Disegno
di legge d’iniziativa dei senatori Chiarante, Nocchi, Alberici,
Bucciarelli e Pagano*
Agevolazioni fiscali
per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per
l’attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche e
integrazioni della legge 2 agosto 1982, n. 512
* Questo testo, frutto
della collaborazione fra un gruppo di senatori del Pds, l’Associazione
Dimore Storiche, l’Associazione Bianchi Bandinelli e studiosi di varie
discipline, è stato presentato per la prima volta al Senato il 4 agosto
1993. In questa legislatura è stato ripresentato, con pochissime
varianti, dalla sen. Anna Bucciarelli e altri, il 18 giugno 1994.
Onorevoli Senatori. — È
noto che la legge 2 agosto 1982, n. 512, ha rappresentato, per l’Italia,
la prima iniziativa legislativa che ha cercato di introdurre anche nel
nostro Paese un complesso organico di agevolazioni fiscali dirette a
promuovere — con una più ampia partecipazione e un più radicato impegno
dei diversi soggetti pubblici e privati — interventi per la
conservazione, il restauro, la valorizzazione del patrimonio culturale
nazionale.
Non a caso nella
preparazione e nella discussione di quella legge si tenne ampiamente
conto delle esperienze positivamente già compiute, in questo campo, in
altri Paesi; e all’elaborazione del testo legislativo diedero un valido
contributo non solo parlamentari altamente qualificati, ma anche
associazioni e organizzazioni impegnate nella tutela del patrimonio
culturale.
La legge n. 512 ha
senza dubbio prodotto risultati importanti, soprattutto perché ha
incentivato l’azione di recupero e restauro del patrimonio edilizio
privato di interesse storico e culturale e anche perché ha incoraggiato
le erogazioni liberali, così per interventi di restauro come per
l’organizzazione di mostre e esposizioni. Gran parte della legge è però
rimasta inattuata: sia per la mancata emanazione da parte del Governo
del regolamento di applicazione sia per incongruenze ed incertezze
dovute anche a formulazioni troppo generiche contenute nella legge
stessa. Inoltre negli ultimi anni il governo ha ridotto la portata delle
agevolazioni fiscali (passaggio dalla deducibilità delle spese alla
detrazione d’imposta nel limite massimo del 27 per cento) pensando di
fare dei risparmi e in realtà deprimendo l’attività economica, e dunque
anche le entrate del fisco, in un settore particolarmente qualificato
quale quello del restauro.
Una documentazione
molto significativa sul rapporto tra incentivi fiscali introdotti dalla
legge n. 512 ed effetti economici dell’incremento degli interventi di
restauro attuati negli anni seguenti si può per esempio ricavare da una
recente indagine dell’Associazione Dimore Storiche.
È però evidente — a noi
pare — che, oggi, anche una piena attuazione della legge n. 512 sarebbe
insufficiente rispetto all’esigenza, resa più acuta dalla ristrettezza
dei mezzi posti a disposizione del bilancio statale (il solito 0,2 per
cento del complesso della spesa), di mobilitare più ampiamente risorse
economiche e capacità d’iniziativa in un campo strategico per l’Italia,
come quello dei beni culturali: e ciò attraverso meccanismi più agili e
meno burocratici e soprattutto attraverso una più razionale selezione e
finalizzazione degli interventi.
L’indagine svolta dal
Gruppo dei senatori del partito democratico della sinistra, in
collaborazione con studiosi ed esperti di vari settori e con importanti
organizzazioni operanti in questo campo (come l’Associazione Dimore
Storiche o l’Associazione Bianchi Bandinelli, che ringraziamo per il
loro contributo di analisi e proposte) ha messo in luce l’opportunità e
la possibilità di ottenere, con una politica mirata di agevolazioni
fiscali e una più razionale utilizzazione delle stesse risorse già
disponibili, non già un aggravio per la finanza pubblica ma
un’espansione degli investimenti e delle attività economiche ad esse
connesse: conseguendo così non solo una più efficacie tutela del
patrimonio culturale, ma un evidente vantaggio per l’occupazione e in
definitiva per lo stesso bilancio dello Stato.
Il disegno di legge che
presentiamo non si propone perciò soltanto di ripristinare nella loro
impostazione iniziale misure che successivamente sono state indebolite o
depotenziate (come quella relativa alla deducibilità delle spese di
restauro) o di rendere applicabili — semplificando o disciplinando per
legge scelte o procedure che nella legge n. 512 venivano rinviate a un
regolamento che non è mai stato emanato — norme che finora non avevano
trovato attuazione, come gran parte di quelle relative al pagamento di
imposte mediante cessione di beni culturali.
Già l’obiettivo di
ricostruire nella sua integrità o di rendere pienamente attuabile la
legge n. 512 è certamente importante. Ma lo scopo che ci proponiamo è,
innanzitutto, di dar vita a nuovi strumenti che consentano di impostare
con più efficacia e in modo programmato una politica di ampliamento,
recupero, valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Siamo
perciò partiti dall’idea di dare un’utilizzazione più produttiva e
razionale — attraverso il Fondo istituito nell’articolo 1 — a fonti di
finanziamento che già oggi dovrebbero concorrere (o si era pensato di
far concorrere) all’azione di tutela e di valorizzazione, ma che finora
sono state sottoutilizzate o utilizzate malamente e in modo dispersivo.
È il caso della parte — destinata per legge ai beni culturali, ma finora
mai usata a questo scopo o usata, come quest’anno, per interventi a
pioggia — della quota dell’otto per mille che in sede di dichiarazione
dei redditi i contribuenti assegnano annualmente allo Stato (nel
bilancio tuttavia presumibilmente sottostimata di 220 miliardi); oppure
delle erogazioni liberali previste dalla legge n. 512, sin qui
utilizzate in modo assolutamente dispersivo e quindi con risultati
spesso discutibili; o dalla quota dei proventi delle lotterie nazionali
che si era previsto di destinare (e in parte si destina, ma in modo
quasi casuale) ai beni culturali.
Unificando queste fonti
oggi troppo disperse è possibile dare vita a un fondo nazionale con
consistenti disponibilità finanziarie, da destinare programmaticamente a
questi scopi:
a) dare una dimensione
e un respiro ben diversi dagli attuali a una politica di acquisti di
beni culturali, sia direttamente, sia attraverso prelazione;
b) rendere
effettivamente praticabile l’acquisizione di beni in cambio del
pagamento di imposte, dando davvero un ruolo di protagonista in questo
campo al Ministero per i beni culturali e ambientali e a tal fine
prevedendo che in via normale esso risarcisca, attingendo al fondo, il
Ministero delle finanze per le minori entrate fiscali. In. tal modo si
elimina il contenzioso, oggi altrimenti inevitabile, fra i due
Ministeri; e la necessità del concerto tra i Ministri dei beni culturali
e delle finanze verrebbe limitata solo alle acquisizioni di
straordinario importo finanziario;
e) effettuare gli
interventi di restauro prevedibilmente necessari per i beni culturali
acquisiti al patrimonio pubblico nei due modi sopra indicati;
d) finanziare una
politica di crediti agevolati per il restauro del patrimonio edilizio di
interesse culturale.
È chiaro che un Fondo
così concepito non deve essere usato per coprire buchi in questo o quel
settore della politica dei beni culturali, ma come strumento attivo di
intervento per i fini indicati, anche promuovendo (come si fa in tanti
Paesi), campagne straordinarie di raccolta di finanziamenti per
l’acquisto o il restauro di un bene culturale di particolare valore; e
in ogni caso pubblicizzando ogni anno, con congruo anticipo rispetto
alla scadenza della dichiarazione dei redditi, i principali obiettivi
che ci si propone e fornendo a fine anno un consuntivo dell’opera
svolta.
Un secondo strumento
che con la presente legge ci proponiamo di perseguire è di promuovere la
costituzione e la regolare tenuta, presso il Ministero per i beni
culturali e ambientali, di un vero e proprio Registro dei beni culturali
vincolati, immobili o mobili: che è cosa evidentemente ben più limitata
e modesta del catalogo o anche solo del censimento sommario del
patrimonio culturale, ma la cui assenza (anche a causa della
sovrapposizione di leggi, leggine e regolamenti, dal 1909 in poi) è —
come ben sa chi è esperto di questo campo — fonte di molte incertezze
circa l’esatta consistenza e identificazione dei beni vincolati. Il
Registro potrà perciò dare un punto di riferimento più sicuro per
l’applicazione delle varie agevolazioni previste nella presente legge:
ma potrà anche avere, certamente, un’utilizzazione assai più ampia.
Per il resto gli
articoli del disegno di legge che proponiamo tendono a integrare e a
rendere più precise ed efficaci, in particolare semplificando le
procedure, le norme già contenute nella legge n. 512, che vengono in
gran parte sostituite nella loro formulazione letterale. Riassumiamo,
per punti, gli altri principali obiettivi che con quest’opera di
integrazione e insieme di semplificazione tendiamo a perseguire:
1) una ragionevole
estensione delle agevolazioni fiscali per gli interventi sul patrimonio
edilizio di interesse culturale, prevedendo esplicitamente tali
agevolazioni anche per gli impianti tecnici e per quelli diretti a
garantire la sicurezza e la migliore conservazione anche dei beni
mobili. Viene inoltre riproposto il criterio della deduzione delle spese
dal reddito anziché di una parziale detrazione d’imposta;
2) la finalizzazione
delle erogazioni liberali (del tutto assente nella legge n. 512, con
conseguenze negative soprattutto nel campo delle sponsorizzazioni)
graduando le quote di deducibilità in relazione alla qualità degli
obiettivi e consentendo così una più efficace politica di programmazione
da parte delle Soprintendenze e degli altri organi preposti alla tutela;
3) la semplificazione
delle procedure per il pagamento mediante cessione di beni culturali
delle imposte di successione e delle imposte dirette: per queste ultime
la norma della legge n. 512 non aveva sino ad oggi avuto applicazione, a
causa di molte incertezze che permangono nel testo legislativo e delle
troppe questioni che tale testo lasciava irrisolte e che dovrebbero
invece trovare risposta nelle norme che qui suggeriamo;
4) l’incentivazione
dell’attività economica di restauro e risanamento edilizio da parte di
enti e privati attraverso sia la concessione di contributi diretti per
le opere riguardanti le strutture portanti e le coperture, sia
l’abbattimento dei tassi di interesse dei mutui pluriennali finalizzati,
più in generale, al restauro;
5) l’esenzione delle
imposte per l’importazione sia dei beni già facenti parte del patrimonio
culturale italiano sia di opere di arte contemporanea di rilevante
interesse culturale. Naturalmente queste agevolazioni, al pari di quelle
previste ai punti precedenti, sono accompagnate sia da garanzie che ci
paiono più rigorose di quelle piuttosto generiche contenute in alcuni
articoli della legge n. 512, sia da impegni a carico del proprietario;
in particolare quelli di garantire la permanenza in Italia del bene
culturale e la sua accessibilità al pubblico;
6) ci pare infine che
valga la pena di sottolineare che con le proposte qui formulate si tende
ad ampliare le possibilità di intervento delle regioni e degli enti
locali: non solo nel senso di riconoscere loro un potere di proposta e
di iniziativa per l’applicazione di molte delle misure previste nella
legge (per esempio per il complesso dei compiti assegnati al Fondo di
cui all’articolo 1); ma anche nel senso, più specifico, di estendere a
regioni e ad enti locali possibilità di acquisizione di beni culturali
immobili e mobili a un prezzo che presumibilmente sarà parecchio
inferiore a quello di mercato, possibilità che la legge n. 512 riservava
invece solamente allo Stato.
In conclusione, oltre a
introdurre ex novo gli articoli 1 e 2 che riguardano il Fondo
nazionale e il Registro dei beni vincolati, il disegno di legge che
proponiamo sarebbe pressoché integralmente sostitutivo (nel senso, a noi
pare, di un netto miglioramento) della legge n. 512. Prevediamo in
particolare l’esplicita abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8 (e
loro successive modificazioni) della legge n. 512, perché tali articoli
sarebbero totalmente sostituiti da quelli della legge qui proposta. Non
siamo invece intervenuti sull’articolo 4, perché esso è già stato
sostituito, in modo soddisfacente, dall’articolo 13 e dai commi 1 e 2
dell’articolo 25 del nuovo testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, entrato in vigore il 1° gennaio
1991. Resterebbero in vigore, con le eventuali successive modificazioni,
solo gli articoli 5, 9, 10, 11 della vecchia legge.
Disegno di legge
Art. 1
(Istituzione di un
fondo per l’acquisto di beni culturali, per l’arricchimento e la
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, per l’incentivazione
di interventi di conservazione, manutenzione restauro. Deducibilità dal
reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali a
favore ditale Fondo)
1. È Costituito presso
il Ministero per i beni culturali e ambientali un Fondo per:
a) l’acquisto di beni
culturali, anche mediante l’esercizio del diritto di prelazione;
b) l’incremento del
patrimonio culturale pubblico, mediante l’agevolazione della cessione di
beni in pagamento d’imposte e la reintegrazione, nei modi previsti dalla
presente legge, dell’erario per le conseguenti minori entrate fiscali;
c) la promozione da
parte dello Stato di interventi di restauro dei beni acquisiti con le
modalità di cui alle lettere a) e b);
d) l’incentivazione di
interventi di conservazione, manutenzione, restauro da parte di soggetti
pubblici o privati.
2. Il Fondo, iscritto
in apposito capitolo di bilancio, è finanziato mediante la destinazione
ad esso:
a) di un terzo della
quota dell’otto per mille che le persone fisiche o giuridiche riservano
allo Stato in sede di dichiarazione annuale dei redditi ai sensi
dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
b) delle erogazioni
liberali in denaro che le persone fisiche o giuridiche versano al Fondo
stesso, direttamente o attraverso istituzioni pubbliche, fondazioni,
associazioni culturali legalmente riconosciute e senza fini di lucro.
Tali erogazioni liberali sono interamente deducibili dal reddito delle
persone fisiche e giuridiche per la determinazione dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) o dell’imposta sui reddito delle
persone giuridiche (Irpeg);
c) di una quota dei
proventi delle Lotterie nazionali, determinata annualmente in sede di
legge finanziaria.
3. Al Fondo sono
trasferiti gli stanziamenti iscritti in bilancio destinati
specificamente all’acquisto di beni culturali.
4. Il Ministro per i
beni culturali e ambientali, anche d’intesa o su proposta delle regioni
e degli enti locali interessati e sentito il parere del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, può promuovere
sottoscrizioni straordinarie, anch’esse interamente deducibili dal
reddito delle persone fisiche o giuridiche, per eventualità eccezionali
di acquisto e restauro di beni culturali.
5. Il Fondo è
amministrato da una Commissione composta dal Ministro o da un suo
rappresentante, che la presiede, e da quattro studiosi o esperti,
designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di
cui almeno due scelti tra i membri elettivi e almeno uno fra i membri
designati dalle regioni e dagli enti locali. La designazione avviene
mediante elezione a voto segreto. Ogni membro del Consiglio nazionale
può votare per non più di due nomi. Le spese di funzionamento dalla
Commissione sono a carico del Fondo di cui all’articolo 1.
6. La Commissione
ripartisce annualmente le disponibilità finanziarie del Fondo tra le
finalità indicate al comma 1, con possibilità di revisione della
ripartizione in corso d’anno, fatta eccezione per la somma destinata
agli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati di cui
all’articolo 12; fissa le regole e le procedure per l’utilizzo del Fondo
stesso; esamina le proposte e le richieste formulate dagli organi
periferici del Ministero, dalle regioni, dagli enti locali, da altri
soggetti pubblici o privati e decide sui loro accoglimento.
7. Con tre mesi di
anticipo rispetto alla scadenza per la dichiarazione dei redditi, la
Commissione propone e pubblicizza, attraverso l’informazione stampata e
radiotelevisiva, i principali obiettivi per i quali impegnare la quota
dell’otto per mille destinata dai cittadini ai beni culturali; a fine
anno redige e pubblicizza, con gli stessi strumenti, il bilancio
complessivo dell’attività svolta, nonché l’elenco delle persone fisiche
e giuridiche, delle istituzioni e associazioni che hanno contribuito con
erogazioni liberali alla costituzione del Fondo.
Art. 2
(Registro dei beni
culturali notificati)
1. Presso il Ministero
per i beni culturali e ambientali è istituito il Pubblico registro dei
beni culturali vincolati. In esso vengono annotati tutti i beni mobili
ed immobili di proprietà privata per i quali sia intervenuta la notifica
a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, della legge 11 giugno 1922,
n. 778. della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409.
2. Nei casi di incerta
identificazione degli immobili vincolati, la Soprintendenza per i beni
ambientali e architettonici o la Soprintendenza archeologica competente
per territorio procedono, mediante accertamento catastale d’ufficio,
all’aggiornamento del provvedimento di notifica. Il proprietario di un
bene non vincolato può chiedere alla Soprintendenza competente la
dichiarazione di vincolo.
3. Il Ministero
provvede, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a pubblicare gli elenchi dei beni notificati e, annualmente, al
loro aggiornamento.
4. Le schede dei beni
immobili notificati sono trasmesse, via via che vengono redatte, al
catasto, che annota il vincolo nel certificato catastale. L’annotazione
può essere richiesta al catasto anche dal proprietario dell’immobile,
sulla base della notifica del vincolo o della scheda. da parte del
Ministero o della Soprintendenza competente.
5. L’alienazione degli
oggetti mobili elencati nel Pubblico registro, fermi restando tutti gli
obblighi previsti dalla normativa vigente, avviene per atto pubblico o
scrittura privata autenticata. Gli atti relativi sono soggetti
all’imposta di registro in misura fissa e all’onorario notarile graduale
ridotto al 25 per cento.
Art. 3
(Esenzioni da
imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali)
1. Non concorrono alla
formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone
giuridiche nonché dei redditi assoggettati ad altre imposte a favore di
regioni o enti locali ai fini delle relative imposte, i redditi
catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico,
di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche dello Stato, di
enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, di privati, quando al
possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile.
2. Non concorrono
altresì alla formazione dei redditi di cui al comma 1, ai fini delle
relative imposte, i redditi catastali o proventi dei biglietti di
ingresso degli edifici, parchi o giardini, che siano vincolati ai sensi
delle leggi di cui al comma i dell’articolo 2, e successive
modificazioni e integrazioni, sempre che da tali beni non derivi altro
reddito al possessore e che essi siano totalmente aperti al pubblico nei
tempi e secondo le modalità concordate con gli organi competenti del
Ministero per i beni culturali e ambientali o delle regioni.
Nel caso di apertura al
pubblico solo di una porzione dell’edificio, parco o giardino,
l’esenzione non riguarda la parte che non sia aperta al pubblico e sia
destinata ad abitazione o ad altri usi privati dei proprietari o,
comunque, dei possessori. Per i parchi o giardini o quella di parte di
essi che dai predetti organi sono riconosciuti come pertinenza di un
edificio soggetto a tutela, si applica lo stesso regime fiscale
dell’edificio.
3. Per fruire del
beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei
termini e con le modalità di cui all’articolo 38, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
4. Il mutamento di
destinazione degli immobili indicati al presente articolo senza la
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e
ambientali, la chiusura non autorizzata, il mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle
agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.
3. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici
tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle
agevolazioni e ne invia copia al contribuente.
Art. 4
(Determinazione e
aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati)
1. La determinazione o
l’aggiornamento dei redditi degli immobili vincolati sono effettuati
mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo, previste
per le abitazioni della zona censuaria nella quale esse sono collocate.
Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il
relativo reddito catastale è ridotto a metà ai fini dell’applicazione
delle imposte sul reddito.
2. Nel certificato
catastale degli immobili di cui al comma 1 è annotato il vincolo cui
sono assoggettati.
3. Il mutamento di
destinazione degli immobili di cui al comma 1 senza la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali o
il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili
vincolati determinano la decadenza delle agevolazioni tributane. Resta
ferma ogni altra sanzione.
4. L’Amministrazione
per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici
tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle
agevolazioni.
Art. 5
(Agevolazioni
fiscali per interventi di conservazione e di restauro)
1. Oltre alle
erogazioni liberali di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 1 sono
interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche o giuridiche,
sulla base di un progetto approvato dalla Soprintendenza competente:
a) le spese
strettamente attinenti alla conservazione del bene, sostenute dai
soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi delle leggi vigenti;
b) le spese per gli
impianti di sicurezza e per quelli finalizzati alla buona conservazione
delle cose e delle collezioni di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e
5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e delle cose vincolate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
anche se tali cose o collezioni sono conservate in edifici non
vincolati.
2. Le spese, incluse
quelle per gli impianti tecnologici, non obbligatorie per legge, ma
tuttavia giudicate necessarie, nell’ambito di un progetto approvato
della Soprintendenza competente, per la fruizione del bene in rapporto
al suo decoro e alla sua destinazione d’uso, sono deducibili nella
misura risultante da apposita certificazione richiesta dall’interessato
entro il 31 gennaio, rilasciata dalla stessa Soprintendenza entro i
successivi sessanta giorni.
3. La congruità delle
spese di cui ai commi 1 e 2 è attestata con perizia giurata del
direttore dei lavori.
4. Qualora le spese di
cui ai commi 1 e 2 superino l’ammontare del reddito complessivo per
l’anno cui si riferiscono, ai fini della deducibilità esse possono
essere imputate, su richiesta dell’interessato, a più esercizi
successivi per un massimo di dieci.
5. Alle forniture dei
beni e servizi destinati alle opere di manutenzione straordinaria,
protezione o restauro di beni culturali vincolati ai sensi delle leggi
vigenti, realizzata da soggetti pubblici o privati, l’imposta sul valore
aggiunto si applica con l’aliquota di cui alla parte Il della tabella A
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
6. Il mutamento di
destinazione dei beni, senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati,
la tentata esportazione o spedizione non autorizzata determinano la
decadenza delle agevolazioni godute e, inoltre, il pagamento di una pena
pecuniaria pari all’ammontare delle agevolazioni stesse.
L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata
comunicazione ai competenti uffici tributari, e all’interessato, delle
violazioni che comportano tal decadenza; dalla data di ricevimento della
comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento
dell’imposta dovuta, della pena pecuniaria e dei relativi accessori.
Art. 6.
(Deducibilità delle
erogazioni liberali)
1. Sono interamente
deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, oltre a
quelle indicate all’articolo 1, le erogazioni liberali a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni
culturali legalmente riconosciute e senza scopi di lucro, quando siano
destinate a uno dei seguenti fini:
a) l’acquisto di beni
culturali vincolati per musei statali, di enti locali, di altre
istituzioni o fondazioni o di musei privati regolarmente aperti al
pubblico in base a un calendario fissato d’intesa con la Soprintendenza
competente;
b) la manutenzione, la
protezione e il restauro di beni culturali vincolati indicati in un
apposito elenco predisposto annualmente dal Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, tenuto conto delle proposte formulate,
nell’ambito della loro competenza, dalle regioni.
2. Sono deducibili per
il 50 per cento del loro ammontare le erogazioni liberali in denaro a
favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni culturali legalmente riconosciute e senza scopo di lucro,
che siano destinate a:
a) l’acquisto, per
musei aperti al pubblico dello Stato, di enti locali e di fondazioni, di
opere di autori viventi o comunque realizzate da meno di cinquanta anni;
b) l’acquisto di beni
culturali vincolati, o dei quali si proponga e venga effettivamente
notificato il vincolo entro il termine di tre mesi, per collezioni
private, purché l’opera sia resa accessibile al pubblico secondo
modalità concordate con la competente Soprintendenza;
c) la manutenzione,
protezione e restauro di beni vincolati ai sensi delle leggi vigenti,
quando non siano compresi nell’elenco di cui alla lettera b) del comma
1;
d) l’effettuazione di
mostre ed esposizioni o di ricerche, inventari, cataloghi che siano
riconosciuti di rilevante interesse scientifico e culturale dal
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Le opere acquisite
fruendo delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, possono
essere acquistate solo con atto notarile in cui sia annotata
l’agevolazione goduta e possono successivamente essere alienate solo
allo Stato, alle regioni o ad enti locali.
4. Sono deducibili per
il 30 per cento del loro ammontare le erogazioni liberali in denaro a
favore di fondazioni e associazioni culturali legalmente riconosciute e
senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca,
documentazione, esposizione che siano conformi ai loro fini
istituzionali.
5. I beneficiari delle
erogazioni liberali debbono utilizzarle entro due anni secondo la loro
destinazione e darne documentazione nei loro bilanci. Le somme
eventualmente non utilizzate debbono essere versate al Fondo di cui
all’articolo 1.
Art. 7.
(Pagamento
dell’imposta di successione mediante cessione di beni ereditari)
1. Gli eredi e i
legatari possono proporre allo Stato a scomputo totale o parziale
dell’imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e
catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, la cessione
di beni vincolati ai sensi della legislazione vigente, o dei quali si
propone il vincolo, nonché di opere di autori viventi o la cui
successione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio e alla cui
acquisizione lo Stato sia interessato.
2. La proposta di
cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e la
loro valutazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti
gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni
culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei
termini previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle successione e donazioni. Nella proposta di cessione gli
eredi o il legatario possono chiedere di essere sentiti personalmente o
a mezzo di un loro delegato.
3. L’Amministrazione
per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene
l’esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di
tutela e dichiara entro sessanta giorni, dandone comunicazione agli
eredi o al legatario, l’interesse ovvero il non interesse dello Stato ad
acquisire il bene. La comunicazione positiva equivale, per i beni non
ancora vincolati, a notificazione del vincolo. Per le opere di autori
viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio,
l’interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
4. Le condizioni ed il
prezzo al quale lo Stato è disposto ad accettare la cessione sono
stabiliti entro i tre mesi successivi con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore,
previa verifica della possibilità di reintegrare le minori entrate
fiscali mediante versamento all’erario della somma corrispondente
attingendo dal Fondo di cui all’articolo 1.
5. Qualora il Ministro
decida di non far ricorso o di far ricorso solo parzialmente a tale
Fondo, procede alla determinazione del prezzo e all’emanazione del
decreto di concerto col Ministro delle finanze. In tal caso il termine
per l’emanazione del decreto è elevato a sei mesi e ne viene data
comunicazione agli eredi o al legatario.
6. Entro i due mesi
successivi alla data di notifica del decreto di cui al comma 6, il
proponente notifica al Ministro per i beni culturali e ambientali, a
pena di decadenza, la propria accettazione.
7. Nel caso di cessione
di beni mobili, i beni devono essere consegnati i trenta giorni
successivi alla notifica dell’accettazione, altrimenti la cessione è
annullata e l’interessato è tenuto a pagare, oltre all’imposta, una pena
pecuniaria pari a un terzo del prezzo concordato. La consegna comporta
il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
8. Nel caso di cessione
di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla
data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui
al 4 comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata,
costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri
immobiliari.
9. Ai fini
dell’estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al
competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla
dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione
stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti,
nonché una dichiarazione che attesti l’avvenuto trasferimento di
proprietà.
10. Qualora il valore
dei beni ceduti superi l’importo dell’imposta e degli accessori, al
cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei
beni ceduti sia inferiore all’importo dell’imposta e degli accessori, il
cedente è tenuto al pagamento della differenza.
11. Qualora la cessione
non abbia luogo, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta e degli
interessi moratori previsti per legge, senza applicazione di penalità.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata
comunicazione all’Ufficio del registro della mancata cessione; dalla
data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini
per il pagamento della imposta e dei relativi accessori.
Art. 8.
(Pagamento delle
imposte dirette mediante cessione di beni culturali)
1. I soggetti tenuti al
pagamento dell’Irpef o dell’Irpeg possono proporre di cedere allo Stato,
per il pagamento totale o parziale ditali imposte, beni vincolati ai
sensi delle leggi vigenti.
2. La proposta di
cessione deve essere formulata, almeno cinque mesi prima della scadenza
delle imposte cui si riferisce, alla Soprintendenza competente per
territorio e comunicata contemporaneamente al competente Ufficio delle
imposte; e deve essere accompagnata da una valutazione del prezzo del
bene.
3. La Soprintendenza
competente, entro il termine massimo di due mesi, dichiara l’interesse
culturale all’acquisizione dell’opera e, dopo aver sentito il parere del
competente Ufficio tecnico erariale che si intende positivo in caso di
mancata pronuncia entro quindici giorni e dopo aver consultato la
Commissione di cui al comma 5 dell’articolo 1, accetta oppure no il
prezzo proposto. Nel primo caso la cessione si intende definitivamente
accettata; nel secondo caso la Soprintendenza può controproporre un
altro prezzo che il proprietario accetta o rifiuta entro il termine di
un mese. In caso di accettazione la cessione è definitiva; altrimenti la
proposta decade.
4. Il trasferimento
giuridico della proprietà allo Stato decorre dal momento in cui, ai
sensi del comma 3, la cessione si considera definitivamente accettata.
Entro il mese successivo il bene deve essere materialmente consegnato
pena l’annullamento della cessione.
5. Nel caso di cessione
di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene, pena nullità, a
condizione che i beni siano privi di iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli.
6. Qualora il prezzo
accettato da entrambe le parti superi l’importo annuale dell’Irpef o
dell’Irpeg, la somma residua è considerata come anticipo per i pagamenti
degli anni successivi. Se, entro dieci anni dal trasferimento del bene,
l’importo della cessione presenta un avanzo positivo rispetto alle somme
richieste per il pagamento delle imposte, l’interessato può richiedere
il rimborso della differenza, senza pagamento di interessi.
7. In tutti i casi qui
considerati il minor introito fiscale per il mancato pagamento dell’Irpef
o dell’Irpeg è reintegrato mediante trasferimento all’Erario della somma
corrispondente attingendo al Fondo per gli acquisti di beni culturali di
cui all’articolo 1.
8. Qualora
l’Amministrazione dello Stato, per qualunque motivo, non sia interessato
non sia in grado di acquisire il bene culturale al prezzo offerto dal
proprietario, ne dà notizia, entro due mesi dalla proposta, alla
regione, alla provincia, al comune in cui ha sede la Soprintendenza
competente: la regione, la provincia o il comune hanno in tal caso un
mese di tempo per accettare la proposta al prezzo indicato, o a un minor
prezzo concordato col proprietario, ed acquisire il bene a loro spese.
9. Nel caso che si
tratti non di beni culturali vincolati, ma di opere di autori viventi o
la cui esecuzione risalga a un’età inferiore al cinquantennio, la
proposta di cessione allo Stato del bene mediante pagamento dell’imposta
Irpef o Irpeg può essere rivolta al proprietario di tale bene unicamente
per iniziativa del Ministero per i beni culturali e ambientali, su
segnalazione dei propri organi periferici, degli Istituti centrali, dei
Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, in particolare in occasione di mostre, di esposizioni o di
pubbliche aste.
La proposta va rivolta
al proprietario dell’opera, accompagnata da un’offerta circa il prezzo.
Entro un mese dalla formulazione della proposta, il proprietario può
accettare il prezzo offerto, e in tal caso la cessione si considera
definitiva; oppure può controproporre una diversa valutazione, e in tal
caso il Ministero per i beni culturali e ambientali ha un mese di tempo
per esprimere il proprio consenso e portare a termine l’acquisto. Si
applicano anche in questo caso le norme contenute nei commi 4, 6, 7.
10. Per le opere di
arte contemporanea, la proposta di acquisto può essere rivolta al
proprietario da parte del Ministero per i beni culturali, anche su
richiesta degli enti locali per i loro musei. In tal caso, gli enti
locali si impegnano a reintegrare l’Erario per i minori introiti
fiscali.
Art. 9.
(Agevolazioni in
casi di donazione a favore dello Stato o di enti pubblici)
1. Gli atti di
donazione, sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali,
che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con
la specifica destinazione all’acquisto, alla valorizzazione, al
restauro, all’incremento o al pubblico godimento di beni culturali, sono
preventivamente comunicati ai destinatari, i quali hanno tre mesi di
tempo per decidere circa l’accettazione o meno della donazione. Per lo
Stato decide il Ministero per i beni culturali e ambientali, su proposta
del Comitato di settore o dei Comitati di settore riuniti del Consiglio
nazionale, sentito il parere della Soprintendenza o delle Soprintendenze
competenti per materia e per territorio. L’accettazione della donazione
da parte dello Stato o degli enti pubblici territoriali deve essere
accompagnata da una valutazione degli oneri prevedibili per la parte
pubblica. In caso di accettazione, gli atti di donazione possono essere
stipulati con atto pubblico rogato, a scelta del donante, dal notaio o
dagli uffici roganti dell’Amministrazione beneficiaria.
2. Le amministrazioni e
gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente,
prima dell’accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e
manutenzione dei beni di cui al comma 1, fatta salva, in caso di mancato
perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli
obbligati.
3. I beni e le somme di
denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi
diversi da quelli indicati.
Art. 10.
(Contributi a fondo
perduto e mutui a tasso agevolato per interventi di restauro o
risanamento di immobili sottoposti a tutela)
1. Al fine di
promuovere gli interventi più urgenti di conservazione, restauro o
risanamento del patrimonio edilizio privato di interesse culturale, il
secondo comma dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, è
sostituito dal seguente:
«Le Soprintendenze
redigono ogni tre anni, in rapporto all’ammontare previsto dal relativo
capitolo di spesa, un elenco di opere di preminente interesse
riguardanti le strutture portanti e le coperture di immobili vincolati
di proprietà privata, opere per le quali viene preventivato un
contributo fino al 30 per cento delle spese, con un massimo di lire 150
milioni.
Tale limite massimo è
elevabile ogni triennio con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali in proporzione all’aumento medio dei costi. Se le opere non
sono realizzate entro il triennio, il contributo si riduce alla metà. Il
contributo è versato per la metà all’inizio dei lavori, per la metà alla
loro conclusione sulla base di una dichiarazione giurata del direttore
dei lavori circa i tempi di esecuzione e l’ammontare delle spese».
2. Le convenzioni
previste dall’articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli
immobili restaurati a carico totale o parziale dello Stato possono
prevedere l’accessibilità al pubblico per un limite massimo di trent’anni
nel primo caso e di venti anni nel secondo.
3. A favore dei
proprietari di immobili vincolati che eseguano sugli immobili stessi
interventi di conservazione e di restauro può essere concesso un
contributo in conto interessi nella misura del 3 per cento annuo per
mutui di durata decennale e dell’ammontare massimo del 50 per cento
delle spese preventivate e in ogni caso per non più di lire 300 milioni.
Sia il tasso di interesse sia l’ammontare massimo del mutuo sono
modificabili ogni triennio con decreto del Ministro per i beni culturali
e ambientali, in rapporto all’andamento dell’inflazione. Per la
copertura del contributo in conto interessi il Ministro per i beni
culturali e ambientali mette ogni anno a disposizione degli istituti di
credito, con i quali stipula apposita convenzione, una quota del fondo
di cui all’articolo 1. Le domande di mutuo, da presentare annualmente,
sono prese in considerazione dagli istituti di credito convenzionati
secondo l’ordine cronologico di presentazione, e devono essere corredate
dal progetto approvato dalla competente Soprintendenza e dalla
concessione edilizia, ove prescritto, nonché da una dichiarazione
giurata del progettista e del direttore dei lavori circa i tempi di
esecuzione e circa l’ammontare delle spese. Sulla concessione del mutuo
decide l’istituto di credito mutuante.
4. Gli interessi dei
mutui ipotecari rimasti a carico del proprietario sono deducibili dal
reddito delle persone fisiche e giuridiche fino all’ammontare massimo
previsto per i mutui di cui all’articolo 7 della legge 22 aprile 1982,
n. 168.
Art. 11.
(Agevolazioni
fiscali per l’importazione dei beni culturali)
1. L’importazione
dall’estero, fatta eccezione per gli Stati membri della Comunità
economica europea, di opere di arte contemporanee o di beni che, per il
loro autore o per la loro provenienza originaria, siano considerati
parte integrante del patrimonio culturale italiano e siano riconosciuti
come tali dall’Ufficio importazione competente per territorio del
Ministero per i beni culturali e ambientali è esente dalle relative
imposte a condizione che:
a) il bene sia proposto
per la notificazione e effettivamente notificato entro tre mesi, pena
l’annullamento dell’esenzione, ovvero, quando sia opera di autore
vivente o realizzata da meno di cinquanta anni, l’interesse culturale
sia attestato in una certificazione della Soprintendenza ai beni
artistici e storici del territorio in cui ha sede l’Ufficio
importazione;
b) l’acquirente del
bene si impegni in ogni caso a conservarlo per non meno di trenta anni
sul territorio italiano, dando comunicazione all’Ufficio importazione
d’origine e alle Soprintendenze competenti per territorio di ogni
successivo trasferimento o passaggio di proprietà;
c) l’acquirente
sottoscriva l’impegno, valido anche per i successivi proprietari, di
esporre periodicamente il bene nel museo indicato dalla Soprintendenza
ove egli risiede o per altre esposizioni o mostre temporanee di
specifico interesse, su richiesta di tale Soprintendenza.
2. Il mancato
assolvimento delle condizioni e degli impegni indicati nel comma 1
comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite e il pagamento
di una pena pecuniaria pari a tre volte l’importo di tali agevolazioni
nonché degli oneri accessori.
Art. 12.
(Accertamento
presuntivo del reddito)
1. Ai fini
dell’applicazione delle norme sull’accertamento presuntivo del reddito,
di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, la
superficie delle unità immobiliari vincolate ed adibite ad abitazione
principale o secondaria del proprietario è in ogni caso considerata di
metri quadrati 300, se l’effettiva consistenza superi tale dimensione.
Art. 13.
(Norme abrogate)
Sono abrogati gli
articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, e successive modificazioni, della legge 2
agosto 1982, n. 12.