericoloso; e perciò ritengo
necessario che, proprio prima di votare la questione delle autonomie
regionali, stabiliamo in via di massima il principio che l’intero
patrimonio artistico culturale e storico del nostro Paese — che è così
importante — sia sottoposto alla tutela e non alla protezione
dello Stato: lo Stato non protegge, ma tutela. Quindi, insisto
sull’emendamento sostitutivo che, ripeto, suona così: «Il patrimonio
artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato». Mi
è stato proposto da alcuni colleghi di mantenere anche l’inciso: «a
chiunque appartenga e in ogni parte del territorio nazionale». Per
conto mio, accetto questa aggiunta.
MARCHESI. ... Io ho proposto quell’articolo, accettato con voto
unanime dalla Commissione, nella previsione che la raffica
regionalistica avrebbe investito anche questo campo delicato del nostro
patrimonio nazionale. È vano che io ricordi ai colleghi che
l’eccezionale patrimonio artistico italiano costituisce un tesoro
nazionale, e come tale va affidato alla tutela ed al controllo di un
organo centrale. Al Governo non spetta soltanto la tutela delle opere
d’arte, ma spetta anche il restauro monumentale, che non si fa più coi
vecchi criteri empirici e fantastici, ma con criteri che riguardano,
volta per volta, le singole opere d’arte e che non si possono
raccogliere in quei princìpi generali, ai quali dovrebbe conformarsi la
regione nell’esercizio della sua potestà legislativa di integrazione e
di attuazione. Ricordo, d’altra parte, che il Governo, già da un pezzo,
ha aperto la via al decentramento con l’istituzione delle Soprintendenze
generali alle Belle Arti, le quali hanno dato e dànno ottimo frutto e
devono, giornalmente quasi, lottare contro le esigenze locali che
reclamano restauri irrazionali o demolizioni non necessarie. Io sono
incaricato di comunicare ai colleghi un voto che l’Accademia dei Lincei
ha espresso nell’adunanza dell’8 febbraio, e dedicato appunto agli
onorevoli Deputati dell’Assemblea Costituente: «L’Accademia Nazionale
dei Lincei, rilevando che il passaggio delle Belle Arti all’Ente Regione
renderebbe inefficiente tutta l’organizzazione delle Belle Arti che
risale ai primi del secolo, organizzazione che ha elevato la qualità
della conservazione dei monumenti e delle opere d’arte e ha
giovato a diffondere nel popolo italiano la coscienza dell’arte, fa voti
perché l’Assemblea Costituente voglia modificare la proposta della
Commissione dei Settantacinque che si riferisce all’Ente Regione,
affinché siano conservati alla Nazione i massimi musei e gallerie
d’Italia e non siano sottratti al controllo nazionale i grandi
centri di scavo e di restauro ai monumenti». Io non voglio dubitare
che questo voto della più antica e gloriosa Accademia italiana, voto che
corrisponde a quello già espresso unanimemente dalla prima
Sottocommissione e mantenuto dal Comitato di redazione, non debba essere
anche il voto vostro, onorevoli colleghi. Nel 1945 la Francia sottopose
al controllo nazionale quei grandi musei provinciali che erano stati
fino ad allora autonomi; e noi adesso dovremmo sottoporre all’Ente
Regione i grandi musei nazionali che sono nelle varie regioni ? ... In
ogni modo non sarà male che l’Assemblea si pronunci su un argomento così
importante, in via pregiudiziale. È stato citato lo Statuto siciliano.
Io vengo recentemente dalla Sicilia e ho sentito quale turbamento ci sia
tra gli uomini di cultura di fronte a questo pericolo. La Sicilia è
tutta quanta un grandioso e glorioso museo onorevoli colleghi, e noi non
dovremo permettere che interessi locali, che irresponsabilità locali
abbiano a minacciare un così prezioso patrimonio nazionale... Nessuna
regione potrà sentirsi menomata se sarà conservato sotto il controllo
dello Stato, al riparo di sconsigliati e irreparabili interventi locali,
quel tesoro che costituisce uno dei nostri vanti maggiori.
DI FAUSTO. Mi associo alle parole dell’onorevole Marchesi e al voto
dell’Accademia dei Lincei. Aggiungo il voto della insigne Accademia di
San Luca di Roma, il cui testo non ho sottomano. Comunque approvo che
l’affermazione preliminare dell’articolo 29 sia mantenuta. La nuova
Costituzione è entrata in lunghissimi particolari per materie anche
secondarie. Parrebbe stranissimo che in essa non si facesse cenno del
più grande patrimonio della nostra Nazione. I monumenti d’Italia sono
d’importanza non solamente nazionale, ma mondiale. Occorre quindi che la
tutela di queste opere sia fatta dal centro e con criteri unitari.
Quindi voterò per l’articolo 29, come è proposto dalla Commissione.
LUSSU Aderisco totalmente all’emendamento presentato dal collega
onorevole Codignola, il quale dice: «Il patrimonio artistico e storico
della nazione è sotto la tutela dello Stato».
Solo per evitare confusioni ed equivoci, pregherei l’onorevole
Codignola di voler sostituire a «Stato», «Repubblica»...
BENEDETTINI. Mi associo in pieno alle dichiarazioni degli onorevoli
Marchesi e Di Fausto, riconoscendo che, al di sopra di qualunque
questione, queste dichiarazioni hanno basi giustissime. Mi permetto
dissentire dalla proposta fatta dall’onorevole Lussu circa la
sostituzione della parola Stato con la parola Repubblica,
perché non ne vedrei la ragione.
GRONCHI. Noi intendiamo spogliare la questione da qualsiasi indirizzo
politico o meno, e la consideriamo per quella che è. Pertanto al testo
della Commissione noi vediamo più volentieri sostituito il testo, che a
noi sembra più preciso e significativo in questo caso, dell’onorevole
Codignola.
PRESIDENTE … Pongo in votazione la
formula Codignola, sostitutiva della prima parte dell’articolo 29
nel testo definitivamente fissato dal proponente: «il patrimonio
artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica».
(È approvato).
Pongo ai voti la seconda parte
dell’articolo nel testo della Commissione:
«Compete allo Stato anche la tutela
del paesaggio».
Dato l’esito incerto, indìco la
votazione per divisione sulla seconda parte dell’articolo 29.
(È approvata).
L’articolo 29 resta, nel suo complesso,
così formulato:
«Il patrimonio artistico e storico
della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato
anche la tutela del paesaggio».
V - ASSEMBLEA COSTITUENTE - TESTO
DEFINITIVO
Articolo 9 (dopo il coordinamento):
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.