Sommario del volume
Premessa
di Giuseppe Chiarante e Umberto D'Angelo
Codice dei beni culturali e del
paesaggio Testo coordinato
L'evoluzione della legislazione sul
paesaggio
di Vezio De Lucia
Conservazione e restauro
di Caterina Bon Valsassina
L'autonomia che non c'è: riflessioni e
proposte
di Wanda Vaccaro Giancotti
Sulle professioni
di lrene Berlingò
I beni librari nel nuovo Codice:
ancora in lista di attesa?
di Anna Maria Mondillo
Modifiche in materia di Archivi
di Paola Carucci
La salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale: rapporti fra normativa nazionale e convenzioni
Unesco
di Sergio Vasarri
Appendici
Audizione dell'Associazione Bianchi
Bandinelli alla Commissione Istruzione e cultura del Senato, 31 gennaio
2006
Appello al Presidente del Consiglio:
per la rapida approvazione del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio, “la Repubblica” 10 gennaio 2008
Regolamento del Ministero: D.P.R. 26
novembre 2007 n. 233 e proposte di modifica approvate dal Consiglio dei
Ministri del 18 dicembre 2008
Premessa
di Giuseppe Chiarante e Umberto D'Angelo:
Con la pubblicazione di
questo volume - che raccoglie integralmente le norme oggi vigenti del
Codice dei Beni culturali e del paesaggio, così come esse risultano
dalle modifiche apportate al Codice Urbani del 22 gennaio 2004 prima con
i decreti legislativi 24 marzo 2006 n. 156 e n. 157, emanati per
iniziativa del ministro Buttiglione, poi con i più recenti decreti
legislativi del 26 marzo 2008 n. 62 (beni culturali) e n. 63 (paesaggio)
- l'Associazione Bianchi Bandinelli offre, nella collana dei suoi
Quaderni giuridici, un quadro complessivo della legislazione attualmente
in vigore per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
del Paese, fornendo così agli studiosi e agli operatori del settore uno
strumento di documentazione e di lavoro che è certamente di notevole
utilità. Uno strumento di lavoro che sarà certamente apprezzato anche
perché, al pari dei precedenti Quaderni, anche questo non si limita a
riportare, aggiornate, le norme legislative, ma le accompagna con un
apparato critico che agevola la lettura e la consultazione.
In questo caso,
trattandosi di un aggiornamento e di un'integrazione del quaderno Beni
culturali, nuovo Codice e riforma del Ministero pubblicato, a cura di
Giuseppe Chiarante e Umberto D'Angelo, in data luglio 2004 nella Collana
giuridica dell'Associazione presso l'editore Graffiti, è parso opportuno
concentrare l'attenzione sulle innovazioni introdotte con i recenti
decreti rispetto al testo originario del Codice Urbani: abbiamo perciò
chiesto a studiosi particolarmente qualificati sui problemi dei diversi
settori del patrimonio culturale una valutazione critica delle modifiche
apportare con i decreti legislativi 26 marzo 2008 nn. 62 e 63 e dei
problemi applicativi che tali modifiche propongono. In questa
prospettiva si collocano gli interventi di Vezio De Lucia, Caterina Bon
Valsassina, Irene Berlingò, Annamaria Mandillo, Wanda Vaccaro, Paola
Carucci, Sergio Vasarri.
Non è invece parso
necessario, trattandosi di materia già conosciuta, un commento analitico
dei singoli articoli (in molti casi rimasti pressoché immutati):
rinviamo perciò il lettore che voglia approfondire l'analisi della
normativa specifica alle note contenute nel già citato quaderno Beni
culturali; nuovo Codice e riforma del Ministero e soprattutto
all'apparato critico, particolarmente ricco e documentato, contenuto nei
tre quaderni Il nuovo sistema giuridico dei beni culturali: Testo Unico,
norme non abrogate, organizzazione del Ministero, pubblicati nel 2002
con una presentazione di Giuseppe Chiarante e con un approfondimento
critico di Wanda Vaccaro Giancotti, della normativa delineata nei
diversi articoli. In tali testi i lettori trovano anche le norme
legislative in data anteriore al 2004 che, pur non essendo state riprese
formalmente nel nuovo Codice, sono rimaste tuttavia in vigore perché non
soppresse né dal Codice stesso né da altri provvedimenti legislativi.
Anche dopo le modifiche
apportate dai decreti legislativi nn. 156 e 157 del 2006, l'applicazione
pratica del Codice aveva evidenziato alcune esigenze da soddisfare: il
rispetto puntuale degli accordi internazionali relativi alla
circolazione dei beni storici e artistici, nonché la considerazione
degli obblighi derivanti dall'adesione alle convenzioni internazionali;
la riconsiderazione della disciplina di tutela dei beni archivistici,
anche in considerazione della ventilata istituzione dell'archivio
storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la definizione
puntuale della disciplina di salvaguardia del patrimonio culturale di
proprietà di enti pubblici e privati, nonché di enti ecclesiastici, in
caso di dismissioni o di valorizzazione economica; la ridefinizione
delle competenze fra Stato, Regioni e enti territoriali in materia di
paesaggio.
A seguito della ratifica
delle due Convenzioni internazionali UNESCO in materia di salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 3 novembre 2003) e di
protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali
(Parigi, 20 ottobre 2005), per evitare interpretazioni errate sia degli
obblighi assunti a livello internazionale sia dei confini fra la tutela
delle cose di interesse storico e artistico e la salvaguardia di
manifestazioni e valori della cultura immateriale, il Codice è stato
integrato con l'inserimento dell’articolo 7 -bis, il quale stabilisce
che le espressioni di identità culturale considerate da tali Convenzioni
sono soggette alle disposizioni del Codice stesso qualora siano
rappresentate da testimonianze materiali per cui sussistano le
condizioni di tutela stabilite dall'articolo 10. Sergio Vasarri, nel suo
dettagliato intervento, illustra però il contrasto creato fra la
normativa nazionale e quella internazionale.
Gli articoli 64-bis, 87 e
87-bis tengono conto sia degli obblighi comunitari (direttiva 93n/CEE
del Consiglio e regolamento CEE n. 3911/92 dci Consiglio), sia dei
vincoli discendenti dalla Convenzione UNESCO sulla illecita
importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali (Parigi,
14 novembre 1970), nonché dalla Convenzione UNIDROIT sul ritorno dei
beni culturali rubati o illecitamente esportati (Roma, 24 giugno 1995),
fissando una serie di principi generali di tutela nella circolazione
internazionale delle cose appartenenti al patrimonio culturale
nazionale. Tali articoli stabiliscono pertanto: che il controllo sulla
circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del
patrimonio culturale in tutte le sue componenti, così come individuate
dal Codice; che l'esercizio della funzione di controllo sulla
circolazione internazionale delle cose d'arte (effettuato in conformità
ai principi fissati dal Codice e agli obblighi in sede comunitaria ,
internazionale) costituisce funzione di preminente interesse nazionale;
che i beni costituenti il patrimonio culturale, nel regime della
circolazione internazionale, non sono assimilabili a merci.
Per rimediare a errori
tecnici di stesura delle disposizioni, sono state apportate alcune
modifiche all'articolo 68, specificando che: gli oggetti d'arte
presentati agli uffici d'esportazione sono "cose", seppure di interesse
storico o artistico; gli stessi uffici devono accertare che tali "cose"
siano di interesse culturale secondo i principi e criteri direttivi
della normativa. Le stesse esigenze correttive hanno portato a
interventi negli articoli 65, comma 3, 69, comma 3, 70, commi 2 e 3,71,
comma 3, 72, comma 2, 73, comma 1. Altri interventi integrativi o
correttivi hanno interessato gli articoli 70, 72, 74, 75, 76 e 78,
sempre nella logica di adeguamento alla normativa nazionale e
internazionale.
Le correzioni e
integrazioni riguardanti i beni archivistici sono state necessarie per
rimediare a alcune contraddizioni della disciplina del settore, e sono
trattate in questo volume nell'intervento di Paola Carucci.
Particolarmente delicata
la parte relativa alle dismissioni o alle concessioni in uso degli
immobili pubblici di interesse culturale. Già il decreto legislativo n.
156/2006 aveva eliminato il cosiddetto "silenzio-assenso", comunque mai
reso operativo per il fatto che le soprintendenze erano sempre riuscite
a esprimersi entro il termine dei centoventi giorni prescritti. Le
ulteriori modifiche sono state dettate dall'esigenza di una più
stringente e efficace disciplina di controllo, con l'adeguamento del
Codice, negli articoli 55, 56 e 57, alle modalità dettate dal D.P.R. n.
283/2000, salvo le differenze dovute alla verifica dell'interesse
culturale, che nel Codice è oggetto di un procedimento autonomo
(articolo 12), propedeutico al rilascio dell'autorizzazione
all'alienazione. Gli articoli 55-bis e 57-bis sono stati aggiunti per
disciplinare l'operatività della clausola risolutiva espressa e per
estendere l'applicabilità delle procedure di controllo a ogni procedura
di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione economica di beni
immobili pubblici di interesse culturale.
Le modifiche
dell'articolo 53 tendono a chiarire che, riguardo al demanio culturale,
solo la legislazione di settore stabilisce modalità, limiti e condizioni
per l'eventuale dismissione o utilizzazione per finalità che devono
comunque essere compatibili con le esigenze di tutela; quelle
all'articolo 54 hanno il fine di dare un assetto più organico
all'articolazione delle diverse fattispecie di inalienabilità.
Per quanto riguarda gli
enti ecclesiastici, il Consiglio di Stato aveva rilevato una lacuna
normativa: la legge di tutela n. 1089 del 1939 aveva utilizzato la
formula "enti ed istituti legalmente riconosciuti" per estendere la
disciplina agli enti ecclesiastici; questa formula non era stata ripresa
nel Codice, rendendo impossibile la sottoposizione di tali enti
all'autorizzazione preventiva in caso di dismissioni. Si è dovuto quindi
chiarire che nell'ambito delle "persone giuridiche private senza fine di
lucro" sono compresi anche gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti. Pertanto, all’articolo 1, comma 5, si è inserita la
formula "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" per chiarire che
tali enti sono obbligati a garantire la conservazione dei beni culturali
di cui sono proprietari, possessori o detentori; ugualmente,
all'articolo 10, comma 1, gli "enti ecclesiastici legalmente
riconosciuti" sono inseriti fra i soggetti giuridici le cui cose di
carattere artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sono
qualificabili come beni culturali; lo stesso all'articolo 30, comma 2,
riguardo agli obblighi di conservazione del patrimonio culturale e
all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), riguardo
all' autorizzazione preventiva in caso di alienazione.
La parte riguardante il
paesaggio è trattata nel primo capitolo di questo volume, con la
consueta grande competenza e precisione, da Vezio De Lucia.
Non possiamo infine
concludere questa breve presentazione senza esprimere due motivi di
preoccupazione che a nostro avviso è indispensabile rendere ben presenti
nel valutare sia le norme del Codice sia i problemi della loro
applicazione. Il primo problema riguarda la diffusa presenza, tanto
negli orientamenti di larga parte della classe dirigente politica quanto
nell'opinione pubblica diffusa, di un 'impostazione economicistica e
privatizzante che indebolisce l'impegno di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio: basta pensare al rilievo che è stato dato, a
partire dal Codice Urbani, al tema della cosiddetta "verifica" (e
all'ambiguità delle procedure previste) della persistenza o meno
dell'interesse culturale dei singoli beni al fine di decidere circa la
riconferma o meno della loro inalienabilità; "verifica" che
pericolosamente ha preso il posto del principio contrario alla
possibilità di vendere il patrimonio culturale pubblico, che era
centrale nella precedente legislazione.
È vero che i pericoli
insiti nell'introduzione dell'istituto della verifica e nelle norme
istitutive della cosiddetta "Patrimonio S.p.A." sono stati fino ad ora
generalmente sventati dalla mobilitazione delle associazioni culturali e
ambientalistiche e dalle prese di posizione dell'opinione pubblica più
avvertita. Ma l'insistenza con cui vengono riproposte sia l'ipotesi di
una possibile vendita di parte del patrimonio pubblico per colmare i
vuoti di bilancio, sia la proposta di impostare una politica dei beni
culturali che si caratterizzi per potenziarne una non meglio precisata
redditività, debbono indurre a un maggiore impegno nel contrastare
simili indirizzi economicistici e privatizzanti.
Il secondo motivo di
preoccupazione (che si collega al primo, perché una struttura pubblica
debole apre inevitabilmente la strada a forme dirette o indirette di
privatizzazione della gestione se non della proprietà dei beni) riguarda
la debolezza della Struttura ministeriale, l'insufficienza dei
finanziamenti, il ritardo nel ricambio del personale scientifico, che è
invece essenziale per garantire che non vada perduta l'alta qualità
dell'azione di conservazione e di restauro.
Per questo, l'impegno
perché non si indebolisca l'apparato legislativo che garantisce il
nostro patrimonio culturale (e perché, anzi, i vuoti e le insufficienze
che al riguardo permangono vengano al più presto colmate) deve
costantemente accompagnarsi con quello rivolto a garantire che la
struttura pubblica preposta alla tutela sia realmente adeguata ai suoi
compiti, sia sotto il profilo della qualità sia sotto quello della
strumentazione organizzativa. E questo tema è approfondito negli
interventi specifici che pubblichiamo in questo volume a commento sia
del testo legislativo sia dell'organizzazione del Ministero.