Mario Serio,
Il convegno dei soprintendenti del luglio 1938*
*
Stralcio - senza l'apparato delle note - tratto dal saggio La riforma
Bottai delle antichità e belle arti: leggi di tutela e organizzazione,
in Via dei Fori Imperiali. La zona archeologica di Roma: urbanistica,
beni artistici e politica culturale, Venezia 1983. Poi riedito in
Mario Serio, Istituzioni e politiche per i beni culturali. Materiali
per una storia, Bologna 2004. Il capitolo che qui riportiamo è stato
edito anche come introduzione alla sezione dedicata al Convegno dei
soprintendenti nel volume: Istituzioni e politiche culturali in
Italia negli anni Trenta, a cura di Vincenzo Cazzato, Roma 2001.
Il convegno dei
soprintendenti, che si svolse a Roma nei giorni 4, 5 e 6 luglio 1938,
nella sala Borromini, rappresenta un momento centrale della riforma
Bottai delle antichità e belle arti. Come si legge nel resoconto,
pubblicato nel primo numero della rivista «Le Arti», alla manifestazione
presero parte, oltre ai soprintendenti e ai funzionari delle
soprintendenze e del Ministero, i membri del Consiglio superiore delle
antichità e delle arti, della Consulta per le bellezze naturali,
numerosi accademici d’Italia, personalità dell’arte e della cultura,
rappresentanti degli enti che avevano rapporti con l’Amministrazione
delle antichità e delle arti. I lavori si svolsero in una cornice di
ufficialità, descritta minuziosamente nella rivista: «Adunanza
inaugurale» con il saluto al duce, ordinato dal ministro; visita di
omaggio alla tomba del Milite Ignoto, all’ara dei caduti fascisti in
Campidoglio, al sacrario dei martiri a Palazzo Littorio; «cameratesca
refezione» offerta dal ministro; visita degli scavi del Palatino e
ricevimento offerto dal ministro; ed infine udienza del duce, che
approva i risultati raggiunti attraverso la «cameratesca consultazione».
Il convegno non si esaurisce
di certo nell’ufficialità, ma ha un notevole rilievo politico e
culturale. Da un lato, infatti, esso consente a Bottai di riproporre i
temi della sua politica culturale e della sua visione dello Stato, con
l’apertura di un dialogo nei confronti di un mondo che con De Vecchi non
aveva avuto nessuna possibilità di rapporto; dall’altro, fa emergere le
problematiche collegate all’evoluzione degli studi, che esigevano
risposte in sede istituzionale sul piano delle strutture e degli
strumenti per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale. Ne
deriva un programma organico, che costituisce la base delle successive
riforme legislative. L’intervento di Bottai (Direttive per la tutela
dell’arte antica e moderna), permeato da una visione totalizzante, è
incentrato sull’identità tra scienza e politica e sull’identificazione
tra azione dell’amministrazione e politica fascista: «È necessario
iscrivere il problema artistico nel quadro delle esigenze inderogabili
dell’organismo politico dello Stato [...]. Se è vero, che la coscienza
lucidissima della storia è una condizione essenziale del compito, che
l’Italia fascista si è assunto, e inesorabilmente adempie, per la difesa
della civiltà del mondo, non v’è dubbio che agli uffici governativi,
preposti alla tutela, alla valorizzazione, alla chiarificazione del
nostro patrimonio artistico, competa, e proprio per il loro carattere
scientifico, una delicata funzione politica [...]. Il che conferma, da
un lato, il principio, che tutti gli enti e i privati, comunque
interessati a problemi relativi alla tutela del patrimonio artistico o
all’incremento dell’arte contemporanea, debbano uniformarsi alle
direttive che in questo campo emanano dall’autorità dello Stato; mentre,
d’altro lato, e in conseguenza, dimostra, come sia necessario stabilire
tra l’attività dei singoli uffici preposti alla tutela del patrimonio
artistico uno strettissimo coordinamento, nell’esplicazione dei loro
compiti ad un tempo tecnici, scientifici e politici. La direttrice
d’azione appare molto semplice, quando si sia stabilito che la validità
politica della nostra azione è direttamente proporzionale al suo rigore
scientifico».
Bottai si impadronisce dei
temi culturali e dei problemi dell’amministrazione, che in quel momento
erano sul tappeto, per inquadrarli tutti in un disegno politico: la
riforma della legge di tutela delle cose d’arte; l’esportazione; le
mostre; il riordinamento delle soprintendenze; il catalogo; il restauro;
in particolare le sistemazioni museografiche; l’arte moderna.
Soffermandoci sui temi che avrebbero avuto traduzione in termini
legislativi, si osserva, quanto alla riforma della legislazione di
tutela, che questa viene vista da Bottai come necessità di superare, ma
in un rapporto di continuità, la legislazione dello stato unitario: «Se
la legge del 1909, per il principio etico cui si ispirava e per
l’imperiosa necessità storica che l’aveva promossa ed imposta, già si
discostava dalle riserve legalitarie e dall’agnosticismo parlamentare
della politica liberale quasi anticipando, nella fermezza dei postulati,
la chiarezza romana del diritto fascista, è necessario tradurne il vago
precorrimento in un’immediata e totale aderenza ai fondamenti etici
dello Stato fascista».
Il tema del rapporto tra
interesse privato inerente alle cose d’arte, in quanto oggetto di
proprietà, e interesse pubblico, presupposto dell’intervento dello
Stato, sul quale era stato vivo il dibattito in età liberale, viene
risolto nel quadro delle elaborazioni corporative e della concezione
dello Stato fascista: «Tra i diritti del singolo e quelli dello Stato,
in ultima analisi coincidenti, non possono ammettersi insormontabili
barriere; ma occorre stabilire un collegamento agevolmente praticabile e
manovrabile, attraverso il quale gli interessi privati possono confluire
ordinatamente nell’interesse superiore, riassuntivo dello Stato».
Ad una logica di
contemperamento interessi privati-interessi pubblici si ispira la
posizione enunciata in materia di esportazione di cose d’arte. Rispetto
alla legge del 1909, le esigenze del mercato antiquario vengono
largamente recepite, sul presupposto che, essendo stata acquisita la
conoscenza, attraverso la catalogazione, della consistenza dei
patrimonio artistico «l’eccessivo rigore della legge sull’esportazione
soffoca il mercato antiquario e la mancanza di un mercato antiquario
nazionale diminuisce pericolosamente la nostra possibilità di resistenza
alle pressioni del mercato straniero».
Da ciò il «temperamento del
rigore» in materia di esportazione, con la previsione, che sarà
confermata nella futura legge, secondo cui il divieto di esportazione
viene ammesso solo per quelle opere la cui esportazione avrebbe
costituito «un ingente danno per il patrimonio artistico, una
lacerazione irrimediabile sul tessuto connettivo della nostra storia
artistica». Sulle mostre d’arte antica all’estero, dopo la decisa
affermazione che le stesse devono rispondere «a precise esigenze cultura
o ad «assolute necessità politiche», manifesta un orientamento
restrittivo, che recepisce preoccupazioni affiorate negli ambienti
culturali dopo le numerose mostre realizzate in quel periodo.
Circa il riordinamento delle
soprintendenze vengono anticipate le soluzioni che saranno adottate con
la futura legge del 1939, con la distinzione delle soprintendenze
secondo le competenze tecniche (antichità, gallerie, monumenti) e la
revisione della loro distribuzione territoriale. Le affermazioni svolte
sulla catalogazione e sul restauro, che riecheggiano spunti delle
relazioni di G. C. Argan (Restauro delle opere d’arte. Progettata
istituzione di un Gabinetto centrale del restauro) e di R. Longhi (Relazione
sul servizio di catalogo delle cose d’arte e sulle pubblicazioni
connesse), costituiscono l’occasione per ribadire aspetti di
centralismo tecnico. Per il catalogo, l’importanza del servizio viene
vista «nel quadro della cultura nazionale», sì che «la competenza
scientifica delle persone addette alla compilazione del catalogo e il
lavoro di sistematico inquadramento, che viene compiuto al centro,
all’atto della pubblicazione sottraggono finalmente l’elaborazione del
materiale artistico dei centri minori e minimi alla limitata veduta
regionalistica degli studiosi locali».
Per il restauro, si afferma
che la necessità che «un centro coordinatore raccolga e vagli tutte le
esperienze singole e da esse tragga un’esperienza di validità generale,
da esse esprima un concreto, durevole insegnamento».
Relativamente all’arte
moderna, Bottai pone le premesse teoriche per attrarla, sottraendola al
Ministero della cultura popolare, sotto il controllo del Ministero
dell’educazione nazionale: «saldare indissolubilmente il passato al
presente, fare che la conoscenza della tradizione sia guida e
incitamento a operare con fermezza di mente e ardore di spirito nell’ora
attuale».
Tra i temi trattati dai
funzionari e dagli studiosi, assumono particolare rilievo, sotto il
profilo dell’elaborazione culturale, quelli relativi al restauro delle
opere d’arte; alla catalogazione; al restauro dei monumenti; alla
protezione del paesaggio. La relazione di G. C. Argan, base per la
creazione dell’Istituto centrale del restauro, costituisce un esempio
tipico di elaborazione culturale e di traduzione della stessa in termini
istituzionali.
Contiene una concezione del
restauro con precise scelte a livello teorico: «il restauro delle opere
d’arte è oggi concordemente considerato come attività rigorosamente
scientifica e precisamente come indagine filologica diretta a ritrovare
e rimettere in evidenza il testo originale dell’opera, eliminando
alterazioni e sovrapposizioni di ogni genere fino a consentire di quel
testo una lettura chiara e storicamente esatta. Coerentemente a questo
principio, il restauro, che un tempo veniva esercitato prevalentemente
da artisti che spesso sovrapponevano una interpretazione personale alla
visione dell’artista antico, è oggi esercitato da tecnici specializzati,
continuamente guidati e controllati da studiosi: a una competenza
genericamente artistica si è così sostituita una competenza
rigorosamente storicistica e tecnica».
Delinea i compiti
dell’Istituto centrale del restauro:
«1) eseguire direttamente
restauri di particolare difficoltà e importanza e tutti quei restauri
che richiedano procedimenti tecnici, ai quali non possa provvedersi con
i mezzi a disposizione delle soprintendenze (restauro dei metalli ecc.);
2) prestare opere di
consulenza, provvedendo anche agli studi speciali relativi, per i
restauri di notevole importanza che debbano per forza di cose eseguirsi
sui posto (ad es. affreschi); ove occorra, eseguirli direttamente,
inviando sul posto i suoi tecnici;
3) svolgere indagini
scientifiche sulle tecniche e i materiali antichi; sulle cause organiche
e inorganiche del deperimento delle opere d’arte; sui modi di eliminare
quelle cause o di mettere le opere d’arte in condizioni di resistervi;
mantenere contatti con istituti scientifici italiani e stranieri
relativamente ai vani problemi del restauro;
4) costituire un centro
perfettamente attrezzato per l’indagine e lo studio delle opere d’arte;
5) conservare l’Archivio
centrale del restauro;
6) provvedere alla
compilazione di un notiziario periodico che dia informazioni
sull’attività dell’Istituto e su quella delle Soprintendenze, così nel
campo delle ricerche scientifiche che nel campo pratico del restauro;
7) funzionare come scuola di
perfezionamento per restauratori».
Individua gli strumenti
necessari per l’attività: «in relazione a questi compiti l’Istituto
dovrebbe disporre di sezioni distinte e tuttavia coordinate sia ai fini
dell’attività diretta di restauro, sia ai fini della ricerca
scientifica, sia ai fini dell’insegnamento:
a) officine per il restauro
meccanico e studi per il restauro «artistico»;
b) gabinetti per l’esame
radiografico, alla lampada di Wood, a luce radente; per la fotografia,
la microfotografia ecc.;
c) gabinetti chimici e fisici
per l’analisi e la classificazione cronologica dei materiali; per lo
studio delle varie cause di disgrega mento; per l’esperimento di nuovi
procedimenti tecnici;
d) gabinetto specializzato
per lo studio e il restauro dei metalli;
e) gabinetto per lo studio
delle pietre (ad es.: consolidamento delle arenarie ecc.), anche in
rapporto alle esigenze tecniche del restauro dei monumenti;
f) archivio del restauro;
fototeca, biblioteca».
Prevede gli strumenti per la
pubblicità dei lavori: «il notiziario che l’Istituto dovrebbe compilare
per portare a conoscenza degli uffici, degli studiosi e del pubblico i
risultati del proprio lavoro e di quello compiuto dalle soprintendenze
potrebbe comprendere: a) brevi saggi teorici sul restauro e sui suoi
procedimenti tecnici e scientifici, relazioni particolareggiate su
restauri di singolare importanza; b) estratti dalle schede pervenute
dalle soprintendenze all’Archivio centrale e contenenti tutte le
indicazioni dì fatto relative a restauri eseguiti all’estero; d)
bibliografia critica e informativa relativa agli studi sull’indagine
tecnica e sul restauro delle opere d’arte».
Analogamente, Longhi fece il
punto della situazione del lavoro di catalogazione svolto e suggerì
nuovi criteri metodologici ed organizzativi, frutto di una elaborazione
scientifica, che ha avuto profondi riflessi sull’attività
dell’Amministrazione. Nella relazione sul restauro dei monumenti, il
soprintendente C. Calzecchi, dopo aver illustrato le questioni relative
con riferimento alla Carta del restauro del 1932 e ai principi elaborati
da Camillo Boito, propose la costituzione delle soprintendenze ai
monumenti, che avrebbero dovuto staccarsi dalle soprintendenze all’arte
medioevale e moderna, e di un Laboratorio centrale per il restauro dei
monumenti.
Nella relazione del
soprintendente G. Chierici, la rivendicazione della competenza primaria
dell’Amministrazione delle antichità e delle belle arti ad effettuare i
restauri, nei confronti degli Uffici del genio civile, rivela la
consapevolezza del significato del restauro monumentale, come intervento
che investe l’organismo nel suo complesso e che è artificioso limitare
alla sola parte artistica.
«L’edificio d’importante
interesse deve essere ed è considerato tale, non solo per i suoi
elementi decorativi, ma per il suo organismo e per le sue stesse
strutture murarie, pel suo ordinamento interno, per il posto che occupa
nell’ambiente che lo circonda. Esso è lo specchio del gusto, della
tecnica, dei costumi dell’epoca sua. Ridurre l’intervento del
restauratore alla sola parte artistica, significa disconoscere la
portata di aspetti documentati che possono essere superiori a quelli
estetici e che comunque sono parte integrante del valore storico del
monumento.
Il restauratore deve
conoscere i mezzi che la tecnica moderna mette a sua disposizione, ma
deve altresì saperli impiegare con grande prudenza perché non avvenga
che il suo intervento sia più nocivo che utile. Questa prudenza è frutto
di una sensibilità che si educa solo lentamente.
Premesso ciò, non occorre
aggiungere nuovi argomenti o ricorrere ad una, purtroppo, larghissima
esemplificazione per dimostrare che la distinzione fra opere di
consolidamento statico, di straordinaria manutenzione e di restauro, è
artificiosa e conduce ad un confusionismo non certamente utile ai fini
che si vogliono conseguire».
Il soprintendente A. Bertini
Calosso sviluppò il tema della protezione del paesaggio, proponendo
varie modifiche alla legge 11 giugno 1922, n. 778. Anche qui non
troviamo il rifiuto delle scelte contenute nella legislazione
precedente, ma l’affermazione netta della necessità di rafforzare gli
strumenti della tutela in un quadro di continuità: la legge del 1922 «è,
senza dubbio, una legge provvida, ma a chi ha l’iniziativa e la
responsabilità della sua applicazione appare in troppi casi
insufficiente. Oggi che i limiti alla libera disposizione della
proprietà vanno da noi moltiplicandosi, non solo per i bisogni d’indole
sociale e politica dello Stato moderno — ma anche perché le superiori
esigenze d’ordine spirituale conseguenti alla legge morale del fascismo
sospingono a un godimento sempre meno egoistico del patrimonio
individuale, «per instaurare nel dovere una vita superiore» — oggi è
lecito auspicare nuove limitazioni anche per quello che riguarda il
godimento delle cose belle; senza il timore di contravvenire a postulati
di ordine giuridico».
Vi sono inoltre nella
relazione vari spunti che riflettono elaborazioni culturali: il piano
regolatore paesistico, strumento elaborato dalla cultura urbanistica e
che sarà poi recepito nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla
protezione delle bellezze naturali; la necessità di estendere la tutela
alle cose di importanza naturalistica, sulla spinta di quel movimento
che aveva portato all’istituzione di quattro parchi nazionali e alla
estensione al materiale paleontologico delle norme protettive della
legge del 1909, che si riferiva soio ai resti paletnologici14. Afferma
in proposito A. Bertini Calosso: «La nostra Legislazione artistica si è
così incamminata verso la difesa appunto anche delle cose aventi
importanza naturalistica e insieme la legge del 1922 si è implicitamente
allargata, nel suo spirito almeno, alla tutela di cose non più
esclusivamente immobili. Ma è necessario fare risolutamente un passo
avanti, e dichiarare che si vuoi difendere il patrimonio geologico,
idrologico, botanico e zoologico».
L’intervento di G. Giovannoni
sulla relazione Bertini Calosso è particolarmente significativo, perché
proviene da uno studioso che ebbe anche una forte presenza all’interno
delle istituzioni e riflette elaborazioni in materia urbanistica:
«occorrerebbe distinguere fra panorama visuale e panorama quadro e in
tal senso la legge dovrebbe essere completata e la sua applicazione il
più possibile ampliata [...]. Occorre anche la formazione di piani
regolatori paesistici per prevedere ciò che sarà la campagna quando la
fabbricazione si estenderà, o come appendice della città, o come
sviluppo di un centro di villeggiatura. Tutto ciò veduto in tempo, e in
tempo precisato e comunicato agli interessati. Ed è ben difficile
problema la collaborazione tra l’architetto che fa il piano regolatore e
la Provvidenza che ha tracciato lelinee di quella immensa architettura
che è l’Italia! Occorrono elevatezza e onestà di concezione e
soprattutto regola, per ovviare le conseguenze delle architetture
disegnate a tavolino, senza tener conto delle condizioni del paesaggio
E...]. Il piano regolatore si deve poter realizzare con gli stessi
concetti e principi che ispirano la legge sulla tutela delle bellezze
naturali».
I risultati del convegno
costituiscono le linee fondamentali su cui Bottai, ottenuto il consenso
degli intellettuali e dei funzionari, basa la propria azione di riforma
negli anni successivi.