Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

Istituto di studi, ricerche e formazione fondato da Giulio Carlo Argan

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Il convegno dei soprintendenti del luglio 1938

 

 

 

In occasione dei settanta anni dal cruciale Convegno dei Soprintendenti del 1938 (che costituì la premessa alle leggi di tutela del 1939 e alla nascita dell’Istituto Centrale del Restauro), abbiamo predisposto una pagina che riporta un ampio stralcio del saggio di Mario Serio su quell'incontro che si tenne a Roma il 4-6 luglio 1938, cui parteciparono - tra gli altri - Giulio Carlo Argan e Roberto Longhi.

 

Le relazioni al convegno furono pubblicate nei primi due numeri della rivista «Le Arti», ottobre-novembre 1938, pp. 41-69 e dicembre-gennaio 1939, pp. 133-169. Il primo numero contiene le Direttive per la tutela dell’arte antica e moderna, di Bottai, pp. 42-52, e le seguenti relazioni: Rapporti tra Soprintendenze ed Enti pubblici, di G. Chierici, pp. 53-57; Rapporti tra Soprintendenze e Musei civici, di S. Aurigemma, pp. 57-61; Rapporti tra Soprintendenze ed Enti pubblici agli effetti della tutela monumentale, di G. Chierici, pp. 63-65; Esportazione degli oggetti di antichità e d’arte, di C. Aru, pp. 65-69. Il secondo numero contiene le seguenti relazioni: Restauro delle opere d’arte. Progettata istituzione di un Gabinetto centrale del restauro, di G. C. Argan, pp. 133-137, Il restauro dei monumenti, di C. Calzecchi Onesti, pp. 137-143; Relazione sul servizio di catalogo delle cose d’arte e sulle pubblicazioni connesse, di R. Longhi, pp. 144-149; Coordinamento dei criteri museografici, di G. Pacchioni, pp. 149-153; La tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, di A. Bertini Calosso, pp. 155-160; il direttore generale M. Lazzari tirò le Conclusioni al convegno, pp. 161-169.

 

 

 

Mario Serio, Il convegno dei soprintendenti del luglio 1938*

* Stralcio - senza l'apparato delle note - tratto dal saggio La riforma Bottai delle antichità e belle arti: leggi di tutela e organizzazione, in Via dei Fori Imperiali. La zona archeologica di Roma: urbanistica, beni artistici e politica culturale, Venezia 1983. Poi riedito in Mario Serio, Istituzioni e politiche per i beni culturali. Materiali per una storia, Bologna 2004. Il capitolo che qui riportiamo è stato edito anche come introduzione alla sezione dedicata al Convegno dei soprintendenti nel volume: Istituzioni e politiche culturali in Italia negli anni Trenta, a cura di Vincenzo Cazzato, Roma 2001.

 

 

Il convegno dei soprintendenti, che si svolse a Roma nei giorni 4, 5 e 6 luglio 1938, nella sala Borromini, rappresenta un momento centrale della riforma Bottai delle antichità e belle arti. Come si legge nel resoconto, pubblicato nel primo numero della rivista «Le Arti», alla manifestazione presero parte, oltre ai soprintendenti e ai funzionari delle soprintendenze e del Ministero, i membri del Consiglio superiore delle antichità e delle arti, della Consulta per le bellezze naturali, numerosi accademici d’Italia, personalità dell’arte e della cultura, rappresentanti degli enti che avevano rapporti con l’Amministrazione delle antichità e delle arti. I lavori si svolsero in una cornice di ufficialità, descritta minuziosamente nella rivista: «Adunanza inaugurale» con il saluto al duce, ordinato dal ministro; visita di omaggio alla tomba del Milite Ignoto, all’ara dei caduti fascisti in Campidoglio, al sacrario dei martiri a Palazzo Littorio; «cameratesca refezione» offerta dal ministro; visita degli scavi del Palatino e ricevimento offerto dal ministro; ed infine udienza del duce, che approva i risultati raggiunti attraverso la «cameratesca consultazione».

Il convegno non si esaurisce di certo nell’ufficialità, ma ha un notevole rilievo politico e culturale. Da un lato, infatti, esso consente a Bottai di riproporre i temi della sua politica culturale e della sua visione dello Stato, con l’apertura di un dialogo nei confronti di un mondo che con De Vecchi non aveva avuto nessuna possibilità di rapporto; dall’altro, fa emergere le problematiche collegate all’evoluzione degli studi, che esigevano risposte in sede istituzionale sul piano delle strutture e degli strumenti per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale. Ne deriva un programma organico, che costituisce la base delle successive riforme legislative. L’intervento di Bottai (Direttive per la tutela dell’arte antica e moderna), permeato da una visione totalizzante, è incentrato sull’identità tra scienza e politica e sull’identificazione tra azione dell’amministrazione e politica fascista: «È necessario iscrivere il problema artistico nel quadro delle esigenze inderogabili dell’organismo politico dello Stato [...]. Se è vero, che la coscienza lucidissima della storia è una condizione essenziale del compito, che l’Italia fascista si è assunto, e inesorabilmente adempie, per la difesa della civiltà del mondo, non v’è dubbio che agli uffici governativi, preposti alla tutela, alla valorizzazione, alla chiarificazione del nostro patrimonio artistico, competa, e proprio per il loro carattere scientifico, una delicata funzione politica [...]. Il che conferma, da un lato, il principio, che tutti gli enti e i privati, comunque interessati a problemi relativi alla tutela del patrimonio artistico o all’incremento dell’arte contemporanea, debbano uniformarsi alle direttive che in questo campo emanano dall’autorità dello Stato; mentre, d’altro lato, e in conseguenza, dimostra, come sia necessario stabilire tra l’attività dei singoli uffici preposti alla tutela del patrimonio artistico uno strettissimo coordinamento, nell’esplicazione dei loro compiti ad un tempo tecnici, scientifici e politici. La direttrice d’azione appare molto semplice, quando si sia stabilito che la validità politica della nostra azione è direttamente proporzionale al suo rigore scientifico».

Bottai si impadronisce dei temi culturali e dei problemi dell’amministrazione, che in quel momento erano sul tappeto, per inquadrarli tutti in un disegno politico: la riforma della legge di tutela delle cose d’arte; l’esportazione; le mostre; il riordinamento delle soprintendenze; il catalogo; il restauro; in particolare le sistemazioni museografiche; l’arte moderna. Soffermandoci sui temi che avrebbero avuto traduzione in termini legislativi, si osserva, quanto alla riforma della legislazione di tutela, che questa viene vista da Bottai come necessità di superare, ma in un rapporto di continuità, la legislazione dello stato unitario: «Se la legge del 1909, per il principio etico cui si ispirava e per l’imperiosa necessità storica che l’aveva promossa ed imposta, già si discostava dalle riserve legalitarie e dall’agnosticismo parlamentare della politica liberale quasi anticipando, nella fermezza dei postulati, la chiarezza romana del diritto fascista, è necessario tradurne il vago precorrimento in un’immediata e totale aderenza ai fondamenti etici dello Stato fascista».

Il tema del rapporto tra interesse privato inerente alle cose d’arte, in quanto oggetto di proprietà, e interesse pubblico, presupposto dell’intervento dello Stato, sul quale era stato vivo il dibattito in età liberale, viene risolto nel quadro delle elaborazioni corporative e della concezione dello Stato fascista: «Tra i diritti del singolo e quelli dello Stato, in ultima analisi coincidenti, non possono ammettersi insormontabili barriere; ma occorre stabilire un collegamento agevolmente praticabile e manovrabile, attraverso il quale gli interessi privati possono confluire ordinatamente nell’interesse superiore, riassuntivo dello Stato».

Ad una logica di contemperamento interessi privati-interessi pubblici si ispira la posizione enunciata in materia di esportazione di cose d’arte. Rispetto alla legge del 1909, le esigenze del mercato antiquario vengono largamente recepite, sul presupposto che, essendo stata acquisita la conoscenza, attraverso la catalogazione, della consistenza dei patrimonio artistico «l’eccessivo rigore della legge sull’esportazione soffoca il mercato antiquario e la mancanza di un mercato antiquario nazionale diminuisce pericolosamente la nostra possibilità di resistenza alle pressioni del mercato straniero».

Da ciò il «temperamento del rigore» in materia di esportazione, con la previsione, che sarà confermata nella futura legge, secondo cui il divieto di esportazione viene ammesso solo per quelle opere la cui esportazione avrebbe costituito «un ingente danno per il patrimonio artistico, una lacerazione irrimediabile sul tessuto connettivo della nostra storia artistica». Sulle mostre d’arte antica all’estero, dopo la decisa affermazione che le stesse devono rispondere «a precise esigenze cultura o ad «assolute necessità politiche», manifesta un orientamento restrittivo, che recepisce preoccupazioni affiorate negli ambienti culturali dopo le numerose mostre realizzate in quel periodo.

Circa il riordinamento delle soprintendenze vengono anticipate le soluzioni che saranno adottate con la futura legge del 1939, con la distinzione delle soprintendenze secondo le competenze tecniche (antichità, gallerie, monumenti) e la revisione della loro distribuzione territoriale. Le affermazioni svolte sulla catalogazione e sul restauro, che riecheggiano spunti delle relazioni di G. C. Argan (Restauro delle opere d’arte. Progettata istituzione di un Gabinetto centrale del restauro) e di R. Longhi (Relazione sul servizio di catalogo delle cose d’arte e sulle pubblicazioni connesse), costituiscono l’occasione per ribadire aspetti di centralismo tecnico. Per il catalogo, l’importanza del servizio viene vista «nel quadro della cultura nazionale», sì che «la competenza scientifica delle persone addette alla compilazione del catalogo e il lavoro di sistematico inquadramento, che viene compiuto al centro, all’atto della pubblicazione sottraggono finalmente l’elaborazione del materiale artistico dei centri minori e minimi alla limitata veduta regionalistica degli studiosi locali».

Per il restauro, si afferma che la necessità che «un centro coordinatore raccolga e vagli tutte le esperienze singole e da esse tragga un’esperienza di validità generale, da esse esprima un concreto, durevole insegnamento».

Relativamente all’arte moderna, Bottai pone le premesse teoriche per attrarla, sottraendola al Ministero della cultura popolare, sotto il controllo del Ministero dell’educazione nazionale: «saldare indissolubilmente il passato al presente, fare che la conoscenza della tradizione sia guida e incitamento a operare con fermezza di mente e ardore di spirito nell’ora attuale».

Tra i temi trattati dai funzionari e dagli studiosi, assumono particolare rilievo, sotto il profilo dell’elaborazione culturale, quelli relativi al restauro delle opere d’arte; alla catalogazione; al restauro dei monumenti; alla protezione del paesaggio. La relazione di G. C. Argan, base per la creazione dell’Istituto centrale del restauro, costituisce un esempio tipico di elaborazione culturale e di traduzione della stessa in termini istituzionali.

Contiene una concezione del restauro con precise scelte a livello teorico: «il restauro delle opere d’arte è oggi concordemente considerato come attività rigorosamente scientifica e precisamente come indagine filologica diretta a ritrovare e rimettere in evidenza il testo originale dell’opera, eliminando alterazioni e sovrapposizioni di ogni genere fino a consentire di quel testo una lettura chiara e storicamente esatta. Coerentemente a questo principio, il restauro, che un tempo veniva esercitato prevalentemente da artisti che spesso sovrapponevano una interpretazione personale alla visione dell’artista antico, è oggi esercitato da tecnici specializzati, continuamente guidati e controllati da studiosi: a una competenza genericamente artistica si è così sostituita una competenza rigorosamente storicistica e tecnica».

Delinea i compiti dell’Istituto centrale del restauro:

«1) eseguire direttamente restauri di particolare difficoltà e importanza e tutti quei restauri che richiedano procedimenti tecnici, ai quali non possa provvedersi con i mezzi a disposizione delle soprintendenze (restauro dei metalli ecc.);

2) prestare opere di consulenza, provvedendo anche agli studi speciali relativi, per i restauri di notevole importanza che debbano per forza di cose eseguirsi sui posto (ad es. affreschi); ove occorra, eseguirli direttamente, inviando sul posto i suoi tecnici;

3) svolgere indagini scientifiche sulle tecniche e i materiali antichi; sulle cause organiche e inorganiche del deperimento delle opere d’arte; sui modi di eliminare quelle cause o di mettere le opere d’arte in condizioni di resistervi; mantenere contatti con istituti scientifici italiani e stranieri relativamente ai vani problemi del restauro;

4) costituire un centro perfettamente attrezzato per l’indagine e lo studio delle opere d’arte;

5) conservare l’Archivio centrale del restauro;

6) provvedere alla compilazione di un notiziario periodico che dia informazioni sull’attività dell’Istituto e su quella delle Soprintendenze, così nel campo delle ricerche scientifiche che nel campo pratico del restauro;

7) funzionare come scuola di perfezionamento per restauratori».

Individua gli strumenti necessari per l’attività: «in relazione a questi compiti l’Istituto dovrebbe disporre di sezioni distinte e tuttavia coordinate sia ai fini dell’attività diretta di restauro, sia ai fini della ricerca scientifica, sia ai fini dell’insegnamento:

a) officine per il restauro meccanico e studi per il restauro «artistico»;

b) gabinetti per l’esame radiografico, alla lampada di Wood, a luce radente; per la fotografia, la microfotografia ecc.;

c) gabinetti chimici e fisici per l’analisi e la classificazione cronologica dei materiali; per lo studio delle varie cause di disgrega mento; per l’esperimento di nuovi procedimenti tecnici;

d) gabinetto specializzato per lo studio e il restauro dei metalli;

e) gabinetto per lo studio delle pietre (ad es.: consolidamento delle arenarie ecc.), anche in rapporto alle esigenze tecniche del restauro dei monumenti;

f) archivio del restauro; fototeca, biblioteca».

Prevede gli strumenti per la pubblicità dei lavori: «il notiziario che l’Istituto dovrebbe compilare per portare a conoscenza degli uffici, degli studiosi e del pubblico i risultati del proprio lavoro e di quello compiuto dalle soprintendenze potrebbe comprendere: a) brevi saggi teorici sul restauro e sui suoi procedimenti tecnici e scientifici, relazioni particolareggiate su restauri di singolare importanza; b) estratti dalle schede pervenute dalle soprintendenze all’Archivio centrale e contenenti tutte le indicazioni dì fatto relative a restauri eseguiti all’estero; d) bibliografia critica e informativa relativa agli studi sull’indagine tecnica e sul restauro delle opere d’arte».

Analogamente, Longhi fece il punto della situazione del lavoro di catalogazione svolto e suggerì nuovi criteri metodologici ed organizzativi, frutto di una elaborazione scientifica, che ha avuto profondi riflessi sull’attività dell’Amministrazione. Nella relazione sul restauro dei monumenti, il soprintendente C. Calzecchi, dopo aver illustrato le questioni relative con riferimento alla Carta del restauro del 1932 e ai principi elaborati da Camillo Boito, propose la costituzione delle soprintendenze ai monumenti, che avrebbero dovuto staccarsi dalle soprintendenze all’arte medioevale e moderna, e di un Laboratorio centrale per il restauro dei monumenti.

Nella relazione del soprintendente G. Chierici, la rivendicazione della competenza primaria dell’Amministrazione delle antichità e delle belle arti ad effettuare i restauri, nei confronti degli Uffici del genio civile, rivela la consapevolezza del significato del restauro monumentale, come intervento che investe l’organismo nel suo complesso e che è artificioso limitare alla sola parte artistica.

«L’edificio d’importante interesse deve essere ed è considerato tale, non solo per i suoi elementi decorativi, ma per il suo organismo e per le sue stesse strutture murarie, pel suo ordinamento interno, per il posto che occupa nell’ambiente che lo circonda. Esso è lo specchio del gusto, della tecnica, dei costumi dell’epoca sua. Ridurre l’intervento del restauratore alla sola parte artistica, significa disconoscere la portata di aspetti documentati che possono essere superiori a quelli estetici e che comunque sono parte integrante del valore storico del monumento.

Il restauratore deve conoscere i mezzi che la tecnica moderna mette a sua disposizione, ma deve altresì saperli impiegare con grande prudenza perché non avvenga che il suo intervento sia più nocivo che utile. Questa prudenza è frutto di una sensibilità che si educa solo lentamente.

Premesso ciò, non occorre aggiungere nuovi argomenti o ricorrere ad una, purtroppo, larghissima esemplificazione per dimostrare che la distinzione fra opere di consolidamento statico, di straordinaria manutenzione e di restauro, è artificiosa e conduce ad un confusionismo non certamente utile ai fini che si vogliono conseguire».

Il soprintendente A. Bertini Calosso sviluppò il tema della protezione del paesaggio, proponendo varie modifiche alla legge 11 giugno 1922, n. 778. Anche qui non troviamo il rifiuto delle scelte contenute nella legislazione precedente, ma l’affermazione netta della necessità di rafforzare gli strumenti della tutela in un quadro di continuità: la legge del 1922 «è, senza dubbio, una legge provvida, ma a chi ha l’iniziativa e la responsabilità della sua applicazione appare in troppi casi insufficiente. Oggi che i limiti alla libera disposizione della proprietà vanno da noi moltiplicandosi, non solo per i bisogni d’indole sociale e politica dello Stato moderno — ma anche perché le superiori esigenze d’ordine spirituale conseguenti alla legge morale del fascismo sospingono a un godimento sempre meno egoistico del patrimonio individuale, «per instaurare nel dovere una vita superiore» — oggi è lecito auspicare nuove limitazioni anche per quello che riguarda il godimento delle cose belle; senza il timore di contravvenire a postulati di ordine giuridico».

Vi sono inoltre nella relazione vari spunti che riflettono elaborazioni culturali: il piano regolatore paesistico, strumento elaborato dalla cultura urbanistica e che sarà poi recepito nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; la necessità di estendere la tutela alle cose di importanza naturalistica, sulla spinta di quel movimento che aveva portato all’istituzione di quattro parchi nazionali e alla estensione al materiale paleontologico delle norme protettive della legge del 1909, che si riferiva soio ai resti paletnologici14. Afferma in proposito A. Bertini Calosso: «La nostra Legislazione artistica si è così incamminata verso la difesa appunto anche delle cose aventi importanza naturalistica e insieme la legge del 1922 si è implicitamente allargata, nel suo spirito almeno, alla tutela di cose non più esclusivamente immobili. Ma è necessario fare risolutamente un passo avanti, e dichiarare che si vuoi difendere il patrimonio geologico, idrologico, botanico e zoologico».

L’intervento di G. Giovannoni sulla relazione Bertini Calosso è particolarmente significativo, perché proviene da uno studioso che ebbe anche una forte presenza all’interno delle istituzioni e riflette elaborazioni in materia urbanistica: «occorrerebbe distinguere fra panorama visuale e panorama quadro e in tal senso la legge dovrebbe essere completata e la sua applicazione il più possibile ampliata [...]. Occorre anche la formazione di piani regolatori paesistici per prevedere ciò che sarà la campagna quando la fabbricazione si estenderà, o come appendice della città, o come sviluppo di un centro di villeggiatura. Tutto ciò veduto in tempo, e in tempo precisato e comunicato agli interessati. Ed è ben difficile problema la collaborazione tra l’architetto che fa il piano regolatore e la Provvidenza che ha tracciato lelinee di quella immensa architettura che è l’Italia! Occorrono elevatezza e onestà di concezione e soprattutto regola, per ovviare le conseguenze delle architetture disegnate a tavolino, senza tener conto delle condizioni del paesaggio E...]. Il piano regolatore si deve poter realizzare con gli stessi concetti e principi che ispirano la legge sulla tutela delle bellezze naturali».

I risultati del convegno costituiscono le linee fondamentali su cui Bottai, ottenuto il consenso degli intellettuali e dei funzionari, basa la propria azione di riforma negli anni successivi.