Articolo 1
E' costituita l'Associazione "Istituto di studi, ricerche e
formazione Ranuccio Bianchi Bandinelli" (in seguito designata Istituto)
con sede in Roma presso la Fondazione Istituto Gramsci via Portuense n.95/c.
Possono essere istituite sedi
secondarie o sezioni in Italia e all'estero.
Articolo 2
La associazione si propone ed ha per scopo:
a) promuovere studi, ricerche, dibattiti, convegni,
iniziative di analisi e documentazione attorno ai problemi della tutela e
della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, e incoraggiare
i rapporti di collaborazione fra università, soprintendenze, istituti di
ricerca specialmente nel campo della catalogazione, del restauro, della
museologia;
b) svolgere attività di formazione - attraverso corsi,
cicli di lezione, seminari, altre consimili attività - nel campo dei beni
culturali e ambientali, con particolare attenzione per i problemi
legislativi, economici, amministrativi e per l'esperienza concreta di
programmazione e di intervento;
c) promuovere studi, ricerche, pubblicazioni che
richiamando e valorizzando l'opera di studio, di organizzatore della
cultura, di riformatore sul campo della politica della tutela svolta da
Ranuccio Bianchi Bandinelli e da Giulio Carlo Argan, affrontino altresì i
nuovi temi che si pongono oggi alla ricerca culturale negli ambiti
predetti.
Articolo 3
Sono organi dell'Istituto:
- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente e, facoltativamente, il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori, se istituito.
Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni;
tutti i membri eletti sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite
salvo per quanto previsto dal successivo articolo 6.
È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per
l'attività svolta a favore della associazione. Il Consiglio Direttivo può
deliberare un compenso per i membri degli Organi associativi che svolgono
attività in favore della associazione e per il raggiungimento degli scopi.
Articolo 4
L'assemblea dei soci si riunisce annualmente entro il 30
aprile di ogni anno per discutere
ed approvare il bilancio consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente e le linee programmatiche per il nuovo anno. Può anche essere
convocata in altra circostanza su particolari temi per iniziativa del
Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto degli
associati.
L'assemblea è convocata mediante avviso contenente
l'indicazione della date dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco
delle materie da trattare e dell'eventuale seconda convocazione, da
inviarsi in forma scritta agli associati almeno dieci giorni prima
dell'adunanza.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o
in sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti. Di essa viene
redatto apposito verbale.
L'assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un
notaio, deve nominare un segretario.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia la quota
associativa versata. Tutti i soci che siano in regola con le quote
associative hanno diritti di partecipazione e di voto in assemblea.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta.
Articolo 5
Il Presidente, ove non abbia direttamente provveduto
l'Assemblea, è eletto dal Consiglio fra i suoi membri; a lui spetta la
rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; presenta annualmente
all'Assemblea dei soci la relazione sull'attività svolta e il programma
per il nuovo anno. Può delegare in tutto o in parte l'esercizio delle sue
funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea,
può anche nominare fra i suoi membri un Vice Presidente, che esercita le
funzioni del Presidente in casi di impedimento o assenza del Presidente.
La firma del Vice Presidente attesta di per sè l'assenza o l'impedimento
del Presidente.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di dieci a
un massimo di trenta membri, eletti dalla assemblea.
Il Consiglio può cooptare altri membri fino al
raggiungimento del numero massimo previsto dal presente statuto.
Esso definisce, sulla base delle linee
generali approvate dall'assemblea dei soci e delle proposte del Comitato
Scientifico, il programma di attività dell'Associazione e sovrintende alla
sua esecuzione.
Redige annualmente il bilancio
consuntivo e preventivo, da sottoporre alla discussione e al voto
dell'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo delibera con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla
riunione.
Il Consiglio nomina al suo interno un
Comitato Esecutivo, composto da cinque a nove membri, tra i quali il
Presidente ed il Vice Presidente, se nominato.
Può nominare al suo interno uno o più
coordinatori per ogni ramo di attività della Associazione.
Articolo 7
E' compito del Comitato Esecutivo l'attuazione dei
programmi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio, e l'espletamento
delle funzioni esecutive necessarie per il funzionamento
dell'Associazione. Cura la tenuta dei libri e dei documenti contabili e
l'espletamento della attività amministrativa nel rispetto delle delibere
assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
In particolare spetta al Comitato Esecutivo stabilire
l'ammontare delle quote di partecipazione annuali o una tantum per
l'ammissione, e deliberare, senza obbligo di motivazione, sulla ammissione
dei nuovi soci. La quota associativa non è comunque rivalutabile né
trasmissibile.
Il Comitato può assumere delibere di urgenza, richiedendo
la convocazione in tempi brevi del Consiglio Direttivo per sottoporle a
ratifica.
Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Articolo 8
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo.
L'adesione alla Associazione comporta per l'associato
maggiore di età il diritto di voto in assemblea per l'approvazione del
bilancio e del rendiconto annuale, per le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione.
Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
La qualità di associato si perde per dimissioni,
esclusione, decadenza o morte dell'associato.
L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo
nei riguardi dei soci che non adempiano agli obblighi previsti dal
presente statuto o dalle delibere degli organi dell'associazione; il
Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del socio che sia in mora
con il pagamento della quota associativa; esclusione e decadenza non
possono essere pronunciati se non dopo espresso richiamo del Consiglio
Direttivo.
Articolo 9
Il Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo
per un numero massimo di venti componenti ed è composto da persone che
abbiano particolare competenza sui problemi della tutela e della
conservazione dei beni culturali, sulla relativa legislazione e su tutte
le materie che costituiscono gli scopi dell'Associazione.
Il Comitato scientifico resta in carica quanto il Consiglio
Direttivo che lo ha nominato
Il Coordinatore responsabile del Comitato Scientifico ha il
compito di coordinarne l'attività; esso è designato dal Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore responsabile convoca il Comitato
Scientifico e lo presiede; può convocare riunioni solo di alcuni dei suoi
membri in relazione alla specificità delle materie da trattare.
Il Comitato Scientifico elabora studi e ricerche, può
promuovere al suo interno anche con la partecipazione di personalità
esterne, gruppi di lavoro su singoli temi. Esso formula proposte e
collabora con il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ed il
Presidente per quanto concerne il programma delle iniziative e l'attività
scientifica dell'Associazione.
L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo possono cooptare
nuovi membri nel Comitato Scientifico fino a copertura del numero massimo
dei componenti previsti.
I membri del Comitato Scientifico sono invitati a
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
parallelamente il Presidente ed il Vice Presidente ed i membri del
Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato
Scientifico.
Per assumere delibere che disattendono i pareri del
Comitato Scientifico le delibere degli Organi sociali devono essere
espressamente motivate.
Articolo 10
Il patrimonio della associazione è costituito da
contributi, lasciti. donazioni, erogazioni da soggetti pubblici e privati
a tal fine destinati.
Le entrate della associazione sono costituite dalle quote
associative dei soci e entrata c/o contributo connesso alla attività della
associazione, che sarà comunque
destinato alla attività della associazione ed al conseguimento dei suoi
scopi, così come gli eventuali avanzi di gestione.
Per l'attività commerciale
eventualmente esercitata dalla associazione. nel rispetto dell'articolo 3
della legge 460 del 1997 verrà tenuta una contabilità separata.
In nessun caso potranno essere
distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Articolo 11
L'Associazione può cooperare, per il perseguimento dei fini
indicati all'articolo 2, con altre istituzioni pubbliche o private di
studio, ricerche, formazione. Il programma di cooperazione è approvato dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Il presente Statuto può essere modificato col voto
favorevole dei due terzi degli associati presenti in assemblea.
Articolo 13
Il socio dimissionario o uscente o gli eredi del socio
defunto non possono ripetere quanto versato all'Associazione a titolo di
quota associativa o ad altro titolo, se non per quanto versato a titolo di
prestito o anticipazione personale.
In caso di scioglimento della associazione il patrimonio
residuo verrà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea che delibera
lo scioglimento, obbligatoriamente ad altra associazione avente finalità
analoghe o affini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 co. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle norme legge in materia.
ORGANIGRAMMA